CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04308/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19979-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE A. [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 96/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1. con sentenza n. 310 del 2015, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire all'attuale intimato, dottore commercialista in quiescenza dal 2004, il contributo di solidarietà trattenuto dal 2013 sul trattamento pensionistico, dichiarate illegittime le trattenute operate sulla pensione nel quinquennio 2009-2013; 2. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un articolato motivo, cui ha resistito, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: il motivo di ricorso, che investe la denuncia di plurime violazioni di leggi - D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.; L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa, è infondato; in continuità con un consolidato orientamento, confermato con le più recenti decisioni in merito assunte da questa Corte di legittimità (fra tante, Cass. n. 322 del 203, nn. 982, 603, 16814 del 2019; n. 28054 del 2020; n. ), il ricorso è da rigettare essendosi chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass.nn. 323 del 2023; nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso,al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati; rimane assorbita ogni ulteriore censura; segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso