CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 11584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14523/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di LECCEn. 760/2020 pubblicata il16/12/2020 RGN 157/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1. la Corte di Appello di Lecce ha respinto il gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena (MPS) S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunzia del locale Tribunale con cui era stata rigettata l'opposizione proposta dalla stessa Banca al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Colella avente ad oggetto il pagamento del premio aziendale di rendimento (PAR) per gli anni 2011 e 2012 in favore della dipendente, ai sensi degli artt. 44 del c.c.n.l. del 12.2.2005 (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali) e 24 del Contratto integrativo aziendale (CIA) del 3.3.2006; 2. la Corte di merito, per quanto di rilievo in questa sede, richiamati propri precedenti nella materia, ha reputato che dalla lettura del combinato disposto degli artt. 44 c.c.n.l. applicabile e dell’art. 24 del contratto integrativo aziendale ed altresì alla stregua della "Relazione di Remunerazione" ex art. 123-ter T.U.F. il diritto al premio annuale di rendimento non dipendesse dal raggiungimento di obiettivi specifici, stabiliti dalla parte datoriale, ma dalla previsione in bilancio di un impegno di spesa, essendo il detto emolumento collegato al solo fatto della occupazione da parte del dipendente di una posizione lavorativa strategica per la Banca e rilevando, dunque, ai fini della erogazione dello stesso, soltanto la coerenza del comportamento del dipendente con il contenuto della prestazione richiesta; 3. per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolando un motivo; che la parte intimata ha resistito con controricorso; sono state comunicate memorie nell'interesse di entrambe le parti; Considerato che 1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 44 del c.c.n.l. e 1362, 1363, 1366 c.c. «per l'interpretazione degli artt. 44 del CCNL, 24 del CIA e della delibera del c.d.a. di BMPS del 13 gennaio 2011»; lamenta che la Corte di Appello avrebbe ritenuto erroneamente che l'erogazione del PAR fosse subordinata soltanto alla previsione in bilancio di un impegno di spesa, in contrasto con il tenore letterale delleprevisioni collettive, ai sensi delle quali erano individuati puntualmente i presupposti per il conseguimento di obiettivi specifici, fissati dalla Banca in via preventiva e discrezionale, e che, nell'anno 2011 non erano stati raggiunti; denunzia, inoltre, l’errore dei giudici di appello nel considerare «dirimente» la mancata attivazione della procedura informativa, «quale argomento che dimostrerebbe il carattere di obbligatorietà del premio», mentre l'art. 44 del c.c.n.l., che disciplina la procedura, prevede solo un obbligo di informazione e di consultazione delle OO.SS. sui criteri e sulle modalità di erogazione del premio, ma non un obbligo di contrarre; 2. preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso, atteso che nella relativa modalità di redazione non sono ravvisabili i vizi prospettai da parte ricorrente; le censure sono svolte in termini del tutto chiari e pertinenti alle ragioni del decisum di secondo grado ed investono la questione – centrale nell’economia della decisione di appello – della interpretazione delle norme collettive al fine della verifica delle condizioni alle quali era subordinata la erogazione dell’emolumento in questione; 2.1. in merito alle deduzioni formulate al punto 2.6) della memoria di parte controricorrente, deduzioni prive di rilievo diretto in ordine alla decisione della fattispecie in esame in quanto riferite alle “ordinanze gemelle” del 25.5.2022, l’utilizzazione in queste ultime del precedente di cui alla sentenza n. 30135/2021 di questa Corte, pubblicato in epoca successiva alla adunanza camerale all’esito della quale erano state tratte in decisione i ricorsi di cui alle dette “ordinanze gemelle”, non implica alcuna violazione dell’art. 276 4 cod. proc. civ., come, viceversa, prospettato; a riguardo occorre considerare lo scarto temporale tra il momento della decisione sui detti ricorsi, all’adunanza camerale del 1 giugno 2021, e quella di pubblicazione delle relative ordinanze - il 25.5.2022 - il quale giustifica ampiamente l’utilizzazione nella redazione della motivazione delle “ordinanze gemelle” di riferimenti tratti dal precedente –pubblicato il 26 ottobre 2021 – costituito da Cass. n. 30135/2021; ciò in evidente funzione confermativa dell’orientamento al quale il collegio era già pervenuto in via autonoma nella camera di consiglio del 1 giugno 2021; 3. nel merito il motivo deve essere accolto in continuità con precedenti di questa Corte che hanno scrutinato la medesima fattispecie e ritenuto fondate le ragioni invocate da Banca MPA ai fini della cassazione della decisione di secondo grado (Cass. n. 30135 del 2021; Cass. nn. 16924, 16925, 16926, 16927, 16928 del 2022); 3.1. il Collegio non ravvisa, infatti, ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019);3.2. pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti - ai quali si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.- le cui mo tivazioni vengono in prosieguo riproposte nei loro essenziali snodi motivazionali; 4. occorre premettere che la Corte territoriale ha ritenuto che il PAR si configura come emolumento legato al solo fatto che il dipendente occupi una posizione lavorativa considerata strategica per la banca, sicché la sua erogazione è condizionata esclusivamente dal comportamento del quadro, che deve manifestarsi coerente con il contenuto della prestazione richiesta; l'an va individuato nella sussistenza del budget, quindi nell'impegno di spesa contenuto in bilancio. La tesi è ribadita nel seguito della motivazione, là dove la Corte, esaminato il contenuto della Relazione sulla remunerazione del 27 aprile 2012, ha considerato che la conclusione cui giunge la Relazione al punto 5, e cioè di non corrispondere il [OSCURATO:PERSONA] di Rendimento per l'anno 2011 a causa del mancato raggiungimento della condizione prestabilita in termini di utile netto - appare distonica rispetto all'an del PAR che, ai sensi dell'art. 44 del c.c.n.l. è da individuarsi nel budget, inteso come preventivo di spesa in bilancio, non nella redditività complessiva dell'impresa stessa, per contro rilevante ai fini del [OSCURATO:PERSONA]; 4.1. si deve rilevare, con riguardo alle fonti collettive che regolano l'istituto (art. 44 del c.c.n.l. e art. 24 del contratto integrativo aziendale), che, in primo luogo, il Premio aziendale di rendimento è ricondotto, secondo la formulazione letterale dell'art.44 c.c.n.l., alla sfera unilaterale e discrezionale dell'impresa, la quale può prevedere l'istituzione dell'incentivo (ma anche evidentemente non prevederla, secondo le proprie valutazioni) ed ha altresì piena facoltà (“stabilisce”) di determinarne l'ammontare globale, i criteri di attribuzione e i tempi di pagamento,in relazione al raggiungimento di prefissati specifici obiettivi (nella specie, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2011 in un utile netto di esercizio del Gruppo pari ad almeno 500 milioni): con il limite del rispetto dei canoni di "oggettività" e di "trasparenza" nella definizione dei criteri di determinazione e di attribuzione e della osservanza degli obblighi di informazione, prima, e di consultazione, poi, con le organizzazioni sindacali, se queste ne richiedano l'esperimento; 4.2. la sentenza impugnata non compie una puntuale, e pur necessaria, analisi del testo della disposizione collettiva nazionale, trascurando così di applicare il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362 cod.civ., comma 1), quale primo momento del processo di interpretazione, e di valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici; con riguardo alla contrattazione integrativa, trascura il ruolo di strumento di attuazione delle previsioni poste a livello nazionale, confinando in un cono d'ombra proposizioni e rimandi, che invece dimostrerebbero il filo di continuità e di coerenza con le previsioni della disposizione di livello nazionale e omette di interpretare le clausole in maniera sistematica; 4.3. le rilevate carenze della sentenza impugnata sul piano del metodo interpretativo si riflettono anche nell'assegnazione di un carattere dirimente alla mancata attivazione della procedura di informazione prevista dall'art. 44 del c.c.n.l. e richiamata nell'art. 24 del Contratto integrativo aziendale, risultando confermata, ad un esame testuale della norma collettiva di livello nazionale, la unilateralità e discrezionalità dell'istituzione dell'incentivo, da parte dell'impresa, e del suo regolamento applicativo: conclusione alla quale riportano il carattere eventuale della procedura di consultazione, i tempi brevi di avvio (a iniziativa delle organizzazioni sindacali) e di espletamento e, soprattutto, la chiara previsione, per la quale al termine della procedura l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati; 5. in conclusione, l'impugnata sentenza della Corte di appello di Lecce deve essere cassata, in accoglimento del motivo proposto, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale procederà a esaminare le fonti collettive regolatrici del Premio aziendale di rendimento nel quadro di una lettura coordinata delle stesse e facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spes