CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AW. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 18 maggio 2022 della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del 9 luglio 2021 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha ridotto la pena a due anni e due mesi di reclusione, ha applicato le pene accessorie di cui all'art. 216, u.c., r.d. n. 267 del 1942, ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 40, cpv., 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 2, n. 2, 219, comma 2, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 (capo A), 5, d.lgs. n. 74 del 2000 (capi C e D). 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, sotto il profilo della ritenuta sussistenza del dolo generico (e non specifico) in base al semplice rilievo di essere amministratore di diritto, ancorché interposto. Egli, afferma, non ha mai effettuato operazioni significative di una gestione societaria essendosi limitato ad acconsentire di essere accompagnato dapprima da un notaio e quindi presso l'istituto bancario al fine di sottoscrivere gli atti necessari al passaggio della carica. Non è sufficiente - prosegue - la mera assunzione dell'incarico di amministratore di diritto (pur se dietro corrispettivo) che non ha alcun potere di ingerenza nella gestione della società, né l'ignoranza dei doveri e degli obblighi incombenti sull'amministratore di diritto può giustificare la condanna in assenza della prova rigorosa del dolo specifico di evasione. Non è insomma condivisibile l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'accettazione, da parte del prestanome, della carica di amministratore di diritto di una società dimostra l'immediata consapevolezza che l'omessa dichiarazione dell'Iva sia preordinata al mancato pagamento dell'imposta. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, è reato omissivo proprio, istantaneo ed unisussistente che si consuma il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01; Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635 - 01; Sez. 3, n. 43695 del 10/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251328; Sez. 3, n. 22045 del 21/04/2010, Perrone, Rv. 247636). Si tratta di delitto che può essere commesso solo da chi, in base > alla legislazione fiscale (d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), è obbligato alla presentazione della dichiarazione stessa. Trattandosi di obbligo prodromico e strumentale all'adempimento dell'obbligazione tributaria principale, tenuto alla presentazione della dichiarazione (e dunque autore del reato) è il soggetto passivo di imposta e, in caso di enti collettivi, il relativo rappresentante legale (art. 1, commi 3 e 4, d.P.R. n. 322, cit.). Autore materiale dell'omissione può essere anche il soggetto incaricato della trasmissione (art. 3, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998) o, in ipotesi, l'incaricato del materiale recapito o della spedizione del documento. Si tratta, però, di ipotesi residuali. Per quanto la fattispecie incriminatrice attribuisca a chiunque la possibilità di commettere il reato, la sussistenza dell'obbligo della dichiarazione ed il fine di evasione restringono la platea dei possibili destinatari del precetto ad una cerchia ben definita di soggetti; 3.2.ne consegue che l'amministratore di diritto risponde del reato tributario punito a titolo di dolo specifico quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la carica (liberamente accettata) attribuisce doveri di vigilanza e controllo il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939; Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Todesco, Rv. 258850; cfr., altresì, Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti, Rv. 263225); 3.3.trattandosi di obblighi dichiarativi gravanti, come detto, direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell'ente, il titolo della responsabilità omissiva non deriva dall'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente sul rappresentante stesso, obbligo che, come detto, concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000; 3.4.non v'è dubbio che il fine di evasione qualifica la condotta sul piano penale; ove venga accertata un'imposta effettivamente dovuta superiore a quella dichiarata (o non dichiarata affatto) e/o componenti positive di reddito inferiori a quelle effettive o elementi passivi fittizi, l'indagine penale avrebbe verificato solo alcuni degli elementi costitutivi del reato, quelli che qualificano, sul piano oggettivo, l'offesa degli interessi erariali e giustificano (ma non esauriscono) la rilevanza penale della condotta. Tale accertamento, però, non esaurisce quello relativa al dolo specifico di evasione che concorre a tipizzare la condotta, pena il rischio di identificare il dolo specifico di evasione con la pura e semplice consapevolezza dell'obbligo dichiarativo violato e dell'entità dell'imposta non dichiarata. Un'operazione errata che trasformerebbe il dolo specifico di evasione nella generica volontà di non dichiarare al Fisco l'imposta dovuta, con l'ulteriore inaccettabile conseguenza di assorbire tutti i reati in materia dichiarativa negli indistinti illeciti amministrativi di cui agli artt. 1, comma 2, e 5, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 441, e di far sostanzialmente rivivere la contravvenzione di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, già sanzionata dall'abrogato art. 1, comma 1, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con I. 7 agosto 1982, n. 516, reato che la Corte di cassazione ha già affermato non essere in continuità normativa con l'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, anche e proprio per la necessità del dolo specifico di evasione, in precedenza non richiesto (Sez. U, n. 35 del 13/12/2000, Sagone, Rv. 217374); 3.5.11 ricorrente postula che la mera interposizione di persona non è sufficiente a provare il dolo di evasione anche in considerazione del fatto che egli non aveva posto in essere alcuna operazione gestoria della società; 3.6.11 rilievo è generico e, alla luce delle considerazioni che precedono, manifestamente infondato; 3.7.I'obbligo dichiarativo gravante sull'amministratore di diritto della società prescinde dal pregresso compimento di atti di gestione: è la qualifica formale di legale rappresentante dell'ente che rende questi personalmente tenuto all'adempimento dell'obbligo dichiarativo; 3.8.che il ricorrente fosse una mera "testa di legno" è argomento che di per sé non prova la mancanza del dolo specifico di evasione: la deliberata scelta di abdicare ai propri doveri in favore di gestori occulti dell'impresa può essere piuttosto valutata, insieme con altri elementi, quale prova del contrario; 3.9.nel caso di specie, peraltro, le deduzioni difensive si pongono in insanabile contraddizione logica con la irrevocabile condanna per il delitto di concorso in bancarotta societaria fraudolenta e societaria che ascrive al ricorrente, nella sua già indicata qualità, il compimento di specifiche condotte (omessa tenuta della contabilità così da impedire la ricostruzione del movimento e degli affari della società da lui amministrata, concorso nella distrazione di ingenti somme destinate ad essere versate all'Erario) che mal si conciliano con la mancanza della consapevolezza di accedere ad un disegno criminoso ben preciso che contemplava anche l'omessa presentazione, per ben tre anni di seguito, delle dichiarazioni annuali a fine di evasione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm