CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 35737/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTAPPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 20 dicembre 2023 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28 aprile 2023 da Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, concedeva a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. e confermava nel resto la statuizione condannatoria, relativa ai contestati reati di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 11) e 646 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva che l'azione penale era improcedibile, trattandosi nella specie di reato perseguibile a querela ed essendo intervenuta, successivamente all'emissione della sentenza di appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, remissione di querela, ritualmente accettata dal Guadagni. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge in relaziona all'art. 646 cod. pen., osservando che i giudici di merito avevano ritenuto di applicare nel caso di specie la pena nel minimo edittale, determinata erroneamente in anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, considerato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46 del 2 marzo 2024, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione "da due a cinque anni", anziché "fino a cinque anni". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il reato di cui all'art. 646 cod. pen. aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 11) cod. pen. è perseguibile a querela (l'originaria previsione relativa alla perseguibilità d'ufficio della detta ipotesi aggravata del reato di appropriazione indebita, contenuta nell'art. 646 comma 3 cod. pen., è stata abrogata dall'art. 10 del d. Igs. 10 aprile 2018 n 36). 2. La consultazione degli atti consente di apprezzare che in effetti la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione resa in data 19 marzo 2024 ha rimesso la querela e l'imputato, con dichiarazione resa il 27 marzo 2024, ha accettato tale remissione. 3. Rimanendo assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, essendo i reati contestati estinti per remissione di querela. 4. A mente dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen., in assenza di un accordo in senso diverso, le spese del procedimento sono a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese process