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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37118/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto omessa disposizione sulla confisca obbligatoria; letta la memoria conclusiva depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 giugno 2020, il Tribunale di Bergamo, decidendo all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi in relazione agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, condannandolo alle pene di legge.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver il giudice disposto - senza alcuna giustificazione - la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del profitto dei reati fiscali di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. La commissione dell'art. 2, d.lgs. 74/2000, per la cui sussistenza deve peraltro ricorrere il dolo specifico di evasione, di regola genera un profitto ingiusto pari all'evasione dell'imposta (sui redditi e/o sul valore aggiunto) determinata dall'inserimento in dichiarazione degli elementi passivi fittizi (cfr. Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Giani e a., Rv. 270429).

Che ciò sia avvenuto nel caso di specie - ancorché, a quanto pare, non in relazione a tutti gli importi indicati in imputazione - lo attesta la stessa sentenza (f9. 5).

3.2. Ciò premesso, questa Corte ha già affermato il principio - peraltro consolidato - secondo cui, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12- bis, comma secondo, del predetto decreto (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158) e la previgente fattispecie, qui pure applicabile ratione temporis, prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386).

Con riguardo all'identica previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 1, comma 143,

I. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen., si era affermato che l'obbligatorietà della confisca discende «sia dal dato testuale della norma, ove si prevede [...] che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta» (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616, in motivazione).

Essendo la confisca - quantomeno della forma c.d. per equivalente - obbligatoria per il menzionato reato, la sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto disporla o, comunque, motivare in ordine alla concreta insussistenza dei relativi presupposti che, per quanto detto, sembrano invece almeno in parte emergere dall'accertamento compiuto.

Del resto, secondo l'oramai consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e a., Rv. 255113).

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, in parte qua, con rinvio al Tribunale di Bergamo, che si atterrà ai principi sopra indicati, dovendo peraltro verificare - giusta il rilievo più sopra operato sub §. 3.1., in fine - mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, in quale misura debba disporsi la confisca del profitto, senza che peraltro qui rilevi la distinzione tra confisca diretta e per equivalente, trattandosi di impresa individuale facente capo all'imputato, Trattandosi di ricorso per cassazione proposto contro sentenza inappellabile per il pubblico ministero (cfr. art. 443 cod. proc. pen.), non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd.

"per saltum") essendo l'impugnazione proposta l'unico rimedio esperibile, sicché non trova applicazione il disposto di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. ed il rinvio va disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo.Così deciso il 22 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto omessa disposizione sulla confisca obbligatoria; letta la memoria conclusiva depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 giugno 2020, il Tribunale di Bergamo, decidendo all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi in relazione agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, condannandolo alle pene di legge. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver il giudice disposto - senza alcuna giustificazione - la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del profitto dei reati fiscali di cui all'art. 2 del medesimo decreto. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. La commissione dell'art. 2, d.lgs. 74/2000, per la cui sussistenza deve peraltro ricorrere il dolo specifico di evasione, di regola genera un profitto ingiusto pari all'evasione dell'imposta (sui redditi e/o sul valore aggiunto) determinata dall'inserimento in dichiarazione degli elementi passivi fittizi (cfr. Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Giani e a., Rv. 270429). Che ciò sia avvenuto nel caso di specie - ancorché, a quanto pare, non in relazione a tutti gli importi indicati in imputazione - lo attesta la stessa sentenza (f9. 5). 3.2. Ciò premesso, questa Corte ha già affermato il principio - peraltro consolidato - secondo cui, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12- bis, comma secondo, del predetto decreto (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158) e la previgente fattispecie, qui pure applicabile ratione temporis, prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386). Con riguardo all'identica previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen., si era affermato che l'obbligatorietà della confisca discende «sia dal dato testuale della norma, ove si prevede [...] che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta» (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616, in motivazione). Essendo la confisca - quantomeno della forma c.d. per equivalente - obbligatoria per il menzionato reato, la sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto disporla o, comunque, motivare in ordine alla concreta insussistenza dei relativi presupposti che, per quanto detto, sembrano invece almeno in parte emergere dall'accertamento compiuto. Del resto, secondo l'oramai consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e a., Rv. 255113). 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, in parte qua, con rinvio al Tribunale di Bergamo, che si atterrà ai principi sopra indicati, dovendo peraltro verificare - giusta il rilievo più sopra operato sub §. 3.1., in fine - mediante attività istruttorie precluse nel giudizio di legittimità, in quale misura debba disporsi la confisca del profitto, senza che peraltro qui rilevi la distinzione tra confisca diretta e per equivalente, trattandosi di impresa individuale facente capo all'imputato, Trattandosi di ricorso per cassazione proposto contro sentenza inappellabile per il pubblico ministero (cfr. art. 443 cod. proc. pen.), non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione proposta l'unico rimedio esperibile, sicché non trova applicazione il disposto di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. ed il rinvio va disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo.Così deciso il 22 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]