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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 dicembre 2020

Cassazione n. 16750/2022

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21 ORDINANZA sul ricorso 3578/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell’interno, Prefetto di Sassari, Questura di Sassari - intimati - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOF i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 3578/2021 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 16750/2022 che il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, propone ricorso Data pubblicazione 24/05/2022 avverso ordinanza del Giudice di Pace di Sassari del 21 dicembre 2020, dichiarativa della cancellazione dal ruolo, ex artt. 181-309 c.p.c., del procedimento nel quale egli si era opposto al decreto prefettizio di espulsione, dopo un rinvio per mancata comparizione ad una precedente udienza; che il ricorso è fondato, alla luce del principio secondo cui, nel procedimento di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 (e succ. modif.), di norma eseguita con l’accompagnamento alla frontiera dello straniero, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano processuale, atteso che il giudizio – concernente il diritto di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, ad un rito caratterizzato da particolare concentrazione e speditezza – pur essendo instaurato su istanza di parte è governato, nel suo svolgimento, dall’impulso d’ufficio; pertanto, il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell’impugnativa proposta (cfr. Cass. n. 14091 del 2021); che l’impugnata ordinanza è cassata con rinvio al Giudice di Pace di Sassari per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Sassari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della presente fase.

Roma, 31 gennaio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ORDINANZA sul ricorso 3578/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell’interno, Prefetto di Sassari, Questura di Sassari - intimati - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOF i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 3578/2021 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 16750/2022 che il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, propone ricorso Data pubblicazione 24/05/2022 avverso ordinanza del Giudice di Pace di Sassari del 21 dicembre 2020, dichiarativa della cancellazione dal ruolo, ex artt. 181-309 c.p.c., del procedimento nel quale egli si era opposto al decreto prefettizio di espulsione, dopo un rinvio per mancata comparizione ad una precedente udienza; che il ricorso è fondato, alla luce del principio secondo cui, nel procedimento di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 (e succ. modif.), di norma eseguita con l’accompagnamento alla frontiera dello straniero, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano processuale, atteso che il giudizio – concernente il diritto di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, ad un rito caratterizzato da particolare concentrazione e speditezza – pur essendo instaurato su istanza di parte è governato, nel suo svolgimento, dall’impulso d’ufficio; pertanto, il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell’impugnativa proposta (cfr. Cass. n. 14091 del 2021); che l’impugnata ordinanza è cassata con rinvio al Giudice di Pace di Sassari per un nuovo esame. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Sassari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della presente fase. Roma, 31 gennaio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4
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