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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28629/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro di conferma della condanna del Tribunale di Paola in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Scalea il 28 mazzio 2017.

Rilevato che in un unico articolato motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento: -alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento effettuato con l'etilometro nonostante la mancanza di avviso al difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen e nonostante la mancata indicazione nel verbale del numero di omologazione dell'apparecchio utilizzato per l'alcoltest; - alla mancata detrazione dai risultati della soglia dei 5% ai fini della determinazione del tasso alcolemico; - al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.; - alla mancata sospensione della sanzione accessoria; - alla mancata concessione dei doppi benefici di legge.

Considerato che il motivo in tutte le articolazioni è inammissibile, in quanto, per la parte prevalente, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte con argomenti corretti e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.

La Corte, invero, ha osservato che: -prima della effettuazione del test con etilometro,, era stato dato avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere dal difensore (l'avviso non deve invece precedere l'accertamento preliminare tramite alcolblow); -la soglia della tolleranza del 4% era già considerata di default alla calibratura iniziale dello strumento e il giudice non poteva, dunque, applicarla di nuovo al momento della verifica del superamento dei limiti di legge; - non era riconoscibile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., attesi i precedenti per analogo reato e per il reato di omicidio colposo e attesa, altresì, la gravità della condotta posta in essere di notte, su strada statale ed alla guida di autovettura di alta cilindrata.

Il richiamo ai precedenti vale anche a giustificare la mancata concessione dei benefici di legge.

Il motivo deve, invece, essere ritenuto inammissibile nella parte in cui deduce eventuali difetti di funzionamento dell'apparecchio etilometro, in quanto non dedotto in appello.

Parimenti non dedotto in appello è il motivo nella parte in cui lamenta la applicazione della sanzione accessoria.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro di conferma della condanna del Tribunale di Paola in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Scalea il 28 mazzio 2017. Rilevato che in un unico articolato motivo la difesa ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento: -alla ritenuta utilizzabilità dell'accertamento effettuato con l'etilometro nonostante la mancanza di avviso al difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen e nonostante la mancata indicazione nel verbale del numero di omologazione dell'apparecchio utilizzato per l'alcoltest; - alla mancata detrazione dai risultati della soglia dei 5% ai fini della determinazione del tasso alcolemico; - al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.; - alla mancata sospensione della sanzione accessoria; - alla mancata concessione dei doppi benefici di legge. Considerato che il motivo in tutte le articolazioni è inammissibile, in quanto, per la parte prevalente, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte con argomenti corretti e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. La Corte, invero, ha osservato che: -prima della effettuazione del test con etilometro,, era stato dato avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere dal difensore (l'avviso non deve invece precedere l'accertamento preliminare tramite alcolblow); -la soglia della tolleranza del 4% era già considerata di default alla calibratura iniziale dello strumento e il giudice non poteva, dunque, applicarla di nuovo al momento della verifica del superamento dei limiti di legge; - non era riconoscibile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., attesi i precedenti per analogo reato e per il reato di omicidio colposo e attesa, altresì, la gravità della condotta posta in essere di notte, su strada statale ed alla guida di autovettura di alta cilindrata. Il richiamo ai precedenti vale anche a giustificare la mancata concessione dei benefici di legge. Il motivo deve, invece, essere ritenuto inammissibile nella parte in cui deduce eventuali difetti di funzionamento dell'apparecchio etilometro, in quanto non dedotto in appello. Parimenti non dedotto in appello è il motivo nella parte in cui lamenta la applicazione della sanzione accessoria. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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