CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 09433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza in data 6 settembre 2022, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione dei giudici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. nel procedimento n. 2239/14. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori del Pugliese, Avv.ti Diddi e Leone, i quali, ricostruiti i fatti che avevano portato alla separazione della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], deducevano con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per essere la motivazione della ordinanza impugnata corredata da motivazione incomprensibile; - violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 41 stesso codice per avere la corte deciso co inammissibilità dichiarata de plano in assenza dei presupposti sia con riguardo alla rilevata tardività che all'asserita manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.Ed invero, sebbene la conclusione della corte di appello circa la tardività dell'istanza .non possa essere condivisa poiché il termine per la presentazione della richiesta decorreva dalla conoscenza dell'ordinanza assunta per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], in tema di incompatibilità e conseguente ricusazione deve essere ricordato il preciso disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 2 novembre 1996 secondo cui sussiste l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia pronunciato una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata. Pertanto, presupposto imprescindibile per la sussistenza della incompatibilità è che la posizione dell'imputato sia già stata valutata e non anche che il soggetto sia imputato in concorso di un reato commesso anche da altri concorrenti giudicati da uno o più degli stessi giudici del collegio in altro procedimento. Tale interpretazione risulta già sposata dalla Corte di cassazione in diverse pronunce secondo cui ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, è incompatibile a trattare il giudizio relativo al delitto associativo ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice che, in un precedente giudizio, nel pronunciare sentenza nei confronti di altri soggetti per il medesimo delitto, si sia espresso sul ruolo dell'imputato nell'ambito del sodalizio (Sez. 4, n. 34875 del 21/06/2018, Rv. 273428 - 01). Ed in precedenza proprio sul tema dell'associazione mafiosa si era già affermato come anche dopo la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, non sussiste incompatibilità del giudice che abbia concorso alla pronuncia di condanna per associazione per delinquere (nella specie, di tipo mafioso) a giudicare successivamente della partecipazione ad essa di un imputato rimasto estraneo, a seguito di provvedimento di separazione, al processo per il reato associativo (Sez. 1, n. 35628 del 09/10/2002, Rv. 222334 - 01). Il principio affermato nelle suddette pronunce del giudice di legittimità deve, ancora una volta, essere ribadito affermandosi che non sussiste incompatibilità a partecipare al giudizio avente ad oggetto la responsabilità di un imputato chiamato a rispondere di associazione mafiosa, del giudice che in altri procedimenti abbia già emesso pronunce nei confronti di altri coimputati ritenuti coinvolti nello stesso gruppo associativo mafioso. La sola sussistenza del concorso necessario nel delitto, infatti, non determina alcuna anticipazione di giudizio nei confronti del soggetto rimasto estraneo al primo procedimento. E nel caso di specie proprio l'applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso che non prospetta alcuna anticipata valutazione della posizione processuale e della responsabilità del Pugliese espressa dai giudici all'esito del separato procedimento "Nemea". In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 27 gennaio 2023 I CONSIGLIE T. I zio Par [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -- EP3SITATO IN