CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/5/2021 della CORTE APPELLO di ROMA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla Corte di Appello di Roma, con atto personale ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. in data 4/11/2024, richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. con riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 2/2/2015, confermata dalla Corte di appello di Roma il 20/5/2021, deducendo la violazione per essere stato celebrato il processo in sua assenza, riconducibile alla mancata conoscenza della celebrazione dello stesso. La Corte di appello di Roma, con ordinanza in data 4/11/2025 ha convertito l'istanza ai sensi dell'art. 625 ter cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione. L'istanza è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010- 01; in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M