CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 29380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28038-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 567/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 534/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28038/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.567 del 2016, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado e la fondatezza dell'indebita fruizione di agevolazioni contributive di cui alla legge n. 223 del 1991, così rigettando l'opposizione, a verbale di accertamento e ad avviso di addebito, sul presupposto che l'attuale ricorrente non avesse fornito la prova del diritto agli sgravi pretesi e tenuto conto delle emergenze probatorie a favore della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari tra l'attuale società ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]; 2. avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, al quale ha opposto difese l'INPS con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 3. con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente afferma che la Corte di merito avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'opposizione in ordine ai vizi formali dell'avviso di addebito, per essere stata la stessa proposta oltre il termine di cui all'articolo 617 cod. proc. civ. e deduce, al riguardo, che la tardività dell'opposizione era dipesa dai fatto che nell'atto impugnato non fosse evidenziato il differente regime impugnatorio in relazione ai vizi fatti valere; 4. il motivo è infondato alla luce dell'orientamento consolidato secondo cui è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto e del conseguente regime impugnatorio (cfr. Cass. n. 25757 del 2008); 5. con il secondo motivo si ribadisce l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito asserítamente privo della sottoscrizione del responsabile dell'Ufficio INPS; 6. il motivo è inammissibile per avere la Corte di merito rigettato il motivo di gravame, ritenuta l'eccezione relativa alla nullità dell'avviso di addebito inammissibile perché proposta oltre I termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ., e la censura all'esame non avversa la statuizione della Corte territoriale che, correttamente, ha ritenuto intempestiva la dedotta censura avverso la regolarità formale dell'avviso di addebito; 7. con il terzo motivo di impugnazione si censura la sentenza per non avere dichiarato la nullità del verbale ispettivo per omessa indicazione dell'organo a cui presentare ricorso amministrativo e/o giurisdizionale; 8. il motivo è infondato per l'assorbente rilievo che il vizio in questione non inficia la validità dell'atto e per avere la Corte di merito rimarcato che, avverso il verbale in questione, la società aveva proposto ricorso gerarchico; 9. con il quarto si reitera l'eccezione relativa alla asserita genericità delle contestazioni contenute nel verbale ispettivo e anche tale motivo è inconferente e non incrina la decisione gravata, per avere la Corte territoriale evidenziato che la non genericità delle contestazioni dell'Inps risultava anche dalle contestazioni specifiche avanzate dalla società nel ricorso gerarchico proposto avverso il verbale ispettivo; 10. con il quinto ed il sesto motivo d'impugnazione la società ricorrente afferma che la Corte di merito avrebbe errato nel disconoscere il diritto alla fruizione degli sgravi contributivi di cui all'art. 8 della legge n. 223 del 1991, e ciò perché - a suo dire - tra !a [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. non vi erano né assetti proprietari coincidenti, né un rapporto di collegamento e/o controllo societario ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.; 11.1e doglianze non si confrontano con il decisum e sono inammissibili, per avere la Corte di merito affermato che la sentenza di primo grado, sul punto, non era stata oggetto di specifica contestazione in sede di gravame e tale ratio decidendi non è stata attinta da alcuna censura; 12. inutile, pertanto, sottoporre a scrutinio le ulteriori affermazioni della Corte territoriale che, in ogni caso, ha disconosciuto il diritto alla fruizione degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 223 del 1991, in favore della società ricorrente, per avere accertato - alla stregua dell'apprezzamento dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie assunte in giudizio - che tra la [OSCURATO:SOCIETA] 5.r,l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. vi era una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari e vi erano altresì significativi e sostanziali rapporti di controllo e collegamento (v., fra tante, Cass. n. 28361 del 2021); 13. in conclusione, il ricorso è da rigettare; 14. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; 15. ai sensi dell'art.13,co 1-quater, d.P,R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1 se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,c