CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00993/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 11021 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso con procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 48 presso l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 104/01/2020, depositata in data 7 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], esercente commercio di veicoli usati, impugnava l'avviso di accertamento per Irpef, Irap ed Iva, per l'anno 2003, con il quale l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini Iva in relazione a fatture emesse dalla c.d. cartiera [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti;2) recuperava l'Iva dovuta per l'acquisto di vetture estere con indebito utilizzo del regime del margine; 3) contestava maggiori ricavi generati dall'alienazione di vetture sottocosto; -la Commissione tributaria provinciale di Benevento accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la legittimità del recupero a tassazione solo del mancato riconoscimento dei costi e l'indetraibilità dell'Iva per le operazioni soggettivamente inesistenti; -la sentenza era confermata dal giudice d'appello che rigettava il gravame del contribuente; -avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4 bis, 2 /i L. n. 537 del 1993, come modificato dallo ius superveniens di cui all'art. 8, comma 1, di. n. 16 del 2012, per mancato riconoscimento della deduzione dei costi sostenuti in ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti; - con ordinanza n. 25484 del 2018, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione; -riassunto il giudizio a cura del contribuente, la CTR della Campania, con sentenza n. 104/01/2020 depositata in data 7.1.2020, accoglieva parzialmente l'appello dello stesso confermando la legittimità dell'avviso di accertamento quanto al recupero degli importi di cui alle fatture nn. 34, 150 e 151 del 2003 emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 394 c.p.c. e 63, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR, adita in sede di riassunzione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 25484 del 2018, nell'accogliere parzialmente l'appello del contribuente, annullato l'avviso, anche in relazione al recupero Iva con riguardo agli importi di cui alle fatture i cui costi sono stati riconosciuti deducibili in quanto inerenti, effettivi, certi e determinati; ciò in contrasto con le disposizioni in materia di giudizio di rinvio e di giudicato interno, avendo la SU chiarito essere fuori dal perimetro dell'esame di merito da effettuare in sede di rinvio le questioni relative al recupero dell'Iva indebitamente detratta in relazione a tali operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 360 e 366 c.p.c., nonché per difetto di autosufficienza, essendo l'unico motivo - sebbene vengano richiamati nella intestazione il n. 3 e il n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c.- chiaramente argomentato in termini di violazione di legge, palesandosi, peraltro, autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con espressa menzione degli atti processuali su cui si fonda. 3. Ugualmente priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità del ricorso che la controricorrente prospetta con riferimento al motivo di ricorso in esame in base alla considerazione che l'Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione delle norme in tema di limiti del giudizio di rinvio e di giudicato interno. 4.11 motivo è fondato. 5.In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (Sez. 1, Sentenza n. 7091 del 03/03/2022; Cass. n. 20887 del 2018). 6.Nella specie, come si evince dalla esposizione in fatto della ordinanza della Corte di cassazione n. 25484 del 2018: 1) il contribuente aveva impugnato la sentenza della CTP di Benevento - nella parte in cui riconosceva la legittimità dell'avviso in questione con riguardo al recupero a tassazione di costi indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette e detratti ai fini Iva per le operazioni soggettivamente inesistenti - limitatamente alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette; 2) la sentenza di primo grado era confermata dal giudice d'appello; 3) avverso la sentenza della CTR, il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione affidato al solo motivo della violazione dell'art. 14, comma 4 bis, L. n. 537 del 1993, come modificato dallo ius superveniens di cui all'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, per mancato riconoscimento della deduzione dei costi sostenuti in ordine alle operazioni soggettivamente inesistenti. Con la ordinanza n. 25484 del 2018, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio. 6.1.E' chiaro che avendo il contribuente impugnato la sentenza di appello unicamente sotto il profilo della deducibilità, ai fini delle imposte dirette, delle spese relative alle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. per operazioni soggettivamente inesistenti, fosse circoscritto il perimetro dell'esame di merito da effettuare in sede di rinvio alla verifica, ai fini delle sole imposte dirette, della sussistenza dei requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinatezza/determinabilità di deducibilità dei costi sopportati per tali operazioni; 6.2. Nella sentenza impugnata, la CTR non ha fatto corretta applicazione della richiamata giurisprudenza, in quanto dopo avereg richiamato il principio di diritto enunciato nella ordinanza della Corte di cassazione n. 25484 del 2018, lo ha, in sostanza, disatteso nell'annullare parzialmente l'avviso in questione, stante la asserita prova dell'effettivo acquisto delle vetture di cui alle fatture in oggetto (ad eccezione di quelle n.n. 34, 150 e 151 del 2003), non soltanto con riferimento al mancato riconoscimento dei costi, ai fini delle imposte dirette, ma anche con riguardo alla indetraibilità dell'Iva connessa agli importi indicati nelle dette fatture i cui costi lo stesso aveva riconosciuto come effettivi, inerenti, certi e determinati (" tenuto conto della necessità per il contribuente di dovere provare l'effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità dei costi sostenuti in relazione alle fatture oggetto di contestazione nell'avviso impugnato, tale prova è stata in massima parte fornita.., l'assenza di adeguata documentazione comprovante anche per queste ultime tre fatture i requisiti di effettività, competenza, certezza e determinatezza dei costi sostenuti, non consente quindi di potere pervenire all'accoglimento integrale del ricorso del contribuente, dovendo essere confermata la legittimità dell'avviso impugnato quanto al recupero a tassazione degli importi di cui alle fatture nn. 34, 150 e 151 del 2003 secondo gli importi indicati nonché della relativa Iva"); con ciò estendendo la propria indagine alla questione della indetraibilità dell'Iva che, non avendo costituito oggetto di impugnativa (neanche in grado di appello), formava oggetto di giudicato implicito interno. 7. In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità