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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03642/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso (che sono, in realtà, soltanto due: la mancata valutazione del giustificato motivo con riferimento all reato dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e la mancata valutazione della mancanza di residenza in Urbino con riferimento al reato dell'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, motivi duplicati in ricorso in quanto proposti separatamente prima come inosservanza norma penale e poi come vizio di motivazione) sono meramente riproduttivi di censure già disattese dal giudice di merito; con riferimento alla situazione di disagio economico, peraltro autocertificata atteso che la prova della esistenza della stessa consisterebbe nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, il ricorso non prende posizione sulla osservazione contenuta in sentenza, secondo cui il ricorrente vivrebbe di attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti (pag. 4 della sentenza), che gli consentirebbero quindi di disporre di denaro, mentre con riferimento alla mancanza di residenza anagrafica in Urbino, luogo in cui nel foglio di via era stato intimato di rientrare, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza (sempre pag. 4) sulla circostanza che il radicamento del ricorrente con Urbino era comprovato dall'essere il luogo in cui aveva ottenuto il permesso di soggiorno scaduto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso (che sono, in realtà, soltanto due: la mancata valutazione del giustificato motivo con riferimento all reato dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e la mancata valutazione della mancanza di residenza in Urbino con riferimento al reato dell'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, motivi duplicati in ricorso in quanto proposti separatamente prima come inosservanza norma penale e poi come vizio di motivazione) sono meramente riproduttivi di censure già disattese dal giudice di merito; con riferimento alla situazione di disagio economico, peraltro autocertificata atteso che la prova della esistenza della stessa consisterebbe nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, il ricorso non prende posizione sulla osservazione contenuta in sentenza, secondo cui il ricorrente vivrebbe di attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti (pag. 4 della sentenza), che gli consentirebbero quindi di disporre di denaro, mentre con riferimento alla mancanza di residenza anagrafica in Urbino, luogo in cui nel foglio di via era stato intimato di rientrare, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza (sempre pag. 4) sulla circostanza che il radicamento del ricorrente con Urbino era comprovato dall'essere il luogo in cui aveva ottenuto il permesso di soggiorno scaduto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 di
Sentenza Cassazione n. 03642/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris