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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45016/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 16 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela, in data 22 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputo per il delitto di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente dedotto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità della targa di provenienza delittuosa, del cui possesso egli non ha saputo offrire plausibile giustificazione); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una carenza motivazionale in ordine alla richiesta di derubricazione del delitto contestato nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice, compiutamente individuando gli elementi da cui evincere il dolo di ricettazione, ha implicitamente escluso che il fatto potesse qualificarsi come "acquisto di cose di sospetta provenienza"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 16 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela, in data 22 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputo per il delitto di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente dedotto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità della targa di provenienza delittuosa, del cui possesso egli non ha saputo offrire plausibile giustificazione); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una carenza motivazionale in ordine alla richiesta di derubricazione del delitto contestato nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice, compiutamente individuando gli elementi da cui evincere il dolo di ricettazione, ha implicitamente escluso che il fatto potesse qualificarsi come "acquisto di cose di sospetta provenienza"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]