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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 18820/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11011/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]' BLASI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di BOLOGNA n. 19277/2016 depositata il02/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la ricorrente, con atto del 6 aprile 2024, ha rinunciato al ricorso per cassazione, avendo dichiarato che è intervenuto accordo conciliativo che ha definito la totalità dei rapporti tra le parti; che, pertanto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite; P.Q.M.

Visto l’art. 391 c.p.c.

Dichiara estinto il giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11011/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA]' BLASI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di BOLOGNA n. 19277/2016 depositata il02/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la ricorrente, con atto del 6 aprile 2024, ha rinunciato al ricorso per cassazione, avendo dichiarato che è intervenuto accordo conciliativo che ha definito la totalità dei rapporti tra le parti; che, pertanto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite; P.Q.M. Visto l’art. 391 c.p.c. Dichiara estinto il giu
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