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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23341/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 7 ottobre 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e furto aggravato.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione e, nella specie, a pagina 5, negando il riconoscimento dell'invocata attenuante, la Corte territoriale ha implicitamente argomentato sulla mancata riduzione della pena, peraltro motivatamente fissata dal Giudice di primo in misura di molto inferiore alla media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 7 ottobre 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione e, nella specie, a pagina 5, negando il riconoscimento dell'invocata attenuante, la Corte territoriale ha implicitamente argomentato sulla mancata riduzione della pena, peraltro motivatamente fissata dal Giudice di primo in misura di molto inferiore alla media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]