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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26375/2022

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23704/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , domiciliate in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lerappresenta e difende per legge –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso N. 23704/21 R.G. - controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE LAZIO - intimate – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 1081/16/2021depositata in data 19.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio respinse l’appello proposto da AdERavverso la sentenza della C.T.P. di Roma, che aveva accolto il ricorso d i [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento notificatagli, per mancata prova della notifica delle cartelle sottostanti; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò testualmente la C.T.R.: “L’appello non è fondato.

L’impugnata sentenza non merita le censure formulate dall’Ufficio.

Invero, il Collegio rileva che neanche in questo grado di giudizio l’Ufficio ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento.

In ogni caso, con l’atto d’appello l’Ufficio riconosce che sussiste documentazione in atti dalla quale risulta che il debito residuo è pari a zero.

Peraltro, non viene proposta alcuna censura rilevante, ai fini della riforma, all’impugnata sentenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in ogni esse altro motivo, l’appello deve essere rigettato”; N. 23704/21 R.G. avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate e AdER ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui ha resistito Graziella M arano n.q. con controricorso; le altre intimate indicate in epigrafe non hanno svolto difese; consideratoche: 1.1 -con il primo motivo d'impugnazione le ricorrent i denuncia no la nullità della sentenza per motivazione apodittica e apparente in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., rilevando che, a fronte di articolati motivi d’appello proposti da AdERin relazione all’avvenuta notifica delle cartelle sottostanti all’intimazione impugnata, nonché al difetto di giurisdizione del giudice tributario riguardo alle pretese non aventi tale natura, la C.T.R. ha reso una motivazione del tenore prima riportato, praticamente inesistente, apparente, incomprensibile e apodittica; 1.2 –il motivo è fondato; la C.T.R., con la motivazione sopra riportata, già caratterizzata da incerto incedere espressivo, ha reso una decisione assolutamente incomprensibile che, benché presente nella sua espressione grafica, non consente minimamente di comprendere quale sia stato l’iterdecisorio seguito per giungere al rigetto del pur articolato appello di AdER; la sentenza impugnata è dunque nulla, perché non rispettosa del “minimo costituzionale” (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014); 2.1 – il secondo motivo (con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 14 della legge n. 890/1982) resta N. 23704/21 R.G. conseguentemente assorbito, mentre le questioni sollevate dalla Marano in controricorso, afferenti alle conseguenze della “rottamazione ter” cui il contribuente avrebbe aderito (peraltro, in data precedente all’adozione della stessa sentenza impugnata), saranno vagliate dal giudice del rinvio, impregiudicato ogni profilo; 3.1 –in definitiva, è accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello di AdER e provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23704/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , domiciliate in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lerappresenta e difende per legge –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso N. 23704/21 R.G. - controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE LAZIO - intimate – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 1081/16/2021depositata in data 19.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio respinse l’appello proposto da AdERavverso la sentenza della C.T.P. di Roma, che aveva accolto il ricorso d i [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento notificatagli, per mancata prova della notifica delle cartelle sottostanti; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò testualmente la C.T.R.: “L’appello non è fondato. L’impugnata sentenza non merita le censure formulate dall’Ufficio. Invero, il Collegio rileva che neanche in questo grado di giudizio l’Ufficio ha provato la regolare notifica delle cartelle di pagamento. In ogni caso, con l’atto d’appello l’Ufficio riconosce che sussiste documentazione in atti dalla quale risulta che il debito residuo è pari a zero. Peraltro, non viene proposta alcuna censura rilevante, ai fini della riforma, all’impugnata sentenza. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in ogni esse altro motivo, l’appello deve essere rigettato”; N. 23704/21 R.G. avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate e AdER ha nno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui ha resistito Graziella M arano n.q. con controricorso; le altre intimate indicate in epigrafe non hanno svolto difese; consideratoche: 1.1 -con il primo motivo d'impugnazione le ricorrent i denuncia no la nullità della sentenza per motivazione apodittica e apparente in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nonché per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., rilevando che, a fronte di articolati motivi d’appello proposti da AdERin relazione all’avvenuta notifica delle cartelle sottostanti all’intimazione impugnata, nonché al difetto di giurisdizione del giudice tributario riguardo alle pretese non aventi tale natura, la C.T.R. ha reso una motivazione del tenore prima riportato, praticamente inesistente, apparente, incomprensibile e apodittica; 1.2 –il motivo è fondato; la C.T.R., con la motivazione sopra riportata, già caratterizzata da incerto incedere espressivo, ha reso una decisione assolutamente incomprensibile che, benché presente nella sua espressione grafica, non consente minimamente di comprendere quale sia stato l’iterdecisorio seguito per giungere al rigetto del pur articolato appello di AdER; la sentenza impugnata è dunque nulla, perché non rispettosa del “minimo costituzionale” (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); 2.1 – il secondo motivo (con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 14 della legge n. 890/1982) resta N. 23704/21 R.G. conseguentemente assorbito, mentre le questioni sollevate dalla Marano in controricorso, afferenti alle conseguenze della “rottamazione ter” cui il contribuente avrebbe aderito (peraltro, in data precedente all’adozione della stessa sentenza impugnata), saranno vagliate dal giudice del rinvio, impregiudicato ogni profilo; 3.1 –in definitiva, è accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello di AdER e provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiz
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