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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06793/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado (che, ad esempio, ha valorizzato l'elevato numero di dosi ricavabili dalla cocaina e dall'hashish rinvenuti nella disponibilità dell'imputato in occasione di due distinti arresti); Rilevato che il ricorrente, con il secondo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al settimo comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione effettiva, logica e congrua, ha ritenuto che l'indicazione del proprio fornitore in «Alex di Francavilla al mare» denoti un insufficiente livello di concretezza e, dunque, sia inidonea e fondare l'applicazione della circostanza attenuante invocata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado (che, ad esempio, ha valorizzato l'elevato numero di dosi ricavabili dalla cocaina e dall'hashish rinvenuti nella disponibilità dell'imputato in occasione di due distinti arresti); Rilevato che il ricorrente, con il secondo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al settimo comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione effettiva, logica e congrua, ha ritenuto che l'indicazione del proprio fornitore in «Alex di Francavilla al mare» denoti un insufficiente livello di concretezza e, dunque, sia inidonea e fondare l'applicazione della circostanza attenuante invocata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06793/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris