CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2023
Cassazione n. 34619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore delle parti civili L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude per il rigetto e/o inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 25/05/2022 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Potenza, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen. (capi 1 e 2) e 629, comma 2, cod. pen., in riferimento all'art. 628, comma 3-quinques, cod. pen. (capo 3), uniti dal vincolo della continuazione. 1. Il ricorrente, con due motivi, deduce: 1.1. «Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen.». Il giudice del merito avrebbe erroneamente interpretato ed applicato gli artt. 629 e 640 cod. pen., «individuando in modo non conforme a diritto il discrimine applicativo fra le due fattispecie e finendo, perciò, nella erronea qualificazione giuridica del fatto come estorsione, anziché come truffa aggravata. Invero, tenuto conto del fatto che l'imputato non avrebbe paventato alcun male, avendo «semplicemente detto che senza i soldi non sarebbe andato via» e che si era presentato presso la stessa abitazione con le stesse modalità ritenute truffaldine poche ore prima dell'episodio in questione, apparirebbe in modo chiaro che egli ha realizzato un'ulteriore condotta truffaldina non integrante gli estremi del delitto di estorsione. 1.2. «Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen.». La Corte d'appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di esclusione della recidiva contestata (specifica e reiterata), poiché le due precedenti sentenze di condanna richiamate dalla Corte territoriale non possono considerarsi indicative di una dedizione a delinquere, essendo assai risalenti nel tempo ed essendo state definite entrambe con sospensione condizionale della pena. Al riguardo, la motivazione della Corte d'appello sarebbe del tutto insufficiente in quanto «non si rinviene un corretto accertamento della recidiva quale perdurante inclinazione al delitto». La motivazione non sarebbe sufficiente neppure in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché travisando gli elementi emersi nel corso del giudizio di merito, la Corte territoriale aveva richiamato due sentenze di condanna relative a fatti reato commessi in un arco temporale molto risalente nel tempo e per natura stessa non idonei a delineare la capacità delinquenziale dell'imputato stante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale.2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], valevole anche come memoria stante la richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa dell'imputato, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo con cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 3), è inammissibile, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con corrette argomentazioni giuridiche. In particolare: - sono state ben indicate le ragioni per cui deve ritenersi che il reato di cui al capo 3) deve essere qualificato come estorsione e non già come truffa cosiddetta vessatoria; - che alla persona offesa è stata prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi era direttamente attribuibile all'agente e tale da non indurre in errore la persona offesa, bensì nell'alternativa di subire lo spossessamento voluto dall'agente oppure di incorrere nel danno minacciato; - che infatti, come si legge in sentenza, il nuovo accesso dell'imputato, percepito come minaccioso, la reazione di ferma opposizione alla richiesta delle vittime, persone di età avanzata, di lasciare l'alloggio, l'uscita di casa solo dopo l'avvenuta consegna di una ulteriore somma di denaro provano la prevaricazione dell'imputato sulle persone offese, che hanno dovuto soddisfare le pretese dell'uomo, diventate più esose, pur di tornare a vivere tranquilli nel loro domicilio, senza doversi preoccupare per la sorte del nipote, che era stato loro indicato come in grave difficoltà. Si è, quindi, motivatamente dato conto di come l'imputato - in occasione dell'ennesimo accesso presso l'abitazione delle persone offese - si sia discostato dal «modello truffaldino» a cui la sua condotta si era in precedenza omologata, in quanto, proprio in ragione della diffidenza che ormai le persone offese iniziavano a nutrire nei suoi confronti, tanto da esigere che si allontanasse dalla loro abitazione, anziché aderire all'invito, «ci faceva capire che non se ne sarebbe andato se non dopo avere riscosso il pagamento di quanto era dovuto da nostro nipote» (v. pag. 5 sentenza di primo grado). Di conseguenza, l'aver intimato la consegna del denaro accompagnata dalla ferma opposizione ad aderire alla richiesta che gli era stata rivolta, ossia di lasciare l'abitazione, dà pienamente conto, sul piano fattuale, dell'esistenza della minaccia, in quanto la possibilità per le persone offese di recuperare il pieno controllo dello spazio domestico passava necessariamente attraverso la corresponsione di quanto preteso: «a questo punto considerato che il soggetto si trovava all'interno della nostra casa, che noi eravamo soli e di età avanzata, ci piegavamo ancora una volta a tale richiesta, anche per evitare che il nostro nipote si trovasse in situazioni spiacevoli. Pertanto, io Nicola prendevo ancora una volta i soldi e li consegnavo all'uomo li contava velocemente per poi andare via di tutta fretta». La Corte d'appello ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato» (ex muitis, Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01). 2. La doglianza con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale. Invero, «i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione». (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali in materia di intercettazioni telefoniche senza riferimento all'analisi in concreto delle conversazioni), (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01). Ciò nondimeno, il fatto che all'imputato furono concessi gli istituti della sospensione condizionale della pena, di cui agli artt. 163 e ss. cod. pen. e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, di cui all'art.175 cod. pen., in relazione a due precedenti reati, separatamente giudicati all'interno di un autonomo procedimento penale, non si pone in contraddizione con la dichiarazione di recidiva ovvero con il diniego delle circostanze attenuanti generiche effettuato nel presente giudizio. Con riguardo alla richiesta di esclusione della recidiva, la Corte d'appello, con motivazione logica e lineare, ha osservato che «a fronte di condotte particolarmente gravi come quelle oggetto del presente reato certamente vanno tenuti presenti i precedenti penali specifici per violazione dei diritti di autore e ricettazione di cui il reo è gravato in quanto significativi di uno status vivendi attraverso la consumazione di reati contro il patrimonio e l'approfittamento della buona fede altrui». I precedenti penali annoverati dal ricorrente, pertanto, sono stati apprezzati alla luce dell'ulteriore disvalore costituito dalla pluralità dei reati commessi nel presente giudizio, quale espressione di un habitus criminale non affatto sopito. Di conseguenza, nessuna illogicità sconta sul punto la sentenza impugnata, in quanto il giudizio prognostico attinente alla capacità a delinquere risulta essere stato compiuto in termini di attualità. Infine, in considerazione del fatto che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01) e che «ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato»; non si ravvisa alcun vizio di motivazione a fronte di un giudizio che tiene conto «dell'effettiva gravità» del fatto; «del numero dei delitti consumati ai danni di persone particolarmente deboli e vulnerabili»; «dell'assenza di un qualsivoglia comportamento tenuto dal prevenuto e valutabile a suo favore»; ed infine, «della recidiva di cui lo stesso è gravato». 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186); consegue, altresì, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida come in dispositivo, tenendosi conto dell'attività defensionale svolta, della nota spese presentata e della tariffa legale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civil