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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 44428/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22071/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza del 27/11/2020 che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Potenza per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile.

2. Il ricorso è inammissibile perché deduce, con manifesta infondatezza, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 385 comma 4, cod. pen., sulla base di una lettura della norma correttamente disattesa dalla Corte di appello in applicazione di un orientamento pacifico di legittimità secondo cui è indispensabile che la persona evasa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 2804799).

Quanto al secondo motivo va osservato che nel giudizio di appello non è stato chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante detta norma fosse stata introdotta in epoca di molto antecedente alla celebrazione del giudizio, successivamente alla presentazione dell'atto di appello ma, comunque, già in vigore al momento delle conclusioni nel giudizio di appello.

Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, dep. 2017, Rv. 269160; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678).

L'indirizzo di segno contrario, espresso in altra pronuncia della Suprema Corte (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164), secondo il quale la causa di esclusione della punibilità può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di legittimità, si fonda su una lettura parziale di quanto affermato dalle Sezioni unite (nella sentenza del 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, Rv. 266594), che hanno espressamente limitato la possibilità di rilevare d'ufficio detta causa solo al caso in cui la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 08/11/2021 ATA Il Consigliere estensore D EPOSIT tJ GANIC,r1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22071/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza del 27/11/2020 che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Potenza per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile. 2. Il ricorso è inammissibile perché deduce, con manifesta infondatezza, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 385 comma 4, cod. pen., sulla base di una lettura della norma correttamente disattesa dalla Corte di appello in applicazione di un orientamento pacifico di legittimità secondo cui è indispensabile che la persona evasa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 2804799). Quanto al secondo motivo va osservato che nel giudizio di appello non è stato chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante detta norma fosse stata introdotta in epoca di molto antecedente alla celebrazione del giudizio, successivamente alla presentazione dell'atto di appello ma, comunque, già in vigore al momento delle conclusioni nel giudizio di appello. Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, dep. 2017, Rv. 269160; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). L'indirizzo di segno contrario, espresso in altra pronuncia della Suprema Corte (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164), secondo il quale la causa di esclusione della punibilità può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di legittimità, si fonda su una lettura parziale di quanto affermato dalle Sezioni unite (nella sentenza del 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, Rv. 266594), che hanno espressamente limitato la possibilità di rilevare d'ufficio detta causa solo al caso in cui la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28. 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021 ATA Il Consigliere estensore D EPOSIT tJ GANIC,r1
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