CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 41581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato nellaRepubblica Dominicana il 27/10/1986 avverso l'ordinanza emessa il 24luglio 2025 dal Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in quanto trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello previsto del provvedimento della DGSIA. Con un unico motivo di ricorso chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare,deducendo vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione rilevando che: a) la richiesta di riesame dell’ordinanza cautelare emessa in data 11/7/2025 è stata trasmessa domenica 13/7/25 all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]; b) il successivo 14/7/25, a seguito di comunicazione della Cancelleria del Tribunale che avvisava che l’istanza sarebbe stata dichiarata inammissibile perchè depositata ad un indirizzo p.e.c. diverso da [OSCURATO:EMAIL], il ricorrente inviava lo stesso giorno l’istanza di riesame a detto indirizzo, rispettando, dunque, il termine di legge per la proposizione del riesame. Oltre a dedurre l’avvenuto superamento dell’errore attraverso il tempestivo deposito della richiesta al corretto indirizzo di posta elettronica certificata, si insiste sulla illegittimità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, essendo stato trasmesso ad un indirizzo p.e.c. comunque riferibile all’ U fficio giudiziario interessato (tanto che dal medesimo indirizzo è partita la comunicazione relativa alla fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. A prescindere, infatti,dalla correttezza o meno del primo invio, questione oggetto di rimessione alle Sezioni Unite,ma non rilevante nel caso in esame, l’elemento decisivo, trascurato dal Tribunale, attiene alla trasmissione tempestiva della medesima istanza di riesame al corretto indirizzo di posta elettronica certificata. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto esaminare nel merito detta istanza e non limitarsi a vagliare un profilo di eventuale inammissibilità, completamente superato dalla seconda trasmissione. 2. All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale del riesame di L’[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso al Tribunale del riesame di L'[OSCURATO:PERSONA]. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decisol’11 novembre 2025