CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 03065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto che, annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e qualificata l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace come ricorso per cassazione, ne sia dichiarata l'inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 marzo 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Giudice di pace della stessa città, I'll ottobre 2021, lo ha condannato alla pena ottomila euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione della legge processuale per avere il Tribunale omesso di trasmettere l'impugnazione alla Corte di cassazione, previa sua qualificazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Giudice di pace omesso di considerare che il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti è stato successivamente annullato, ciò che ha fatto venire meno il presupposto sotteso al reato oggetto di addebito. Con il terzo motivo, eccepisce violazione di legge per avere il Giudice di pace omesso di dichiarare l'improcedibilità per particolare tenuità del fatto. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena ed all'omissione della sua sospensione condizionale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che, annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e qualificata l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace come ricorso per cassazione, ne sia dichiarata l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del Giudice di pace, con la quale l'imputato è stato condannato a pena pecuniaria (e non anche al risarcimento del danno, mancando, nella pronunzia impugnata, statuizioni di natura civilistica), in applicazione dell'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che, al primo comma prevede che "l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno" e dispone, al comma successivo, che "l'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento". 2. L'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale appello cassazione non ne determina, però, l'inammissibilità, poiché se ne impone invece l'esatta qualificazione quale ricorso per cassazione. Tanto, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Tale norma, invero, è stata inserita nel codice di rito per segnare — in tema di impugnazioni — una impostazione diretta a salvaguardare il nocciolo oggettivo della istanza volta a sollecitare un nuovo esame del provvedimento non condiviso, senza annettere importanza a ipotetiche intenzioni dell'impugnante, dirette alla più o meno consapevole proposizione di un'impugnazione errata. Tale insegnamento si ricava dall'organica disamina della materia contenuta in Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221, in cui si individua il fondamento dell'art. 568, comma 5 cod. proc. pen. appunto nel favor impugnationis, depurato di ogni profilo di formalismo, e nell'incanalamento dell'impugnazione errata sul giusto binario della procedura attivata (in senso conforme, cfr. Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini, Rv. 259532). Ne discende che allorché, come nel caso in esame, un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente. 3. Le precedenti considerazioni impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui non consegue, tuttavia, la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe chiamato ad effettuare adempimenti — la qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione e la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità — che sono resi superflui dalla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza declaratoria dell'inammissibilità dell'appello e dalla successiva trasmigrazione del fascicolo presso quest'ufficio. La qualificazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dell'appello come ricorso per cassazione consente, pertanto, di procedere alla trattazione dell'impugnazione che, nondimeno, deve avvenire — trattandosi di ricorso proposto avverso una sentenza, emessa a seguito di dibattimento — nel rispetto delle previsioni dell'art. 614 cod. proc. pen. e previa esecuzione degli incombenti ivi stabiliti, in funzione della quale il processo va, conclusivamente, rinviato a nuovo ruolo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificata l'originaria impugnazione come ricorso per cassazione, rinvia il processo a nuovo ruolo per la sua trattazione nell