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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11203/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40736/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al vaglio circa la sussistenza delle circostanze aggravanti e circa la loro incidenza sanzionatoria - è inammissibile in quanto: - pone una censura inedita - e, peraltro, del tutto generica - quanto all'esclusione delle circostanze aggravanti; - si riferisce al quantum di aumento per le aggravanti, trascurando che sono state neutralizzate dal giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche; - è del tutto generico sulle ragioni per cui il trattamento sanzionatorio non sarebbe motivato in quanto la Corte distrettuale, sia pure con motivazione stringata, lo ha giustificato in ragione del valore del bene sottratto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11205 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4139/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40736/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40736/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al vaglio circa la sussistenza delle circostanze aggravanti e circa la loro incidenza sanzionatoria - è inammissibile in quanto: - pone una censura inedita - e, peraltro, del tutto generica - quanto all'esclusione delle circostanze aggravanti; - si riferisce al quantum di aumento per le aggravanti, trascurando che sono state neutralizzate dal giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche; - è del tutto generico sulle ragioni per cui il trattamento sanzionatorio non sarebbe motivato in quanto la Corte distrettuale, sia pure con motivazione stringata, lo ha giustificato in ragione del valore del bene sottratto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40736/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al vaglio circa la sussistenza delle circostanze aggravanti e circa la loro incidenza sanzionatoria - è inammissibile in quanto: - pone una censura inedita - e, peraltro, del tutto generica - quanto all'esclusione delle circostanze aggravanti; -  si riferisce al quantum di aumento per le aggravanti, trascurando che sono state neutralizzate dal giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche; -  è del tutto generico sulle ragioni per cui il trattamento sanzionatorio non sarebbe motivato in quanto la Corte distrettuale, sia pure con motivazione stringata, lo ha giustificato in ragione del valore del bene sottratto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                      11205 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   - Presidente -        Ord. n. sez. 4139/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 40736/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40736/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al vaglio circa la sussistenza delle circostanze aggravanti e circa la loro incidenza sanzionatoria - è inammissibile in quanto: - pone una censura inedita - e, peraltro, del tutto generica - quanto all'esclusione delle circostanze aggravanti; -  si riferisce al quantum di aumento per le aggravanti, trascurando che sono state neutralizzate dal giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche; -  è del tutto generico sulle ragioni per cui il trattamento sanzionatorio non sarebbe motivato in quanto la Corte distrettuale, sia pure con motivazione stringata, lo ha giustificato in ragione del valore del bene sottratto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                       P.Q.MP.Q.M