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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43898/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 8 OSSERVA Letta anche la memoria presentata dalla parte civile; di Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, anche in diretto confronto con gli atti del processo (quanto all'idoneità della denuncia a determinare l'inizio di indagini penali; alla padronanza dell'imputata della lingua italiana; alla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla non necessità perla ritenuta responsabilità per il contestato reato di calunnia di una denuncia formale; nonchè pag. 4 sulla sussistenza del dolo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto che non si deve far luogo invece alla condanna del ricorrente alla -b< 4+44.X <i rifusione delle spese in favore della parte civile, in quanto, ha prodotto una J memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 8 OSSERVA Letta anche la memoria presentata dalla parte civile; di Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, anche in diretto confronto con gli atti del processo (quanto all'idoneità della denuncia a determinare l'inizio di indagini penali; alla padronanza dell'imputata della lingua italiana; alla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla non necessità perla ritenuta responsabilità per il contestato reato di calunnia di una denuncia formale; nonchè pag. 4 sulla sussistenza del dolo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che non si deve far luogo invece alla condanna del ricorrente alla -b< 4+44.X <i rifusione delle spese in favore della parte civile, in quanto, ha prodotto una J memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 43898/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris