CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 24887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21406/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 364/2018depositata il 24/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso contro il diniego di rimborso di credito IVA per il 2007pari ad euro 180.000,00. 2. La C ommissione T ributaria P rovinciale (CTP) di Catania ha accolto il ricorso, osservando che in sede di verifica il credito IVA era stato ritenuto sussistente dalla stessa Agenzia, la quale successivamente l’aveva negato senza motivare il diverso avviso. 3. [OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Sicilia ha respinto l’appello erariale osservando che il diniego dell’Ufficio avrebbe dovuto dar conto delle ragioni per cui si riteneva di non dover accogliere la domanda di parte, prendendo anche posizione sulle allegazioni fornite da controparte. 4.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due mezzi. 5.Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui si era ritenuto insufficientemente motivato il provvedimento di diniego, in quanto l’atto di diniego non richiede particolari motivazioni. 2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per motivazione omessa o apparente sulla spettanza sostanziale delcredito. 3. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso e dei singoli motivi sollevate dalla controricorrente: a) non si è formato alcun giudicato interno sulla statuizione dell’obbligo per l’Amministrazione di dar conto delle ragioni per cui non si sono ritenute attendibili le allegazioni di parte in sede di contraddittorio, perché il primo motivo, con il quale si contesta la «necessità di particolare motivazione», riguarda direttamente anche que ll a parte della pronunzia; b) la mancata indicazione degli specifici capi di sentenza sottoposti a censura non comporta alcuna inammissibilità poiché , secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso percassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 37552 del 2021; Cass. n. 8425 del 2020), ciò che non ricorre nel caso in esame; c) non si riscontra neppure un difetto di autosufficienza perché il ricorso trascrive le parti salienti della motivazione della sentenza impugnata e la parte rilevante dell’appello proposto, individuando sinteticamente ma chiaramente le censure mosse che non riguardano aspetti meritali ma profili di violazione di legge. 4. Passando al merito, idue motivi sono fondati. 5.Quanto al primo, secondo giurisprudenza di questa Corte, in tema di IVA, il provvedimento con cui l'amministrazione finanziaria neghi il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile, regolato dall'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per insussistenza dei relativi fatti costitutivi indicati nella norma citata, non ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento (che presuppone necessariamente una pretesa tributaria nuova), sicché l'atto non deve avere una motivazione simile a quella prevista da specifiche disposizioni di legge per gli atti costituenti esercizio della potestà impositiva.(Cass. n. 8998 del 2014). 6. Né il fatto che il diniego sia stato preceduto da un contraddittorio, in cui la contribuente aveva fornito elementi a sostegno della sua pretesa,impone all’Amministrazione l’obbligo di prendere posizione su quelle allegazioni e di motivare di conseguenza, poiché ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, il contribuente assume comunque la posizione sostanziale di attore, che ha l’onere quindi di fornire la prova della propria domanda, mentre l'Ufficio non ha esplicitato una "pretesa" (impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione, o lairrogazione di una sanzione; ne consegue che la motivazione del provvedimento di rigetto (equivalente, peraltro, al c.d. silenzio-rifiuto, del pari impugnabile) non presenta il carattere dell'esaustività, può ritenersi adeguata una motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento e si fondi sull'insussistenza dei presupposti per il rimborso, richiamando altresì le norme di riferimento e gli eventuali provvedimenti adottati, e comunque l'Amministrazione finanziarianel corso del giudizio può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa(Cass. n. 10797 del 2010). 7. Quanto al secondo motivo, l ’Agenzia ha illustrato nel dettaglio le ragioni per cui le operazioni da cui era derivato il credito IVA dovevano ritenersi sostanzialmente elusive (v. pag. 4 del ricorso): in sintesi, il credito derivava dai lavori effettuati dalla società su uno stabile di proprietà del socio, preso in locazione dalla stessa società, per il canone annuo di euro 4.000,00 econ impegno per la conduttrice di integrale ristrutturazione dell’immobile, poi sublocato a terzi per l’importo mensile di soli euro 1.000,00; «i costi sostenuti dalla società per la totale ristrutturazione e arredamento del suddetto fabbricato»era stati tali da non «trovare una logica imprenditoriale per l’attività della società, in considerazione dei ricavi realizzati»,pari soltanto ad euro 1.000,00 mensili da cui andava decurtato l’importo annuale di euro 4.000,00 corrisposto dalla società al socio proprietario. 8.Sulla natura elusiva delle operazioni da cui derivava il credito IVA chiesto a rimborso e relativo agli acquisti effettuati, così chiaramente argomentata sulla base di precisi elementi oggettivi,la CTR aveva omesso ogni motivazione, limitandosi ad osservare che «le supposizioni configurate avrebbero meritato maggiori allegazioni» e utilizzando, quindi, una formula di mera apparenza motivazionale. L'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo nei limiti del c.d. “minimo costituzionale”, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa, o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili. purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Cass., sez. un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 7090 del 2022). 9. Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 1756 del 2006, v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile, come in questo caso, ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). 10. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata di conseguenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di