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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09218/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7331/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e MINISTERO DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in Roma, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - resistenti - avverso la sentenza n. 1639/2016 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; R.G.N. 7331/2017 - Camera di consiglio del 11/01/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 14/9/2016, la Corte d'appello di Palermo, in accoglimento, tra gli altri, dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ranco, e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, in solido tra loro, al risarcimento, in favore del Barranco, dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del mancato tempestivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie concernenti l'equa remunerazione del lavoro svolto dai medici specializzandi durante il corso di specializzazione universitario concretamente frequentato; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, disat- tesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni resi- stenti, ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto del Barranco, liquidando in suo favore un importo parame- trato al numero di anni di durata (individuati in quattro) del corso di specializzazione in chirurgia generale dallo stesso completato; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; con ordinanza interlocutoria n. 27600/2020 depositata in data 2/12/2020, questa Corte ha ordinato al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo all'Avvocatura Generale dello Stato; a seguito della tempestiva notificazione del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Mini- stero della Salute e l'Università degli Studi di Palermo, non costituiti Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 7331/2017 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nei termini di legge con controricorso, hanno depositato atto di costi- tuzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.; dell'art.2697 c.c.; della legge n. 370/99 in relazione agli artt. 225-226-231 e 232 del d.p.r. 13 giugno 1998 e all'art. 4 del d.p.r. n. 162/82, per avere la corte territoriale erroneamente parametrato il risarcimento spet- tante all'attore alla pretesa durata quadriennale della specializzazione in chirurgia generale, in contrasto con quanto previsto dalla disciplina normativa dettata in relazione al corso di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università di Palermo frequentata dal ricorrente, là dove individua in cinque anni la durata di detto corso di specializza- zione, con la conseguente erronea determinazione quantitativa dell'im- porto risarcitorio allo stesso dovuto; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l'ef- fettiva durata del corso di specializzazione in chirurgia generale fre- quentato dall'istante presso l'Università di Palermo ai fini della deter- minazione dell'importo risarcitorio allo stesso dovuto per il titolo de- dotto in giudizio, a nulla rilevando l'omessa espressa indicazione, da parte dello stesso, nel corso del giudizio, della concreta entità di detta durata, trattandosi di un dato di diretta derivazione normativa pacifi- camente rinvenibile ex officio; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono fondati; osserva il Collegio come, al caso di specie, debbano trovare appli- cazione i principi già in altra occasione richiamati da questa Corte di Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 7331/2017 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità (cfr.

Sentenza, Sez. 3, del 11 ottobre 2016 n. 20412), se- condo cui, se è certamente onere del singolo specializzando indicare, ai fini della precisazione della sua stessa pretesa creditizia, che tipo di specializzazione abbia conseguito, la durata legale di essa all'epoca dei fatti rappresenta un dato normativo che il giudice è tenuto a verificare autonomamente; nel caso di specie, la legge n. 217 del 1978, vigente all'epoca dell'i- scrizione del Barranco alla scuola di specializzazione, riportava in alle- gato (Allegato D) l'elenco delle varie specializzazioni indicando la du- rata minima di esse, ed ivi, all'interno del primo gruppo, la specializza- zione in chirurgia generale era riportata ed indicata come avente una durata minima di cinque anni; ciò posto, la sentenza impugnata, nella parte in cui limita al solo periodo di quattro anni la durata del corso di specializzazione in chirur- gia generale, deve ritenersi erronea, dovendo ritenersi che, in ragione della durata quinquennale del corso di specializzazione in chirurgia ge- nerale frequentata dal Barranco, quest'ultimo abbia diritto alla commi- surazione del risarcimento allo stesso spettante in rapporto a detta du- rata quinquennale; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev'essere pronunciata la cassazione, per quanto di ragione, della sen- tenza impugnata; non essendo necessario procedere all'esecuzione di ulteriori accer- tamenti in fatto, ritiene questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., di poter decidere nel merito sull'appello proposto dal Barranco avverso la sentenza di primo grado, con il conseguente accoglimento di detto ap- pello e, in riforma della decisione di primo grado, la conseguente con- danna delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Barranco, dell'ulteriore importo risarcitorio (oltre a quello Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 7331/2017 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri già identificato nella sentenza d'appello) nella misura di euro 6.713,93, oltre agli interessi legali dal 7 ottobre 2004 al soddisfo; la particolarità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare la decisione di compensazione delle spese di entrambi i gradi del giu- dizio di merito; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccom- benza, e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa per quanto di ragione la sentenza impu- gnata; decidendo nel merito, accoglie l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna il Mini- stero dell'Istruzione, dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA], il Mini- stero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Barranco, dell'ulteriore somma di euro 6.713,5, oltre agli interessi legali dal 7 ottobre 2004 al soddisfo.

Dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, in solido tra loro, al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7331/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e MINISTERO DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in Roma, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - resistenti - avverso la sentenza n. 1639/2016 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; R.G.N. 7331/2017 - Camera di consiglio del 11/01/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 14/9/2016, la Corte d'appello di Palermo, in accoglimento, tra gli altri, dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ranco, e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, in solido tra loro, al risarcimento, in favore del Barranco, dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del mancato tempestivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie concernenti l'equa remunerazione del lavoro svolto dai medici specializzandi durante il corso di specializzazione universitario concretamente frequentato; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, disat- tesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni resi- stenti, ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto del Barranco, liquidando in suo favore un importo parame- trato al numero di anni di durata (individuati in quattro) del corso di specializzazione in chirurgia generale dallo stesso completato; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; con ordinanza interlocutoria n. 27600/2020 depositata in data 2/12/2020, questa Corte ha ordinato al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo all'Avvocatura Generale dello Stato; a seguito della tempestiva notificazione del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Mini- stero della Salute e l'Università degli Studi di Palermo, non costituiti Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 7331/2017 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nei termini di legge con controricorso, hanno depositato atto di costi- tuzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.; dell'art.2697 c.c.; della legge n. 370/99 in relazione agli artt. 225-226-231 e 232 del d.p.r. 13 giugno 1998 e all'art. 4 del d.p.r. n. 162/82, per avere la corte territoriale erroneamente parametrato il risarcimento spet- tante all'attore alla pretesa durata quadriennale della specializzazione in chirurgia generale, in contrasto con quanto previsto dalla disciplina normativa dettata in relazione al corso di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università di Palermo frequentata dal ricorrente, là dove individua in cinque anni la durata di detto corso di specializza- zione, con la conseguente erronea determinazione quantitativa dell'im- porto risarcitorio allo stesso dovuto; con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l'ef- fettiva durata del corso di specializzazione in chirurgia generale fre- quentato dall'istante presso l'Università di Palermo ai fini della deter- minazione dell'importo risarcitorio allo stesso dovuto per il titolo de- dotto in giudizio, a nulla rilevando l'omessa espressa indicazione, da parte dello stesso, nel corso del giudizio, della concreta entità di detta durata, trattandosi di un dato di diretta derivazione normativa pacifi- camente rinvenibile ex officio; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono fondati; osserva il Collegio come, al caso di specie, debbano trovare appli- cazione i principi già in altra occasione richiamati da questa Corte di Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 7331/2017 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità (cfr. Sentenza, Sez. 3, del 11 ottobre 2016 n. 20412), se- condo cui, se è certamente onere del singolo specializzando indicare, ai fini della precisazione della sua stessa pretesa creditizia, che tipo di specializzazione abbia conseguito, la durata legale di essa all'epoca dei fatti rappresenta un dato normativo che il giudice è tenuto a verificare autonomamente; nel caso di specie, la legge n. 217 del 1978, vigente all'epoca dell'i- scrizione del Barranco alla scuola di specializzazione, riportava in alle- gato (Allegato D) l'elenco delle varie specializzazioni indicando la du- rata minima di esse, ed ivi, all'interno del primo gruppo, la specializza- zione in chirurgia generale era riportata ed indicata come avente una durata minima di cinque anni; ciò posto, la sentenza impugnata, nella parte in cui limita al solo periodo di quattro anni la durata del corso di specializzazione in chirur- gia generale, deve ritenersi erronea, dovendo ritenersi che, in ragione della durata quinquennale del corso di specializzazione in chirurgia ge- nerale frequentata dal Barranco, quest'ultimo abbia diritto alla commi- surazione del risarcimento allo stesso spettante in rapporto a detta du- rata quinquennale; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev'essere pronunciata la cassazione, per quanto di ragione, della sen- tenza impugnata; non essendo necessario procedere all'esecuzione di ulteriori accer- tamenti in fatto, ritiene questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., di poter decidere nel merito sull'appello proposto dal Barranco avverso la sentenza di primo grado, con il conseguente accoglimento di detto ap- pello e, in riforma della decisione di primo grado, la conseguente con- danna delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Barranco, dell'ulteriore importo risarcitorio (oltre a quello Adunanza del 11 gennaio 2022 - R.G. n. 7331/2017 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri già identificato nella sentenza d'appello) nella misura di euro 6.713,93, oltre agli interessi legali dal 7 ottobre 2004 al soddisfo; la particolarità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare la decisione di compensazione delle spese di entrambi i gradi del giu- dizio di merito; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccom- benza, e si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa per quanto di ragione la sentenza impu- gnata; decidendo nel merito, accoglie l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna il Mini- stero dell'Istruzione, dell'Università e della [OSCURATO:PERSONA], il Mini- stero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Barranco, dell'ulteriore somma di euro 6.713,5, oltre agli interessi legali dal 7 ottobre 2004 al soddisfo. Dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, in solido tra loro, al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consig
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