CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola Staniscia e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5240/2022depositata il 29.7.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.6.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il notaio [OSCURATO:PERSONA] domandava al Tribunale di Roma dicondannare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IvannaNumero registro generale 5364/2023Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 22925/2026Data pubblicazione 08/07/2026Shkvarok al pagamento dei compensi e spese, complessivamente richiestiin un'unica nota spese, da lui maturati per la redazione in data29.10.2013 di un rogito di compravendita a favore di tutti i convenuti, e diun atto di mutuo fondiario in pari data in favore dei soli [OSCURATO:PERSONA] eIvanna Shkvarok.Si costituivano i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che eccepivano lanullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della sommacomplessivamente richiesta e per la mancata specificazione degli importipartitamente dovuti dai convenuti, nonché l'incompetenza per valore per ilcredito affermato nei loro confronti e contestavano la pretesa nel merito.A seguito di ordinanza del giudice istruttore, che aveva rilevato la nullitàdella citazione per vizio dell'editio actionis, [OSCURATO:PERSONA] integraval'originaria citazione, precisando che per l'atto di compravendita le suespettanze ammontavano ad euro 4.315,00 nei confronti di tutti iconvenuti, mentre per l'atto di mutuo fondiario ammontavano ad euro1.642,00 nei confronti dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheavevano contratto il mutuo per l'acquisto immobiliare.A seguito di tale integrazione della citazione, i convenuti [OSCURATO:PERSONA] econtendere, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto col notaio unaccordo transattivo e provveduto al saldo del complessivo importo dovutodei quali i convenuti costituiti intendevano profittare, e producevano copiadi una dichiarazione con cui il notaio aveva affermato di non aver più nullaa che pretendere nei riguardi di tutti i convenuti, con riferimento a tutti ititoli oggetto di causa.Nella contumacia degli altri convenuti, con la sentenza n. 6309/2018, ilTribunale adito dichiarava la cessazione della materia del contendere;disponeva, poi, la compensazione delle spese processuali, posto che neldocumento depositato dai Bello-Iuliano non era indicata la data diestinzione dei crediti azionati in giudizio e, pertanto, detta estinzione nonNumero registro generale 5364/2023Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 22925/2026Data pubblicazione 08/07/2026poteva collocarsi con certezza rispetto all'introduzione rituale delledomande dell'attore.2. Avverso tale decisione il professionista interponeva appello, cuiresistevano i Bello-Iuliano; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamati incausa per ordine della Corte d’appello quali meri litisconsorti processuali,venivano fatti destinatari dell'appello dell'Andretta solo con la notifica exart. 332 c.p.c..La Corte d’appello di Roma respingeva il gravame, confermando lacompensazione delle spese di lite di primo grado disposta dal primoGiudice, anche se con diversa motivazione, e ponendo quelle del grado diappello a carico del notaio, in favore degli appellati costituiti.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandosi ad un’unica censura.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.È stata formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed i difensoridel ricorrente hanno depositato tempestiva istanza di decisione ex art.380-bis, comma 2° c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente si duole, in relazione all’art. 360, comma1°, n. 3) c.p.c., della violazione o falsa applicazione degli articoli 100c.p.c., 91 c.p.c., 2697 c.c., 324 c.p.c., 115 e 116 c.p.c..La Corte territoriale, a suo dire, avrebbe erroneamente posto a carico delricorrente l’onere di provare il fatto estintivo delle obbligazioni e la suacollocazione temporale; in particolare, avrebbe omesso di valutare glielementi emersi per tabulas, che consentivano di collocare il pagamento ditutti i crediti da parte del [OSCURATO:PERSONA] dopo l’introduzione del giudizio di primogrado. Inoltre, pur avendo riconosciuto l’efficacia estintiva del predettoNumero registro generale 5364/2023Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 22925/2026Data pubblicazione 08/07/2026pagamento anche in favore delle obbligazioni degli altri debitori, il Giudicedi seconde cure avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di unasolidarietà passiva nella soccombenza virtuale coperta da giudicato.Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia respinto il suoappello, avente ad oggetto la compensazione delle spese processuali delgiudizio di primo grado, asseritamente dovuta alla mancata applicazionedel principio della soccombenza virtuale, che avrebbe dovuto indurre ilTribunale di Roma a condannare alle spese in solido tutti e quattro iconvenuti, atteso che in corso di giudizio [OSCURATO:PERSONA], a seguito diaccordo transattivo con il notaio [OSCURATO:PERSONA], aveva estinto l'interodebito verso il professionista e i convenuti costituitisi in primo grado,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano dichiarato di volere profittaredi tale transazione per la parte di debito verso il notaio Andretta a lororiferibile.Assume il ricorrente che, dal momento che il pagamento conseguente atransazione era intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, e nonprima, lo stesso costituiva il riconoscimento della fondatezza della pretesacreditoria originariamente avanzata dal notaio Andretta.1.1. L’articolato motivo, come già evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata, è in parte inammissibile ed in parte infondato.È inammissibile nella parte in cui con esso, reiterando la censuracontenuta nell'atto di appello, ci si duole del profilo relativo alla provadell'estinzione del credito complessivo del notaio Andretta in corso digiudizio, che era stato prospettato in sede d'impugnazione della sentenzadi primo grado. L'inammissibilità deriva dal fatto che, sotto questo profilo,il motivo non si confronta con la motivazione addotta dalla sentenza diappello per ritenere corretta la mancata condanna degli appellati SabatinoBello e [OSCURATO:PERSONA] alle spese processuali di primo grado in base alprincipio della soccombenza virtuale.Numero registro generale 5364/2023Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 22925/2026Data pubblicazione 08/07/2026In realtà, la sentenza di primo grado aveva compensato le spese di lite trail notaio ed i convenuti costituitisi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cheavevano dichiarato di volere profittare della transazione e del pagamentoestintivo effettuato dal convenuto contumace [OSCURATO:PERSONA], in quanto laprodotta dichiarazione del notaio Andretta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale ilprofessionista aveva dichiarato di non avere più nulla a pretendere per icompensi e le spese sia dell'atto di compravendita, che dell'atto di mutuorogati il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non specificava se quel pagamento fosse intervenutoprima o dopo l'introduzione rituale delle domande del notaio Andretta (afine 2017), ossia della sanatoria con effetto ex nunc dell'atto di citazioneoriginario del 12.1.2017.L'atto di citazione del 2017, infatti, era risultato viziato da nullitàdell'editio actionis e sul finire del 2017 era stato sottoposto adintegrazione, per ordine del giudice istruttore, da parte del notaioAndretta.La sentenza di secondo grado ha quindi spiegato, sia pure concisamente,che l'appellante aveva frainteso la motivazione data dal primo giudice inordine alla compensazione delle spese processuali di primo grado, che nonera basata sul fatto che non fosse stata provata l'effettuazione delpagamento di [OSCURATO:PERSONA] in corso di giudizio, perché, se così fossestato, la domanda di pagamento del compenso del notaio Andrettasarebbe stata respinta e non sarebbe stata dichiarata cessata la materiadel contendere.In particolare, la Corte distrettuale dapprima ha evidenziato che lacompensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primogrado, relativamente al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] da unaparte e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dall'altra, era passata ingiudicato, trattandosi di coobbligati solidali per il debito relativo all'atto dicompravendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che in secondo grado avevano ricevuto lanotifica ad integrazione del contraddittorio ordinata dalla Corte ex art. 332Numero registro generale 5364/2023Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 22925/2026Data pubblicazione 08/07/2026c.p.c. (quale mera litis denuntiatio), e quindi di meri litisconsortiprocessuali, e nei cui confronti la richiesta di riforma della compensazionedelle spese processuali di primo grado era stata avanzata dall'appellantesolo a seguito di quell'ordine, senza alcuna rimessione in termini, quandogià era scaduto il termine massimo per proporre appello ex art. 327c.p.c.; di conseguenza, ha circoscritto la necessità di pronunciarsi sullacensura relativa alla mancata applicazione, per le spese processuali diprimo grado, del principio della soccombenza virtuale, ai soli appellatiSabatino Bello e [OSCURATO:PERSONA].Poi la Corte distrettuale ha spiegato, al terzultimo e penultimo capoversodi pagina 3, che la doglianza dell'appellante inerente alla mancataapplicazione per le spese di primo grado del principio della soccombenzavirtuale era infondata, dato che tale principio non poteva operare a favoredel notaio Andretta. Ciò in quanto, fermo il venir meno delle sue pretesecreditorie ammontanti nel complesso ad oltre euro 5.100,00 verso tutti iconvenuti per sopravvenuto pagamento in corso di giudizio, la Corte dimerito ha rilevato che, in relazione ad una domanda «confusa ab origine»,non poteva radicarsi una decisione di soccombenza virtuale, per cui ladecisione di compensazione appariva corretta.Con tale motivazione, come sinteticamente anticipato nella proposta didefinizione accelerata, la Corte distrettuale ha correttamente giustificato lacompensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado tra ilnotaio [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in base al principio della soccombenza reciproca, giacché ilnotaio aveva proposto nei confronti dei predetti un'unica domandagiudiziale di pagamento con due capi distinti, l'uno inerente al compensoed alle spese relative all'atto di compravendita e l'altro inerente alcompenso ed alle spese relative all'atto di mutuo in pari data connesso,rogato a favore dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e, senza ilsopravvenuto pagamento estintivo conseguente a transazione in corso diNumero registro generale 5364/2023Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 22925/2026Data pubblicazione 08/07/2026causa, la domanda avrebbe trovato accoglimento verso [OSCURATO:PERSONA] eper euro 1.642,00, somma richiesta per un titolo al quale i predetti eranoestranei.In proposito è sufficiente rammentare che la sentenza delle sezioni unitedi questa Corte n. 32061/2022 ha riconosciuto l'applicabilità dellacompensazione per soccombenza reciproca, prevista nel testo quiapplicabile ratione temporis, dall'art. 92 comma 2° c.p.c., anche nel casoin cui venga proposta un'unica domanda basata su più capi distinti e suquesti ultimi vi sia un esito opposto, essendo invece esclusa in tale ipotesila condanna alle spese processuali della parte attrice che abbia visto soloparzialmente accolta la sua unica domanda fondata su due capi distinti.Quanto alla censura svolta dall'appellante all'impugnata sentenza, per nonavere condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio diprimo grado, in base al principio della soccombenza virtuale, l'autore delpagamento estintivo, [OSCURATO:PERSONA], ed anche gli appellati, [OSCURATO:PERSONA], che pure avevano manifestato la volontà di profittaredi quel pagamento, perché si sarebbe formato il giudicato sulla solidarietàpassiva degli appellati con [OSCURATO:PERSONA] in forza della previsione dell'art.1304 c.c., deve ritenersi infondata.Per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], l'impugnata sentenza ha ricordatocome per lui si sia formato il giudicato interno sulla compensazione dellespese processuali di primo grado, in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha propostoappello tempestivo solo nei confronti dei condebitori solidali [OSCURATO:PERSONA], per i quali conseguentemente non era invocabile alcungiudicato sulla solidarietà passiva con [OSCURATO:PERSONA].Quanto alla tesi che dall'applicazione dell'art. 1304 c.c. in favore diSabatino Bello e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dichiarato di voler profittaredella transazione e del pagamento del debito nei confronti del notaioAndretta in corso di giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], dovesse farsiNumero registro generale 5364/2023Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 22925/2026Data pubblicazione 08/07/2026derivare la solidarietà passiva degli appellati con quest'ultimo per l'interocredito giudizialmente azionato dal notaio, è ugualmente infondata.È evidente, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiaratodi voler profittare della transazione e del pagamento effettuato al notaioAndretta da [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al credito che quel professionistavantava nei loro confronti per avere rogato l'atto di compravendita del[OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 31855, racc. n. 19695, che li vedeva come coobbligatiin solido come venditori, con gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e IvannaShkvarok, ma non certo per il credito che il medesimo notaio vantava solonei confronti di questi ultimi due per aver rogato a loro esclusivo favore lostesso giorno il contratto di mutuo fondiario, al quale i venditori SabatinoBello e [OSCURATO:PERSONA] erano estranei.2. In conclusione, il ricorso è rigettato.Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento diLa sostanziale conformità della proposta di definizione accelerata allapresente decisione comporta tuttavia, in base all'ultimo comma dell'art.380-bis c.p.c., nuova formulazione, la condanna del ricorrente alpagamento in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, quartocomma, c.p.c., dell'importo indicato in dispositivo.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredella Cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c., dell'importodi euro 1.500.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico del ricorrente, se dovuto.Numero registro generale 5364/2023Numero sezionale 1595/2026Numero di raccolta generale 22925/2026Data pubblicazione 08/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2026.Il Presidente