CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28538/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FGCY7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FPT4D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il GIP del Tribunale di Fermo, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 500,00 di multa, pena detentiva convertita nella pena pecuniaria sostitutiva, per il reato di cui all' art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa, pena detentiva sostituita nella pena pecuniaria sostitutiva, per i reati di cui agli artt. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 e art. 4 comma 2 L. 110/75. I ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, comune ad entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'errata qualificazione giuridica dei fatti. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili P.Q.Mi NC A. 28 L G 2026 L'ASSISIENTDIZIARIO Dott.ssae zte