CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t o e difes o pe r procura alle liti a margine del ricorso da ll’ Avvocat o prof. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 106. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Portuense n. 104. Controricorrente avverso la sentenza n. 348/2019 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, depositata il12. 7. 2019. Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20. 9. 2023 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 34565/2019.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza 348 del 12. 7. 2019 la C orte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari,confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza ingiunzione n. 139/2017,che gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 114.500,00per la violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 58 del 200 4 , per avere , quale titolare della società agricola Cabigliera s.s.,omesso di apporre le marche auricolari di identificazione a 229 bovini. La Corte territoriale respinse i motivi di appello avanzati dall’opponente affermando che la notificazione dell’ordinanza ingiunzione era stata regolarmente eseguita nei suoi confronti , essendo egli socio e legale rappresentante della società agricola Cabigliera e quindi responsabile in proprio, a titolo personale, dell ’illecito contestato ; che il termine di 90 giorni per la contestazione della violazione previsto dall’art. 14 legge n. 689 risultava rispettato, decorrendo esso non dal giorno della acquisizione del fattoda parte dell’Amministrazione, nella specie dalle date delle ispezioni effettuate presso l’aziendaagricola, ma dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, attività che ricomprendeva, nel caso concreto, il controllo di ogni dato contenuto nelle certificazioni sanitarie, la loro corrispondenza alle registrazioni della [OSCURATO:PERSONA] e le analisi dei prelievi ematici eseguiti nell’allevamento. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 15. 11. 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo sette motivi e sollevando in fine questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 d.lgs. n. 58 del 2004 in ordine alla misura della pena ivi prevista. L’Agenzia della Tutela della Salute di Sassari ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.145 cod. proc. civ. e 18 legge n. 689 del 1981, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valida la notifica della ordinanza ingiunzione, nonostante che essa fosse stata eseguita nei confronti dell’opponente senza R.G. N. 34565/2019.alcun riferimento alla sua posizione di socio o legale rappresentante della società agricolaCabigliera. Il mezzo è manifestamente infondato. L’ordinanza opposta risulta invero correttamente notificata all’odierno ricorrente, in quanto, come precisato dalla Corte di appello, in essa egli era individuato come direttamente responsabile, a titolo personale, della violazione contestata, rivestendo la qualità di socio e legale rap presentante della s.s. agricola [OSCURATO:PERSONA]. Egli e non la società era pertanto il soggetto sanzionato e destinatario della notificadel provvedimento. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost. e degli artt. 14, comma 2, e 18, commi 1 e 2, legge n. 689 del 1981, lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto di fondare le proprie conclusioni in ordine al rispetto del termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 legge citata sulla comunicazione del 24. 5. 2017 della stessa ATS, ove si rappresentava che l’indagine doveva ritenersi conclusa soltanto in data 13. 8. 2016, nonostante tale documento fosse stato formato successivamente sia al verbale di accertamento e contestazione della infrazione, che alla memoria difensiva presentata dalla parte all’Amministrazione. Appariva pertanto evidente l’intento diquest’ultima di procrastinare arbitrariamente la fine del procedimento di accertamento, con evidente lesione dei principi di difesa, di contraddittorio e di imparzialità dell’azione amministrativa. La strumentalità di tale comunicazione risulta inoltre confermata dal fatto che il suo contenuto trova smentita ne gli stessi verbali ispettivi del giugno e luglio 2 016, da cui risulta l’applicazione ex novodelle marche auricolari di identificazione dei singoli bovini. Il motivo è inammissibile. Va premesso che la Corte di appelloha compiuto la sua valutazione richiamando il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui , nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi della violazione -non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" R.G. N. 34565/2019.nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ( Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 3043 del 2009 ). Ha quindi ritenuto che nel caso di specie le verifiche circa la sussistenza degli illeciti non si esaurivano “ nella sola identificazione dei bovini presenti nell’azienda e o nella apposizione delle marche auricolari, ma implicavano ogni verifica correlata ai registri di stalla a partire dalla correttezza della loro tenuta mediante la verifica di ogni dato contenuto nelle certificazioni sanitarie inerente la movimentazione dei capi ( nascite, decessi, vendita ) e la corrispondenza ai dati della [OSCURATO:PERSONA], e alla salubrità dei capi con esecuzione di prelievi ematici“, rilevando che tali operazioni potevano dirsi completatesoltanto con i risultati delle analisi in data 15. 7. 2016 e l’allineamento dei dati alla [OSCURATO:PERSONA] ultimato in data13. 8. 2016. Il motivo non contesta il criterio seguito in tale valutazione dalla Corte di appello, ma sostiene che essa non poteva utilizzare a tal fine il documento relativo ai risultati delle analisi sui prelievi, atteso che tale dato era contenuto nella comunicazione della ATS del 24. 5. 2017, formata successivamente alla notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione, avvenuta il 12. 10. 2016. La censura così formulata è però inammissibile, atteso che il suo scrutinio richiede un diretto accertamento degli atti di causa che questa Corte , che è giudice di legittimità e non del fatto, non può svolgere, necessario non solo per verificare l’effettivo contenuto della comunicazione del 24. 5. 2017, che non è nemmeno riprodotto nel ricorso, ma la sua stessa esistenza, tenuto conto che la sentenza impugnata non ne fa alcuna menzione, limitandosi a rilevare sul punto che il dato “ di ultimazione delle analisi sui campioni ematici eseguiti nell’allevamento ( risulta ) pacificamente acquisito il 15. 7. 2016“. In sostanza il mezzo è inammissibile perché si basa sul presupposto che la decisione della Corte di appello abbia preso in considerazione un documento ( la citata comunicazione del 24. 5. 2017 ) che invece non viene menzionato in sentenza e di cui la parte non riproduce il contenuto. R.G. N. 34565/2019.Il terzo motivo di ricorso denuncia nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., assumendo che le violazioni dedotte con il motivo precedente avrebbero dovuto condurrea dichiarare la nullità del procedimento, causa l’intervenuta decadenza della pretesa per decorso del termine di cui all’art. 14 legge n. 689 del 1981. Il motivo, che non è autonomo rispetto al precedente, va dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. Il quarto motivo di ricorsodenuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 415, comma 2, cod. proc. civ. e 6 e 8 d.lgs. n. 150 del 2011, censurando la sentenza impugnata per avere utilizzato la comunicazione della ATS del 24. 5. 2017, sopra citata, nonostante essa fosse stata illegittimamente acquisita ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011, non rientrando tra i documenti ivi previsti né rinvenendosi agli atti l’ordine della loro esibizione né essendo stata prodotta dalla controparte, che era rimasta contumace nel giudizio di primo grado. Anche questo motivo è inammissibile, perché, come già segnalato, dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che la Corte di appello abbia fondato il suo convincimento sulla comunicazione del 24. 5. 2017,né il ricorso fornisce elementi per dimostrare che comunque essa èstata utilizzata. Il quinto motivo di ricorso denuncia nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., assumendo che le violazioni dedotte con il motivo precedente avrebbero dovuto condurre a dichiarare la nullità del procedimento e della sentenza. La dichiarazione di inammissibilità del quarto motivo è estesa anche aquello in esame, privo di autonomia rispetto al precedente. Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 58 del 2004, assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto annullare l’ordinanza ingiunzione opposta per non avere l’Amministrazione impartito all’odierno ricorrente le prescrizioni necessarie perla regolarizzazione delle violazioni contestate, previste espressamente dalla citata disposizione di legge, la cui osservanza da parte del trasgressore avrebbe determinato l’estinzione delle sanzioni. R.G. N. 34565/2019.Il motivo è inammissibile perché solleva una censura nuova, non risultando dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso che l’odierno ricorrente, nell’atto di opposizione, abbia dedotto come motivo di illegittimità dell’ordinanza ingiunzionela violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 58 del 2004. Il settimo motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte di appello, si assume, ha affermato che nel caso di specie risultava rispettato il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione previsto dall’art. 14 legge n. 689 del 1981 sulla base del rilievo che le operazioni di accertamento si erano perfezionate in data 15. 7. 2016 con i risultati dei prelievi ematici sui bovini, senza considerare che tale adempimento era rivolto ad effettuare i controlli sanitari ed era del tutto autonomo ed indipendente dal fatto sanzionato, costituito dalla mancata apposizione delle marche identificative sugli animali. Il motivo è inammissibile a mente dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., che dichiara non proponibile il ricorso per cassazione per vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel caso in cui la sentenza appellata abbiadeciso sulla base delle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ). Nel caso di specie tale disposizione è applicabile essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2018. Merita aggiungere che il motivo proposto, anche nel caso in cui la censura con esso sollevata venga interpretata e riqualificata come diretta a denunziare una violazione di norma di diritto, nella specie dell’art. 1 d.lgs. n. 58 del 2004, sarebbe comunque infondato, atteso che la valutazione operata dal giudice di merito, già sopra richiamata, in ordine alla necessità, in sede di accertamento dell’illecito, di svolgere verifiche al fine di controllare la provenienza degli animali e il loro stato di salute appare conforme alla disposizione di cui all’art. 1 d.lgs. n. 58 del 2004, che tende chiaramente a garantire la tracciabilità dei bovini allevati, sicché non può ritenersi arbitrario o ultroneo il compimento, da parte dell’Amministrazione, dei relativi riscontri, anche al fine di valutare se il fatto oggetto di accertamento costituisca reato, secondo la previsione di apertura dell’articolo citato. R.G. N. 34565/2019.Il ricorrente solleva, infine , questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 1 d.lgs. n. 58 del 2004, laddove esso prevede l’applicazione di una sanzione per ogni animale non regolarmente identificato, assumendo che essa introduce un trattamento sanzionatorio irragionevolmente esorbitante e spropositato. La questione proposta appare inammissibile, per la ragione assorbente che essa investe il profilo della entità della sanzione nella specie applicata, tema questo che però è del tutto nuovo, non avendo formato oggetto di deduzioni o contestazioni in sede di opposizione. Si osserva inoltre che la previsione normativa, laddove stabilisce una sanzione amministrativa “ per ogni capo non regolarmente identificato “, appare conforme alla regola generale posta dall’art. 8 legge n. 689 del 1981 in materia di illeciti amministrativi, che, nel prevedere il cumulo giuridico dellesanzione nella sola ipotesi in cui la condotta sia unica, sottopone alla disciplina del cumulo materiale l’ipotesi di pluralità di condotte integranti la violazione della medesima disposizione di legge e che questa Corte si è già espressa nel senso della manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’articolo di legge citato, laddove esclude l’istituto della continuazione, previsto invece in materia penale(Cass. n. 5252 del 2011; Cass. n. 10636 del 1998 ). In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 34565/2019.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari