CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 32221/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23488/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti CALOGERO e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Roma in data 6.7.2021, pubblicato in data 8.7.2021, NRG 10181/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Roma, adito con opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 209 l. fall., ha confermato la reiezione della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il riconoscimento del migliore trattamento retributivo di cui alla categoria B, posizione B1, in luogo di quella A2 di inquadramento, rivendicato sul presupposto di avere egli svolto attività di autista- soccorritore da riportare al menzionato superiore livello; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA], in l.c.a. ha opposto difese mediante controricorso; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’[OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto lo stesso sarebbe stato proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art.9, co. 12, l. fall., stante il fatto che la notifica era avvenuta solo in data 7.9.2021, mentre il decreto impugnato era stato comunicato in data 8.7.2021, non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini, stante il trattarsi di materia lavoristica; 2. la disamina dell’eccezione postulerebbe la verifica in ordine al momento in cui vi è stata la comunicazione del decreto impugnato, da cui decorreva il termine di 30 giorni per il ricorso in cassazione; 3. tale dato manca nel fascicolo del ricorrente e d’altra parte questa S.C. ha già stabilito che «in tema di giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica del decreto decisorio dell'opposizione allo stato passivo non corredata della prova della sua notificazione o della sua comunicazione ex art. 99, ultimo comma, l.fall., benché queste ultime siano state espressamente allegate, determina l'improcedibilità del relativo ricorso, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., atteso che tale omissione impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la mera indicazione delle corrispondenti date nell'epigrafe del ricorso, o la non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il deposito, da parte sua, di una copia con la relata o la presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell'impugnazione» (C. 9987/2016; C. 12865/2019); 4. si deve poi osservare che, a fronte di crediti di lavoro, non vi è sospensione dei termini per le impugnazioni neanche in ambito di verificazione del passivo endoconcorsuale ( C ., SU, 10944/2017 ), con principio applicabile alla liquidazione coatta amministrativa, stante il rinvio dell’art. 209 l. fall. all’art. 99 l. fall. e quindi a regole comunque identiche a quelle che disciplinano l’impugnazione nel fallimento (v., pur se in relazione a termini in allora diversi, C. 19798/2015); 5. pertanto, muovendo dal la data di deposito del 8.7.2021 , i termini sarebbero già ampiamente spirati al 7.9.2021, data in cui il ricorso per cassazione è stato posto in notificae dunque non si può ipotizzare alcuna sanatoria - in ragione dello scopo del deposito della comunicazione, consistente nella possibilità di controllare la tempestività dell’impugnazione - possibile solo ove tra il deposito del provvedimento impugnato ed il ricorso per cassazione fossero intercorsi meno giorni di quelli utili per l’impugnativa; 6. il ricorso va quindi dichiarato improcedibile; 7. le spese, da liquidare sulla base del valore (circa 70 mila euro) della domanda, restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello s