CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 32226/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24697-2015 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 1811 contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1538/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2015 R.G.N. 888/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24697/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.1538 del 2015 la Corte d'appello di Bari ha accolto l'impugnazione proposta dall'attuale intimato e, per l'effetto, ha ordinato all'Inps di riscrivere il lavoratore nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno 2005, accreditando la relativa contribuzione; 2. a fondamento del decisum, per quel che rileva in questa sede, la Corte ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 che impone, a pena di decadenza, alla parte che intende proporre azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del detto decreto, di azionare il relativo diritto nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dei provvedimenti, sul presupposto che, alla data di proposizione del ricorso giudiziario (20.10.2011), la disposizione di cui all'art. 22 citata non era in vigore essendo stata abrogata dall'art. 24 del D.L. N. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e ripristinata dall'art. 38, comma 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011; 3. contro la sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo, cui resiste con controricorso il lavoratore; [OSCURATO:PERSONA] 4. in punto di fatto, è opportuno precisare che, come risulta dal ricorso per cassazione e non è contestato dal controricorrente, il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro è stato notificato dall'Inps in data 21 giugno 2010, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato in data 20 ottobre 2011; 5. secondo l'Inps, il lavoratore sarebbe decaduto perché i centoventi giorni previsti dall'art. 22 per proporre l'azione giudiziaria erano scaduti; 6. il ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7, conv. con modif.nella L. n. 83/1970, e di altro complesso normativo, è da rigettare; 7. la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da numerosi precedenti (fra tante, Cass. n. 4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti) alle cui motivazioni, pressoché sovrapponibili, si rinvia; 8. va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui «In materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla 1. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla 1. n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, ma non del comma 17, la cui lettera e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»; 9. la norma sulla decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011), sicché essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011; 10. il ricorso giudiziario è stato proposto dopo l'entrata in vigore della suddetta norma ma prima della scadenza del termine di centoventi giorni, a far tempo dalla data di entrata in vigore del D. L. n. 98/2011, in applicazione dell'art. 252, comma 1°, disp.att. del codice civile, sicché anche sotto tale profilo l'azione può ritenersi tempestiva (sull'applicabilità dell'art. 252 disp.att. cod.proc.civ. v. Cass. n. 16661 del 2018); 11. in applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente deve essere tenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 cod.proc.civ.; 12. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15 per e altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anticipatario. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 19 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]