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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 48481/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/01/2023 dalla Corte di Appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] C:arusillo; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Enna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto semplice, così riqualificata l'originaria imputazione di furto aggravato.

2. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, corrima 1, lett. b),cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, lamenta che la corte territoriale, sebbene il giudizio di appello, incardinato prima della cd. [OSCURATO:PERSONA], sia stato deciso successivamente all'entrata in vigore della stessa, ha omesso di verificare la possibilità di irrogare una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso proposto presenta profili di inammissibilità.

2. Il ricorso in appello risulta formulato in data 19 aprile 2022 e, dunque, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, mentre il giudizio dinanzi alla corte territoriale, celebrato ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stato definito in data 30 gennaio 2023 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA].

3. Ciò posto, il ricorrente sostanzialmente invoca, quale motivo di impugnazione della sentenza, l'inosservanza della regola processuale, introdotta dall'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 e contenuta nell'art. 545-bis, comma 1, del codice di rito, secondo la quale il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, deve dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive indicate dall'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

Assume, pertanto, di essere stato pregiudicato in quanto non posto, a causa di un'omessa completa informazione, nella condizione di avvalersi dell'istituto delle pene sostitutive.

4. Sotto il profilo processuale va osservato come, ai sensi dell'art. 545-bis cod.proc.pen., l'avviso alle parti, cui è tenuto il giudice dopo la lettura del dispositivo - come confermato dai riferimenti testuali contenuti nella disposizione: alla "lettura del dispositivo" e "sentito il pubblico ministero" - si profili come attività che presuppone la presenza obbligatoria delle parti processuali, là dove l'udienza fissata dinanzi alla corte territoriale è stata celebrata, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modi .Ficazioni dalla legge 18 2 Je dicembre 2020, n. 176, in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori. 4.1 Pertanto, deve escludersi che, nella specie, al ricorrente, illegittimamente, non sia stato reso l'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod.proc.pen., in quanto la disposizione in oggetto non risulta applicabile al procedimento celebrato senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Quanto al profilo sostanziale, nessun pregiudizio è derivato al ricorrente.

Invero, fermi i controlli di ammissibilità della pena sostitutiva, da svolgersi dal giudice nelle forme di cui all'art. 545-bis, comma 2, cod.proc.pen., il ricorrente ben avrebbe potuto formulare, in previsione dell'udienza per la deliberazione, un'istanza volta a ottenere l'applicazione di una pena sostitutiva tra quelle individuate nell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689. 5.1 Deve, pertanto, concludersi che nessun pregiudizio risulta realizzato a detrimento della posizione processuale del ricorrente, il quale non è stato privato di alcuna opportunità di accedere ai benefici derivanti dalla sostituzione delle pene detentive brevi nel rinnovato ambito applicativo offerto dalla novella legislativa.

6. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00, in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/01/2023 dalla Corte di Appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] C:arusillo; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Enna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto semplice, così riqualificata l'originaria imputazione di furto aggravato. 2. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, corrima 1, lett. b),cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, lamenta che la corte territoriale, sebbene il giudizio di appello, incardinato prima della cd. [OSCURATO:PERSONA], sia stato deciso successivamente all'entrata in vigore della stessa, ha omesso di verificare la possibilità di irrogare una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso proposto presenta profili di inammissibilità. 2. Il ricorso in appello risulta formulato in data 19 aprile 2022 e, dunque, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, mentre il giudizio dinanzi alla corte territoriale, celebrato ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stato definito in data 30 gennaio 2023 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ciò posto, il ricorrente sostanzialmente invoca, quale motivo di impugnazione della sentenza, l'inosservanza della regola processuale, introdotta dall'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 e contenuta nell'art. 545-bis, comma 1, del codice di rito, secondo la quale il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, deve dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive indicate dall'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora ne ricorrano le condizioni di legge. Assume, pertanto, di essere stato pregiudicato in quanto non posto, a causa di un'omessa completa informazione, nella condizione di avvalersi dell'istituto delle pene sostitutive. 4. Sotto il profilo processuale va osservato come, ai sensi dell'art. 545-bis cod.proc.pen., l'avviso alle parti, cui è tenuto il giudice dopo la lettura del dispositivo - come confermato dai riferimenti testuali contenuti nella disposizione: alla "lettura del dispositivo" e "sentito il pubblico ministero" - si profili come attività che presuppone la presenza obbligatoria delle parti processuali, là dove l'udienza fissata dinanzi alla corte territoriale è stata celebrata, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modi .Ficazioni dalla legge 18 2 Je dicembre 2020, n. 176, in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori. 4.1 Pertanto, deve escludersi che, nella specie, al ricorrente, illegittimamente, non sia stato reso l'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod.proc.pen., in quanto la disposizione in oggetto non risulta applicabile al procedimento celebrato senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori. 5. Quanto al profilo sostanziale, nessun pregiudizio è derivato al ricorrente. Invero, fermi i controlli di ammissibilità della pena sostitutiva, da svolgersi dal giudice nelle forme di cui all'art. 545-bis, comma 2, cod.proc.pen., il ricorrente ben avrebbe potuto formulare, in previsione dell'udienza per la deliberazione, un'istanza volta a ottenere l'applicazione di una pena sostitutiva tra quelle individuate nell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689. 5.1 Deve, pertanto, concludersi che nessun pregiudizio risulta realizzato a detrimento della posizione processuale del ricorrente, il quale non è stato privato di alcuna opportunità di accedere ai benefici derivanti dalla sostituzione delle pene detentive brevi nel rinnovato ambito applicativo offerto dalla novella legislativa. 6. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00, in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 48481/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris