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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 agosto 2026

Cassazione n. 24847/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2970 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1841/2024 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 27390/2024Numero sezionale 2970/2026NAPOLI, depositata il 21/06/2024 R.G.N. 815/2023; Numero di raccolta generale 24847/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 29/08/202617/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il lavoratore ha proposto ricorso avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Napoli che, confermando la pronuncia di primogrado, ha respinto la sua domanda volta alla condanna dellaCima di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e fratelli s.a.s., già [OSCURATO:SOCIETA].,al pagamento di differenze retributive maturate nel corso delrapporto lavorativo intercorso tra le parti, oltre cheall’accertamento di omissioni contributive poste in essere ai suoidanni.2.

In particolare, la Corte d’appello, alla luce dell’istruttoriaespletata in primo grado, non ha ritenuto raggiunta la provadella sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato per ilperiodo antecedente al 1985, allorquando lo stesso era statoregolarizzato, né quella dello svolgimento di lavoro straordinarioper il periodo sino al 31.12.2002, e quanto all’invocatoinquadramento nel terzo livello della contrattazione collettiva dicategoria, ha ritenuto le allegazioni oltremodo generiche; infine,la Corte territoriale ha osservato come fosse altresì maturata laprescrizione, risalendo il primo atto interruttivo alla data del3.3.21.3.

Quanto al periodo successivo alla trasformazione dellaCima s.r.l. in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e fratelli s.a.s.,in concomitanza con la quale, a partire dal 2003, il ricorrenterisultava inquadrato come coadiutore di impresa commerciale,la Corte partenopea non ha ritenuto che dalle deposizionitestimoniali fosse emersa la prova che l’attività, presso ilnegozio gestito dalla società, avesse continuato a essere sNuvmoelrtoa re gistro generale 27390/2024Numero sezionale 2970/2026con le medesime modalità in precedenza osservate, esNsuemnerdo odi rai ccolta generale 24847/2026testi soggetti estranei all’organizzazione aziendale che nulDlaat a pubblicazione 29/08/2026potevano riferire sulla veste lavorativa del ricorrente, laddovealla luce della vicenda di trasformazione societaria poteva benspiegarsi anche il nuovo inquadramento.4.

Infine, la Corte respingeva la proposta domanda diregolarizzazione contributiva e/o di risarcimento del danno daomissione contributiva, ritenendo che la stessa, per il periododal 1985 al 2002, fosse radicata sul diritto alla retrodatazionedel rapporto sin dal 1981, al riconoscimento di un superioreinquadramento e alla corresponsione del compenso per lavorostraordinario e, per quello successivo, sull’accertamento dellasubordinazione, assunti che erano rimasti indimostrati.5.

Quanto poi alla lamentela secondo cui, dal 2015 al 2019,risultavano delle lacune contributive di alcuni mesi, la Corte haopsservato che, dalla prova espletata, non era emerso chel’attività lavorativa fosse stata resa per dodici mesi l’anno e,richiamati gli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del 1966, ha ritenutocompatibile con l’inquadramento di coadiutore del ricorrente lasussistenza di interruzioni nell’espletamento dell’attività peralcuni mesi l’anno.6.

Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorsoin cassazione sulla base di cinque motivi, a cui la società inaccomandita semplice e l’Inps hanno opposto difese con irispettivi controricorsi.

Il ricorrente ha depositato memoriedifensive.7. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si èriservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessantagiorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..Numero registro generale 27390/2024Numero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 29/08/20261.

I motivi di ricorso possono essere come di seguitosintetizzati:I. con il primo motivo, ai sensi del 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;II. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., si censura la violazione degli artt. 112, 116, 414 e 434c.p.c. e dell’art. 74 disp. att. c.p.c., nonché, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 2099 c.c., deld.p.r. n. 1070/1960 e degli artt. 97 CCNL 1983 e 130 CCNL1988;III. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., si censura la violazione e falsa applicazione degli artt.416 e 437 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione dell’art. 2938 c.c.;IV. con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., si censura la violazione degli artt. 2118, 2119, 2498c.c. e dell’art. 99 CCNL 1983;V. con il quinto motivo, la parte critica la sentenza, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 112,116, 414 e 434 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., per violazione del d.lgs. n. 314/77 e dell’art. 1 della l. n.389/1989.2.

Con il primo motivo, la parte denuncia un’insanabilecontraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza,evidenziata dal fatto che la Corte territoriale, pur avendoaccertato la sussistenza della subordinazione per il periodo dal1985 al 2002, aveva poi rigettato il gravame.Numero registro generale 27390/20243.

Il motivo non merita accoglimento perché non sNi umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026confronta adeguatamente con il decisum, atteso che la CortDeat a pubblicazione 29/08/2026territoriale, esaminando il ricorso introduttivo del giudizio, haevidenziato che le rivendicazioni retributive, per tale periodo,erano radicate nel preteso svolgimento di un superiore orario dilavoro e di mansioni sussumibili in un differente livello diinquadramento e, pertanto, avendo ritenuto che tali assuntifossero rimasti entrambi sforniti di supporto probatorio, haconcluso respingendo la domanda, in perfetta coerenza con l’iterargomentativo svolto in motivazione.

In conclusione, il rigettodell’appello non si pone in alcun contrasto con l’affermazionedella natura subordinata del rapporto lavorativo per il periododal 1985 al 2002 alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]., affermazionepleonastica, avendo a oggetto circostanza pacifica edocumentale.4.

Con il secondo motivo, si critica la sentenza laddove, peril primo periodo (arco temporale 1985-2002), i giudici avevanoritenuto che fossero richieste differenze retributiveesclusivamente in ragione della retrodatazione del rapporto al1981, del diritto ad un superiore livello di inquadramento e,infine, dello svolgimento di un surplus di ore di lavoro,evidenziando che, di contro, in ricorso era stata lamentata lacorresponsione di retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali“anche in riferimento al livello occupazionale più basso”, oltre almancato pagamento della tredicesima mensilità per l’interoperiodo.5.

Il motivo è inammissibile.6.

Chi ricorre non censura adeguatamente tali assunti, comeavrebbe dovuto fare riportando, nel corpo del motivo inscrutinio, i contenuti testuali del ricorso ex art. 414 c.p.c. econfrontandoli con quelli dell'atto di appello, al fine diNumero registro generale 27390/2024dimostrare l'eventuale errore commesso dalla Corte territorialeN, umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026ma piuttosto ancora si duole che la stessa avrebbe dovutDoat a pubblicazione 29/08/2026riconoscere le differenze retributive invocate, senza misurarsicon la statuizione adottata nella sentenza impugnata in puntodi qualificazione e interpretazione della domanda e scivolandochiaramente nel merito della vicenda fattuale, come èconclamato dal richiamo alla documentazione versata in atti ealle tabelle retributive della contrattazione collettiva.7.

Dalla lettura della parte argomentativa del motivo diricorso per cassazione, si rileva, invero, come nei passaggi delricorso ex art. 414 c.p.c. che vengono riportati la parterichiamava la contrattazione collettiva applicabile, elencava gliimporti percepiti anno per anno in contanti e, infine, si dolevadell’inadeguatezza della retribuzione percepita alla quantità equalità del lavoro svolto, ma da nessuna parte risulta che lastessa abbia espressamente inteso dedurre che, pur avutoriguardo al periodo e all’orario lavorativo risultanti per tabulas,al livello di inquadramento accordato e alla contrattazionecollettiva applicata, gli importi corrisposti erano inferiori aiminimi tabellari.8.

Le doglianze relative all’insufficienza della retribuzionepercepita in tale periodo appaiono frutto di un’inestricabilemescolanza di critiche, che non consentono neppure dicomprendere a cosa la parte la imputi, se al fatto che visarebbero periodi non riconosciuti, il ché spiegherebbel’invocazione di un’applicazione parametrica del terzo livello diinquadramento, se allo svolgimento di mansioni sussumibili inun livello superiore o se, infine, alla corresponsione di importiinesatti, in quanto inferiori, rispetto alle stesse tabelleretributive applicate dalla società.Numero registro generale 27390/20249.

Analoghe osservazioni vanno poi ribadite nella parte inN umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026cui si censura la sentenza per non avere colto la doglianzDaat a pubblicazione 29/08/2026relativa alla mancata corresponsione della tredicesimamensilità, dovendosi rilevare come la lettura del motivo diricorso per cassazione non consente minimamente diapprezzare se la stessa sia mai stata richiesta nei precedentigradi.10.

Col terzo motivo, la parte censura la pronuncia per avereesaminato l’eccezione di prescrizione sollevata in relazioneall’arco temporale 1985-2002, benché la stessa sia del tuttotardiva, atteso che la società in primo grado era rimastacontumace.8.

Il motivo è inammissibile perché rivolto a un’argomentazione espressamente svolta dalla Corte partenopeaad abundantiam, rispetto alla quale difetta un reale interessedella parte a ottenere una pronuncia, in quanto meramenterafforzativa e dunque priva di effetti giuridici, non avendodeterminato alcuna influenza sul dispositivo della decisione, lacui ratio decidendi risiede nella ritenuta assenza di prova inordine ai fatti costitutivi delle pretese azionate dalla parte pertale periodo (sino al 31.12.2002), così come accertato all’esitodi una compiuta analisi delle risultanze istruttorie.9.

Con il quarto motivo, si critica poi la sentenza per avereritenuto, sulla base di mere presunzioni logiche e in virtù di uningiustificato automatismo, che, in concomitanza con la vicendadi trasformazione della società, il rapporto di lavoro subordinatosi sarebbe trasformato in quello di coadiutore, evidenziando, lamancanza di prova scritta dell’interruzione del rapporto dilavoro svoltosi alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’esistenzastessa di un atto di dimissioni o di licenziamento.Numero registro generale 27390/202410.

Osserva il Collegio come il motivo, per come formulatoN, umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026non è meritevole di accoglimento, essendo la pronuncia esentDeat a pubblicazione 29/08/2026dalle violazioni di legge che le vengono contestate.11.

Innanzitutto, la censura non coglie la ratio decidendidella pronuncia impugnata che, contrariamente a quanto laparte mostra di intendere, non è fondata sull’applicazione dialcun automatismo, ma piuttosto su di un’analisi delle risultanzeistruttorie, rispetto alle quali la vicenda di trasformazionesocietaria è stata valorizzata dalla Corte quale elemento che,nella sua portata fattuale, renderebbe verosimile unaconcomitante modifica dell’assetto organizzativo, entro la qualeandrebbe a iscriversi anche l’attribuzione della nuova vestelavorativa al ricorrente.11.

Per altro verso si osserva come nessuna censura è statadi contro sollevata sul versante dell’art. 2697 c.c., così che esuladal presente giudizio una valutazione circa la correttezza dellaregola di riparto degli oneri probatori posta a base delladecisione gravata.12.

Infine, con l’ultimo motivo si censura la sentenza nellaparte in cui ha rigettato la domanda di regolarizzazionecontributiva e/o di risarcimento del danno da omissionecontributiva, per l’arco temporale dal 1985 al 2002, sull’assuntosecondo cui la stessa sarebbe stata in parte qua fondata sullaretrodatazione del rapporto e sull’orario di lavoro effettivamentesvolto, laddove parte ricorrente evidenzia che, quanto agli annidal 1999 al 2001, erano state denunciate delle lacunecontributive, risultando omesso il versamento dei contributi pertre mesi nel corso del 1999 e non risultando alcun versamentodal 2000 al marzo 2001.13.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 27390/202414.

In ricorso, la parte ha riportato i passaggi degli attNi umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026introduttivi del giudizio di primo grado e di quello d’appello dDaat a pubblicazione 29/08/2026cui emerge che le doglianze in parte qua erano volte anche adenunciare l’omesso versamento contributivo,indipendentemente dalla pretesa retrodatazione del rapporto dilavoro subordinato e dal maggior orario lavorativoasseritamente svolto, circostanze a cui la sentenza le ha inveceunivocamente ricollegate.15.

La Corte territoriale, premesso che le lagnanze aventi aoggetto la questione contributiva dovessero essere trattatedistinguendo tra due periodi, il primo dal 1985 al 31.12.2002 eil secondo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla cessazione, ha poi accomunatoquelle relative al primo arco temporale, senza affrontare laspecifica questione sollevata in relazione agli anni dal 1999 al2001, che non appare pertanto neppure implicitamenterespinta.16.

Il motivo deve essere, pertanto, accolto.17.

In conclusione, respinti i primi quattro motivi di ricorso,lo stesso va accolto limitatamente al quinto motivo diimpugnazione e per l’effetto la sentenza va cassata con rinvioalla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i motivi primo,secondo, terzo e quarto e cassa la sentenza con riguardo almotivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli indiversa composizione che deciderà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del 17 giugno 2026.Numero registro generale 27390/2024La PresidenteN umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026Adriana DoronzDoat a pubblicazione 29/08/2026Numero registro generale 27390/2024Numero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026Data pubblicazione 29/08/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2970 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1841/2024 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 27390/2024Numero sezionale 2970/2026NAPOLI, depositata il 21/06/2024 R.G.N. 815/2023; Numero di raccolta generale 24847/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 29/08/202617/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il lavoratore ha proposto ricorso avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Napoli che, confermando la pronuncia di primogrado, ha respinto la sua domanda volta alla condanna dellaCima di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e fratelli s.a.s., già [OSCURATO:SOCIETA].,al pagamento di differenze retributive maturate nel corso delrapporto lavorativo intercorso tra le parti, oltre cheall’accertamento di omissioni contributive poste in essere ai suoidanni.2. In particolare, la Corte d’appello, alla luce dell’istruttoriaespletata in primo grado, non ha ritenuto raggiunta la provadella sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato per ilperiodo antecedente al 1985, allorquando lo stesso era statoregolarizzato, né quella dello svolgimento di lavoro straordinarioper il periodo sino al 31.12.2002, e quanto all’invocatoinquadramento nel terzo livello della contrattazione collettiva dicategoria, ha ritenuto le allegazioni oltremodo generiche; infine,la Corte territoriale ha osservato come fosse altresì maturata laprescrizione, risalendo il primo atto interruttivo alla data del3.3.21.3. Quanto al periodo successivo alla trasformazione dellaCima s.r.l. in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e fratelli s.a.s.,in concomitanza con la quale, a partire dal 2003, il ricorrenterisultava inquadrato come coadiutore di impresa commerciale,la Corte partenopea non ha ritenuto che dalle deposizionitestimoniali fosse emersa la prova che l’attività, presso ilnegozio gestito dalla società, avesse continuato a essere sNuvmoelrtoa re gistro generale 27390/2024Numero sezionale 2970/2026con le medesime modalità in precedenza osservate, esNsuemnerdo odi rai ccolta generale 24847/2026testi soggetti estranei all’organizzazione aziendale che nulDlaat a pubblicazione 29/08/2026potevano riferire sulla veste lavorativa del ricorrente, laddovealla luce della vicenda di trasformazione societaria poteva benspiegarsi anche il nuovo inquadramento.4. Infine, la Corte respingeva la proposta domanda diregolarizzazione contributiva e/o di risarcimento del danno daomissione contributiva, ritenendo che la stessa, per il periododal 1985 al 2002, fosse radicata sul diritto alla retrodatazionedel rapporto sin dal 1981, al riconoscimento di un superioreinquadramento e alla corresponsione del compenso per lavorostraordinario e, per quello successivo, sull’accertamento dellasubordinazione, assunti che erano rimasti indimostrati.5. Quanto poi alla lamentela secondo cui, dal 2015 al 2019,risultavano delle lacune contributive di alcuni mesi, la Corte haopsservato che, dalla prova espletata, non era emerso chel’attività lavorativa fosse stata resa per dodici mesi l’anno e,richiamati gli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del 1966, ha ritenutocompatibile con l’inquadramento di coadiutore del ricorrente lasussistenza di interruzioni nell’espletamento dell’attività peralcuni mesi l’anno.6. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorsoin cassazione sulla base di cinque motivi, a cui la società inaccomandita semplice e l’Inps hanno opposto difese con irispettivi controricorsi. Il ricorrente ha depositato memoriedifensive.7. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si èriservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessantagiorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..Numero registro generale 27390/2024Numero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 29/08/20261. I motivi di ricorso possono essere come di seguitosintetizzati:I. con il primo motivo, ai sensi del 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132,comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;II. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., si censura la violazione degli artt. 112, 116, 414 e 434c.p.c. e dell’art. 74 disp. att. c.p.c., nonché, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 2099 c.c., deld.p.r. n. 1070/1960 e degli artt. 97 CCNL 1983 e 130 CCNL1988;III. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., si censura la violazione e falsa applicazione degli artt.416 e 437 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione dell’art. 2938 c.c.;IV. con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., si censura la violazione degli artt. 2118, 2119, 2498c.c. e dell’art. 99 CCNL 1983;V. con il quinto motivo, la parte critica la sentenza, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 112,116, 414 e 434 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., per violazione del d.lgs. n. 314/77 e dell’art. 1 della l. n.389/1989.2. Con il primo motivo, la parte denuncia un’insanabilecontraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza,evidenziata dal fatto che la Corte territoriale, pur avendoaccertato la sussistenza della subordinazione per il periodo dal1985 al 2002, aveva poi rigettato il gravame.Numero registro generale 27390/20243. Il motivo non merita accoglimento perché non sNi umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026confronta adeguatamente con il decisum, atteso che la CortDeat a pubblicazione 29/08/2026territoriale, esaminando il ricorso introduttivo del giudizio, haevidenziato che le rivendicazioni retributive, per tale periodo,erano radicate nel preteso svolgimento di un superiore orario dilavoro e di mansioni sussumibili in un differente livello diinquadramento e, pertanto, avendo ritenuto che tali assuntifossero rimasti entrambi sforniti di supporto probatorio, haconcluso respingendo la domanda, in perfetta coerenza con l’iterargomentativo svolto in motivazione. In conclusione, il rigettodell’appello non si pone in alcun contrasto con l’affermazionedella natura subordinata del rapporto lavorativo per il periododal 1985 al 2002 alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]., affermazionepleonastica, avendo a oggetto circostanza pacifica edocumentale.4. Con il secondo motivo, si critica la sentenza laddove, peril primo periodo (arco temporale 1985-2002), i giudici avevanoritenuto che fossero richieste differenze retributiveesclusivamente in ragione della retrodatazione del rapporto al1981, del diritto ad un superiore livello di inquadramento e,infine, dello svolgimento di un surplus di ore di lavoro,evidenziando che, di contro, in ricorso era stata lamentata lacorresponsione di retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali“anche in riferimento al livello occupazionale più basso”, oltre almancato pagamento della tredicesima mensilità per l’interoperiodo.5. Il motivo è inammissibile.6. Chi ricorre non censura adeguatamente tali assunti, comeavrebbe dovuto fare riportando, nel corpo del motivo inscrutinio, i contenuti testuali del ricorso ex art. 414 c.p.c. econfrontandoli con quelli dell'atto di appello, al fine diNumero registro generale 27390/2024dimostrare l'eventuale errore commesso dalla Corte territorialeN, umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026ma piuttosto ancora si duole che la stessa avrebbe dovutDoat a pubblicazione 29/08/2026riconoscere le differenze retributive invocate, senza misurarsicon la statuizione adottata nella sentenza impugnata in puntodi qualificazione e interpretazione della domanda e scivolandochiaramente nel merito della vicenda fattuale, come èconclamato dal richiamo alla documentazione versata in atti ealle tabelle retributive della contrattazione collettiva.7. Dalla lettura della parte argomentativa del motivo diricorso per cassazione, si rileva, invero, come nei passaggi delricorso ex art. 414 c.p.c. che vengono riportati la parterichiamava la contrattazione collettiva applicabile, elencava gliimporti percepiti anno per anno in contanti e, infine, si dolevadell’inadeguatezza della retribuzione percepita alla quantità equalità del lavoro svolto, ma da nessuna parte risulta che lastessa abbia espressamente inteso dedurre che, pur avutoriguardo al periodo e all’orario lavorativo risultanti per tabulas,al livello di inquadramento accordato e alla contrattazionecollettiva applicata, gli importi corrisposti erano inferiori aiminimi tabellari.8. Le doglianze relative all’insufficienza della retribuzionepercepita in tale periodo appaiono frutto di un’inestricabilemescolanza di critiche, che non consentono neppure dicomprendere a cosa la parte la imputi, se al fatto che visarebbero periodi non riconosciuti, il ché spiegherebbel’invocazione di un’applicazione parametrica del terzo livello diinquadramento, se allo svolgimento di mansioni sussumibili inun livello superiore o se, infine, alla corresponsione di importiinesatti, in quanto inferiori, rispetto alle stesse tabelleretributive applicate dalla società.Numero registro generale 27390/20249. Analoghe osservazioni vanno poi ribadite nella parte inN umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026cui si censura la sentenza per non avere colto la doglianzDaat a pubblicazione 29/08/2026relativa alla mancata corresponsione della tredicesimamensilità, dovendosi rilevare come la lettura del motivo diricorso per cassazione non consente minimamente diapprezzare se la stessa sia mai stata richiesta nei precedentigradi.10. Col terzo motivo, la parte censura la pronuncia per avereesaminato l’eccezione di prescrizione sollevata in relazioneall’arco temporale 1985-2002, benché la stessa sia del tuttotardiva, atteso che la società in primo grado era rimastacontumace.8. Il motivo è inammissibile perché rivolto a un’argomentazione espressamente svolta dalla Corte partenopeaad abundantiam, rispetto alla quale difetta un reale interessedella parte a ottenere una pronuncia, in quanto meramenterafforzativa e dunque priva di effetti giuridici, non avendodeterminato alcuna influenza sul dispositivo della decisione, lacui ratio decidendi risiede nella ritenuta assenza di prova inordine ai fatti costitutivi delle pretese azionate dalla parte pertale periodo (sino al 31.12.2002), così come accertato all’esitodi una compiuta analisi delle risultanze istruttorie.9. Con il quarto motivo, si critica poi la sentenza per avereritenuto, sulla base di mere presunzioni logiche e in virtù di uningiustificato automatismo, che, in concomitanza con la vicendadi trasformazione della società, il rapporto di lavoro subordinatosi sarebbe trasformato in quello di coadiutore, evidenziando, lamancanza di prova scritta dell’interruzione del rapporto dilavoro svoltosi alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’esistenzastessa di un atto di dimissioni o di licenziamento.Numero registro generale 27390/202410. Osserva il Collegio come il motivo, per come formulatoN, umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026non è meritevole di accoglimento, essendo la pronuncia esentDeat a pubblicazione 29/08/2026dalle violazioni di legge che le vengono contestate.11. Innanzitutto, la censura non coglie la ratio decidendidella pronuncia impugnata che, contrariamente a quanto laparte mostra di intendere, non è fondata sull’applicazione dialcun automatismo, ma piuttosto su di un’analisi delle risultanzeistruttorie, rispetto alle quali la vicenda di trasformazionesocietaria è stata valorizzata dalla Corte quale elemento che,nella sua portata fattuale, renderebbe verosimile unaconcomitante modifica dell’assetto organizzativo, entro la qualeandrebbe a iscriversi anche l’attribuzione della nuova vestelavorativa al ricorrente.11. Per altro verso si osserva come nessuna censura è statadi contro sollevata sul versante dell’art. 2697 c.c., così che esuladal presente giudizio una valutazione circa la correttezza dellaregola di riparto degli oneri probatori posta a base delladecisione gravata.12. Infine, con l’ultimo motivo si censura la sentenza nellaparte in cui ha rigettato la domanda di regolarizzazionecontributiva e/o di risarcimento del danno da omissionecontributiva, per l’arco temporale dal 1985 al 2002, sull’assuntosecondo cui la stessa sarebbe stata in parte qua fondata sullaretrodatazione del rapporto e sull’orario di lavoro effettivamentesvolto, laddove parte ricorrente evidenzia che, quanto agli annidal 1999 al 2001, erano state denunciate delle lacunecontributive, risultando omesso il versamento dei contributi pertre mesi nel corso del 1999 e non risultando alcun versamentodal 2000 al marzo 2001.13. Il motivo è fondato.Numero registro generale 27390/202414. In ricorso, la parte ha riportato i passaggi degli attNi umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026introduttivi del giudizio di primo grado e di quello d’appello dDaat a pubblicazione 29/08/2026cui emerge che le doglianze in parte qua erano volte anche adenunciare l’omesso versamento contributivo,indipendentemente dalla pretesa retrodatazione del rapporto dilavoro subordinato e dal maggior orario lavorativoasseritamente svolto, circostanze a cui la sentenza le ha inveceunivocamente ricollegate.15. La Corte territoriale, premesso che le lagnanze aventi aoggetto la questione contributiva dovessero essere trattatedistinguendo tra due periodi, il primo dal 1985 al 31.12.2002 eil secondo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla cessazione, ha poi accomunatoquelle relative al primo arco temporale, senza affrontare laspecifica questione sollevata in relazione agli anni dal 1999 al2001, che non appare pertanto neppure implicitamenterespinta.16. Il motivo deve essere, pertanto, accolto.17. In conclusione, respinti i primi quattro motivi di ricorso,lo stesso va accolto limitatamente al quinto motivo diimpugnazione e per l’effetto la sentenza va cassata con rinvioalla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i motivi primo,secondo, terzo e quarto e cassa la sentenza con riguardo almotivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli indiversa composizione che deciderà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del 17 giugno 2026.Numero registro generale 27390/2024La PresidenteN umero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026Adriana DoronzDoat a pubblicazione 29/08/2026Numero registro generale 27390/2024Numero sezionale 2970/2026Numero di raccolta generale 24847/2026Data pubblicazione 29/08/2026
Sentenza Cassazione n. 24847/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris