CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09945/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 888/2025 depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19180/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 9945/2026Data pubblicazione 17/04/20261. Dagli atti di causa risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],ente religioso giuridicamente riconosciuto, propose ricorso avverso l’avvisodi accertamento, per omesso versamento IMU e TASI relativo all’anno2017 (per € 15.790,00, oltre interessi e sanzioni) emesso dal Comune diRoma [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diversi immobili dei quali era proprietario.2. La decisione fu impugnata dall’Istituto contribuente, invocandol’intervenuto passaggio in giudicato di diverse sentenze favorevoli alcontribuente, ma l’appello fu respinto.Il giudice di merito mosse dalla giurisprudenza di questa Corte inpunto di requisiti soggettivi e oggettivi necessari ai fini del riconoscimentodell’esenzione invocata dal contribuente.Si statuì che l’appellante non avesse prodotto alcuna documentazione dacui potesse desumersi l’attività di svolgimento negli immobili diriferimento di attività di assistenza o di altre attività equiparate dallegislatore per beneficiare dell’esenzione stessa.In particolare, circa l’immobile di Via degli Urali n. 30, si osservò che larichiesta di esenzione era originata dal fatto che lo stabile sarebbe statoadibito ad alloggio delle suore ed utilizzato per fini religiosi. Tuttavia, ilComune aveva addotto elementi probatori circa il fatto che l’immobilefosse anche utilizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] comesede dei propri corsi, come risultava dalle indicazioni riportate in diversisiti internet. Ciò deponeva a favore della tesi comunale circa l’usopromiscuo di tale unità immobiliare.Il problema si presentava anche per l’immobile sito in via degli Urali n. 40,ove aveva sede una casa per ferie denominata “Casa per ferie Cardinal G.Guarino”, che risultava essere stata inserita nei normali canali commercialie promozionali.Il giudice di merito concluse osservando che “a queste obiezioni l’istitutonon ha saputo ribattere in maniera convincente (non si ritiene sufficiente ilrichiamo alle dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA] e dei Sacerdoti ospitati a titoloNumero registro generale 19180/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 9945/2026Data pubblicazione 17/04/2026gratuito per raduni di preghiera, perché comunque l'utilizzo per talicategorie non è incompatibile con l'uso promiscuo degli immobili)”.L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a quattrocensure. Resiste con controricorso il Comune.In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazionee falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 1, comma 161, della Legge n.296/06, in relazione al principio del giudicato esterno in materia tributaria.Il giudice di merito non avrebbe considerato diversi favorevolipronunciamenti di merito risalenti nel tempo ed in particolare l’ultimorelativo al periodo di imposta 2010/2013.Con la terza censura è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, consistente in giudicati specifici e favorevoliall’ente per annualità precedenti e nell’assolvimento delle imposte a fardata dal secondo semestre 2017 a seguito della modifica dell’utilizzo degliimmobili.1.2. I due motivi, afferenti a sottodistinti ma connessi profili dellamedesima questione, sono suscettibili di trattazione congiunta e sonoinfondati.Affinché una precedente sentenza resa tra le stesse parti rilevi in altrogiudizio, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa ilmedesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; indifetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda literichieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quantol'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni difatto o di diritto." Va precisato che nel processo tributario, l'effettovincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodicheNumero registro generale 19180/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 9945/2026Data pubblicazione 17/04/2026concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile otendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili,destinati a modificarsi nel tempo (Cass. Sez. T, n. 25516/2019).Il principio è traslabile all’IMU e la natura commerciale o meno dell’attivitàsvolta non costituisce un elemento a carattere tendenzialmentepermanente (v. Cass. Sez. T, n. 5054/2025 e Cass. Sez. T, n.38950/2021; Cass. Sez. T, n. 20971/2024).Sicché la natura non commerciale, integra un accertamento di fattoprivo del carattere tendenzialmente permanente in quanto dipendentedalle modalità concrete di esercizio dell’attività, potenzialmente mutevolinegli anni.Pertanto, il primo ed il terzo motivo sono respinti.2) Con la seconda censura è denunciata la violazione dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione dell’art. 7,comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato ai fini IMU e TASI,e dell’art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, 2729 e 2909 c.c. e 115c.p.c., in relazione ai requisiti per l’esenzione degli immobili destinati adcommerciali.Il motivo è infondato. Non vi è violazione di legge ma diversa valutazionedelle emergenze probatorie. Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto nonraggiunta la prova dello svolgimento di attività religiose negli edifici inoggetto.Invero il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, unproblema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione diun'erronea applicazione della legge in ragione della carente ocontraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dallaNumero registro generale 19180/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 9945/2026Data pubblicazione 17/04/2026contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, allatipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàunicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. T. n.25182/2024).4) Con il quarto motivo è denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivisubordinati di appello, relativi alla riduzione della base imponibile al 50%per gli immobili di interesse culturale e alla disapplicazione delle sanzioniper incertezza normativa.Il ricorrente aveva chiesto, in via subordinata, la riduzione della baseimponibile perché “poiché per gli immobili di proprietà di soggetti pubbliciovvero di soggetti privati senza scopo di lucro, sussiste la presunzione diinteresse storico e artistico degli stessi”, fino ad “un eventualeprovvedimento del Ministero competente che ne attesti l'inesistenza”.Sul punto non vi sarebbe stata risposta stante la dichiarazione diassorbimento.In via di ulteriore subordine era stata chiesta la disapplicazione dellesanzioni “per palese infondatezza della pretesa, per le condizioni dioggettiva incertezza normativa e per il comportamento contraddittoriodell’Amministrazione, che per anni aveva riconosciuto l’esenzione. Inoltre,con riferimento alla sanzione per omessa/infedele dichiarazione, sievidenzia che l’obbligo dichiarativo ai fini ICI/IMU è stato soppresso adecorrere dal 2007, rendendo illegittima l’irrogazione di sanzioni per taletitolo.”4.1.Il profilo principale del quarto motivo è fondato.Deve premettersi che l'esercizio del potere di diretto esame degli attidel giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove siadenunciato un error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivodi censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare ilcontenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando ancheNumero registro generale 19180/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 9945/2026Data pubblicazione 17/04/2026puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendotale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass.Sez. 1, n. 24048/2021; Cass. Sez. 3 n. 16028/2023).Nella specie dalla sentenza emerge che il giudice non si è pronunciatosull’eccezione formulata dalla contribuente, senza quindi valutare lasussistenza dei presupposti, in concreto, per il riconoscimento dellarichiesta riduzione, ossia senza verificare se vi fosse, o meno, il necessariovincolo diretto, non essendo sufficiente ai fini della riduzione quelloindiretto.Infatti, deve ribadirsi che in tema di imposta comunale sugli immobili(ICI), l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobiliqualificati d'interesse storico-artistico, trova la sua "ratio" nella necessitàdi contemperare l'entità del tributo con le ingenti spese che i proprietarisono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobilistessi; essa, pertanto, è applicabile esclusivamente agli immobilisottoposti al vincolo diretto di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n.1089, richiamato dall'art. 2, comma 5, cit., e, trattandosi di norma distretta interpretazione, non può essere estesa a quelli sottoposti al vincoloindiretto di cui all' art. 21 della medesima legge, genericamente apposto asalvaguardia di altri beni (Cass. Sez. T, n. 10760/2017).Il motivo è quindi accolto. L’ulteriore profilo, proposto in viasubordinata, è assorbito.5. In conclusione, deve accogliersi il quarto motivo, respinti i restanti e,per l’effetto, la decisione deve essere cassata e rinviata alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,che regolerà altresì le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 19180/2025Numero sezionale 2720/2026Numero di raccolta generale 9945/2026Data pubblicazione 17/04/2026La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti e cassa ladecisione impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 25.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]