CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del furto di merce esistente presso l'esercizio commerciale denominato "OVS", con l'aggravante della violenza sulle cose. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta consumazione del reato di furto aggravato. 2. Motivazione apparente in ordine alle doglianze difensive in punto di esclusione della contestata recidiva. 3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 4. Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, nel quale si contesta l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato consumato, che le deduzioni difensive non si confrontano con la congrua e logica motivazione offerta dalla Corte di merito: si è spiegato in motivazione che, pur avendo l'addetto alla vigilanza osservato la scena, l'autore del furto è uscito dalla sfera di controllo del soggetto passivo adoperando l'escamotage di fuggire dalla porta di ingresso dell'esercizio commerciale, conseguendo il pieno possesso della merce ed impedendo l'intervento del personale "in continenti". Considerato, quanto alla esclusione della contestata recidiva, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione, ponendo in evidenza l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati. Considerato, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, comma 1, n. 4 cod. pen., che il valore della merce, superiore a trecento euro, non consente, come argomentato correttamente dalla Corte di merito, di concedere il beneficio richiesto, insegnando la giurisprudenza di legittimità che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, la cosa sottratta debba essere di valore pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695:"L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa"). Considerato, quanto al motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Rilevato, quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti ritenute, che, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile nel giudizio di cassazione qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). Nella specie la Corte di merito, con giudizio insindacabile in questa sede, ha ritenuto che non fossero individuabili postivi elementi di valutazione idonei a consentire di accedere alla richiesta.Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il