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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38292/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro ottocento di multa per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 157 cod. pen., nonché per carenza ed illogicità della motivazione.

Ritiene che il reato ascritto all'imputato si sia prescritto, avendo il ricorrente lasciato l'immobile già dal febbraio 2011 a seguito della separazione dalla moglie ovvero in data 8/10/2012, come si evincerebbe dal contenuto del verbale di udienza, in cui si dà atto che l'Alati era detenuto e comunque in ogni caso dal verbale di udienza del 13/5/2013, da cui risulta che l'imputato si trovava in regime di arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori.

Rileva, altresì, che nella peggiore delle ipotesi - essendo intervenuta la sentenza di primo grado in data 19/5/2015 - la Corte territoriale non ha pronunciato sentenza nel termine di prescrizione ordinario. 2.1 È pervenuta memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cui sono state reiterate le conclusioni formulate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01).

Nel caso di specie, risulta che con l'appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa al preteso allontanamento dell'Alati dall'immobile occupato, per cui detto profilo di doglianza non può essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Ed invero, in questo caso viene in rilievo il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito.

In buona sostanza, il tema dell'allontanamento del ricorrente dall'immobile occupato, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza.

Solo per completezza, va evidenziato che il Collegio intende dar continuità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il delitto di invasione di edifici ha natura istantanea, se l'introduzione sia seguita da un insediamento istantaneo ovvero permanente, quando - come nel caso di specie - l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che nel secondo caso il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (Sezione 2, n. 46692 del 2/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 1: fattispecie in cui il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l'immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario).

Ed invero, la nozione di "invasione" si estrinseca nel comportamento di colui che si introduce nell'edificio "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, di talché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione.

Ne consegue che, ove la condotta non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sezione 2, n. 29657 del 27/3/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sezione 2, n. 4679 del 30/1/2019, Gattulli, n. m.; Sezione 2, n. 4393 del 4/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274902 - 01; Sezione 2, n. 20132 del 8/5/2018, Morello, n. m.; Sezione 2, n. 7427 del 23/11/1987, D'Amore, Rv. 178731 - 01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata evidenzia come l'Alati non avesse ancora lasciato l'immobile occupato nemmeno a seguito del sopralluogo degli agenti operanti, per cui - in assenza di altri elementi di segno contrario dedotti nei giudizi di merito - la permanenza deve ritenersi cessata con la pronuncia della sentenza di condanna primo grado, che è avvenuta in data 19/5/2015. 1.2 Manifestamente infondato è l'altro assunto difensivo, secondo il quale la sentenza di secondo grado non sarebbe intervenuta nel termine di prescrizione ordinario, nuovamente decorrente dalla pronuncia della sentenza di primo grado, che per il delitto per cui si procede è pari a sei anni.

Invero, a detto termine occorre aggiungere due periodi di sospensione della prescrizione, il primo pari ai novanta giorni riservati per il deposito della motivazione, il secondo, previsto dal vecchio art. 159, comma secondo, cod. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta [OSCURATO:PERSONA]) - decorrente dalla scadenza del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. - pari a diciotto mesi.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro ottocento di multa per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 157 cod. pen., nonché per carenza ed illogicità della motivazione. Ritiene che il reato ascritto all'imputato si sia prescritto, avendo il ricorrente lasciato l'immobile già dal febbraio 2011 a seguito della separazione dalla moglie ovvero in data 8/10/2012, come si evincerebbe dal contenuto del verbale di udienza, in cui si dà atto che l'Alati era detenuto e comunque in ogni caso dal verbale di udienza del 13/5/2013, da cui risulta che l'imputato si trovava in regime di arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori. Rileva, altresì, che nella peggiore delle ipotesi - essendo intervenuta la sentenza di primo grado in data 19/5/2015 - la Corte territoriale non ha pronunciato sentenza nel termine di prescrizione ordinario. 2.1 È pervenuta memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cui sono state reiterate le conclusioni formulate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01). Nel caso di specie, risulta che con l'appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa al preteso allontanamento dell'Alati dall'immobile occupato, per cui detto profilo di doglianza non può essere introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, in questo caso viene in rilievo il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, il tema dell'allontanamento del ricorrente dall'immobile occupato, essendo stato proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. Solo per completezza, va evidenziato che il Collegio intende dar continuità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il delitto di invasione di edifici ha natura istantanea, se l'introduzione sia seguita da un insediamento istantaneo ovvero permanente, quando - come nel caso di specie - l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che nel secondo caso il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (Sezione 2, n. 46692 del 2/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 - 1: fattispecie in cui il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è stato individuato nel momento in cui l'immobile veniva riconsegnato al legittimo proprietario). Ed invero, la nozione di "invasione" si estrinseca nel comportamento di colui che si introduce nell'edificio "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, di talché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione. Ne consegue che, ove la condotta non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sezione 2, n. 29657 del 27/3/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sezione 2, n. 4679 del 30/1/2019, Gattulli, n. m.; Sezione 2, n. 4393 del 4/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274902 - 01; Sezione 2, n. 20132 del 8/5/2018, Morello, n. m.; Sezione 2, n. 7427 del 23/11/1987, D'Amore, Rv. 178731 - 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata evidenzia come l'Alati non avesse ancora lasciato l'immobile occupato nemmeno a seguito del sopralluogo degli agenti operanti, per cui - in assenza di altri elementi di segno contrario dedotti nei giudizi di merito - la permanenza deve ritenersi cessata con la pronuncia della sentenza di condanna primo grado, che è avvenuta in data 19/5/2015. 1.2 Manifestamente infondato è l'altro assunto difensivo, secondo il quale la sentenza di secondo grado non sarebbe intervenuta nel termine di prescrizione ordinario, nuovamente decorrente dalla pronuncia della sentenza di primo grado, che per il delitto per cui si procede è pari a sei anni. Invero, a detto termine occorre aggiungere due periodi di sospensione della prescrizione, il primo pari ai novanta giorni riservati per il deposito della motivazione, il secondo, previsto dal vecchio art. 159, comma secondo, cod. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta [OSCURATO:PERSONA]) - decorrente dalla scadenza del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. - pari a diciotto mesi. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 38292/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris