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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25748/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni tre e giorni quindici pronunciata dal Tribunale di Marsala il 3/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 635 (in questa assorbita la condotta di minaccia di cui al capo b) e 423 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 423 cod. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con gli specifici riferimento agli elementi emersi, dando conto di avere proceduto a una valutazione complessiva nella quale non assume rilievo dirimente la mancata individuazione dell'ora in cui è avvenuto l'incendio, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l'atto di appello, ora pedissequamente reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che, in assenza di palesi illogicità, non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ,- valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni tre e giorni quindici pronunciata dal Tribunale di Marsala il 3/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 635 (in questa assorbita la condotta di minaccia di cui al capo b) e 423 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 423 cod. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con gli specifici riferimento agli elementi emersi, dando conto di avere proceduto a una valutazione complessiva nella quale non assume rilievo dirimente la mancata individuazione dell'ora in cui è avvenuto l'incendio, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l'atto di appello, ora pedissequamente reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che, in assenza di palesi illogicità, non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ,- valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 25748/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris