CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 33384/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IV) /3811 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4049-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 363/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 363/2019, pubblicata il 16.10.2019, ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di O.P.S. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede con la quale, in via preliminare, era stata ritenuta fondata l'eccezione di parziale decadenza sollevata dalla società convenuta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d, della I. n. 183 del 2010, rispetto a gran parte dei contratti di somministrazione impugnati tranne l'ultimo, stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto che l'impugnazione stragiudiziale era intervenuta soltanto con raccomandata ricevuta il 9.5.2016, e dunque oltre 60 giorni dalla cessazione dei contratti precedenti; ed inoltre che i vari contratti che si erano succeduti nel tempo non potevano essere considerati come un unico contratto, secondo quanto sostenuto dal ricorrente. Relativamente al merito, il giudice di prima istanza aveva reputato che le molteplici assunzioni del ricorrente non violassero il termine di 36 mesi, poiché la norma di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003, cui corrispondeva quella di cui all'art. 34 del D.Igs. n. 81 del 2015, aveva escluso l'applicabilità del predetto limite ai contratti di somministrazione. 2. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando due motivi; la O.P.S. Officine PressofusionE-:-- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. i 3. Il ricorrente ha altresì depositato una "Memoria ex art. 380 bis c.p.c.". 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 5.5 della Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale (art.360, n. 3 c.p.c.». 6. Con il secondo motivo si denunzia la «nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia sul motivo d'appello relativo alla violazione dell'art. 4, lett. a) del cap. III del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti 29.7.2013 (art. 360, n. 4 c.p.c.)». 7. Preliminarmente, il Collegio rileva che altri ricorsi riguardanti le medesime questioni oggetto del presente giudizio risultano pendenti dinanzi alla Quarta Sezione civile di questa Corte. Pertanto, in vista di una soluzione unitaria delle medesime, è necessario rimettere alla predetta Sezione anche il presente procedimento. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla Sezione Quarta per eventuale trattazione congiunta con altre cause aventi il medesimo oggetto. Così deciso nell'adunanza camerale del 21 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] RIlt9kut- DEPOSIT