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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00553/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14469/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA]- n. 169/2023 depositata i l 26/4/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Lecce , sezione di Taranto, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 17.9.2021 innanzi al quale aveva convenuto Unioneffe soc.coop. in liquidazione e concordato preventivo per accertare, per quanto in questa sede sia di interesse, la compensazione tra gli interessi da lei corrisposti sul pagamento di precedenti forniture rese dalla società con i ratei a scadere di un piano di rientro convenuto tra la medesima società fornitrice ed il precedente titolare dell’attività (di farmacia) svolta.

L’appellante aveva ivi addotto che il piano di rientro sottoscritto tra le parti in data 4.9.2012 aveva stabilito il debito del predetto titolare in euro 164.214,38 e l’obbligo di relativo pagamento in rate mensili di euro 2.736,91 ciascuna nonché l’impegno del titolare della farmacia ad approvvigionarsi daUnioneffe con prodotti per un importo minimo mensile di euro 5.000 ed a pagare puntualmente, e l’impegno di Unioneffe di stornare gli interessi già con i ratei a scadere.

Lamentava quindi che il giudice di prime cure ave va ritenuto che la clausola n.4 relativa allo storno degli interessi e facente riferimento erroneamente all’osservanza delle clausole nn.3 e 4 si riferisse in realtà alle clausole nn.2 e 4 anziché alle clausole nn.1 e

3. L’appellatasi costitui v a resistendo .

Il giudice dell’impugnazione, condivisa l’interpretazione delle clausole del piano di rientro adottata dal Tribunale di Taranto, rigettava l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in due motivi , illustrati anche con memoria.Unioneffe si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421 e 1362 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La corte territoriale,prima di procedere all’interpretazione della clausola di cui al n. 4), avrebbe dovuto, in ottemperanza al disposto di cui all’art.1421 c.c., rilevarne la nullità ex art. 1418, comma 2 c.c., mancando in toto i requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto espressamente previsti dall’art. 1346 c.c.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., ancorain relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe interpretatola clausola n.4) superando il senso letterale delle parole ed applicando il criterio della intenzione dei contraenti di cui all’art. 1362 c.c. senza tuttavia valutare anche il comportamento successivo delle parti e la natura della società.

3. I motivi vanno congiuntamente esaminati perché relativi alla questione delle modalità di interpretazione e conseguente applicazione delle clausole di cui al piano di rientro del 4.9.2012.

In particolare, pur essendo intrecciati a valutazioni fattuali quanto al contenuto delle clausole del contratto, vi è inserito anche il rilievo della non comprensibilità delle clausole così come interpretate dal giudice d’appello (si veda in particolare la pagina 12 del ricorso), per cui la ricorrente lamenta, in sostanza, una non corretta applicazione dell'art. 1362c.c.

Riqualificate così le censure nella parte che le rende ammissibili, queste vanno accolte.

Invero, la motivazione del giudice d’appello è tale da offrire soltanto asserti apodittici laddove tenta –apparentemente, quindi – di ricostruire il reale contenuto dell’“accordo di estinzione della debitoria”.

La corte territoriale, infatti, dapprima asserisce che il primo giudice avrebbe “correttamente interpretato secondo i canoni” di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; poi evidenzia che all’art. 4 vi è riferimento al punto 4 , per definire, apoditticamente appunto, che ciò “è manifestamente frutto di un errore”, giacché il riferimento è al “punto 2” perché altrimenti “non avrebbe … alcun senso prima prevedere (all’art.1) il pagamento di interessi … e poi (all’art.4) prevederne lo storno …”.

Tutto questo per concludere: “La statuizione di cui all’art. 4 dell’accordo appare pertanto chiara, nonostante l’erroneo richiamo del punto 4 anziché del punto 2” e “non può che interpretarsi”nel senso che le parti avrebbero fatto acquisti e storni ogni trimestre.

Si tratta di affermazioni, appunto, evidentemente apodittiche, che tentano – a ben guardare – di ricostruire l’accordo in un certo predeterminato senso, anziché di evincerne, secondo i canoni ermeneutici, l’effettivo contenuto.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata,con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa sezione e diversa composizione , che provvederà anche in ordine al le spese processuali.

P.Q.M Accogliendo il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvi a , anche pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14469/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE - SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA]- n. 169/2023 depositata i l 26/4/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Lecce , sezione di Taranto, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 17.9.2021 innanzi al quale aveva convenuto Unioneffe soc.coop. in liquidazione e concordato preventivo per accertare, per quanto in questa sede sia di interesse, la compensazione tra gli interessi da lei corrisposti sul pagamento di precedenti forniture rese dalla società con i ratei a scadere di un piano di rientro convenuto tra la medesima società fornitrice ed il precedente titolare dell’attività (di farmacia) svolta. L’appellante aveva ivi addotto che il piano di rientro sottoscritto tra le parti in data 4.9.2012 aveva stabilito il debito del predetto titolare in euro 164.214,38 e l’obbligo di relativo pagamento in rate mensili di euro 2.736,91 ciascuna nonché l’impegno del titolare della farmacia ad approvvigionarsi daUnioneffe con prodotti per un importo minimo mensile di euro 5.000 ed a pagare puntualmente, e l’impegno di Unioneffe di stornare gli interessi già con i ratei a scadere. Lamentava quindi che il giudice di prime cure ave va ritenuto che la clausola n.4 relativa allo storno degli interessi e facente riferimento erroneamente all’osservanza delle clausole nn.3 e 4 si riferisse in realtà alle clausole nn.2 e 4 anziché alle clausole nn.1 e 3. L’appellatasi costitui v a resistendo . Il giudice dell’impugnazione, condivisa l’interpretazione delle clausole del piano di rientro adottata dal Tribunale di Taranto, rigettava l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in due motivi , illustrati anche con memoria.Unioneffe si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1421 e 1362 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La corte territoriale,prima di procedere all’interpretazione della clausola di cui al n. 4), avrebbe dovuto, in ottemperanza al disposto di cui all’art.1421 c.c., rilevarne la nullità ex art. 1418, comma 2 c.c., mancando in toto i requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto espressamente previsti dall’art. 1346 c.c. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., ancorain relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe interpretatola clausola n.4) superando il senso letterale delle parole ed applicando il criterio della intenzione dei contraenti di cui all’art. 1362 c.c. senza tuttavia valutare anche il comportamento successivo delle parti e la natura della società. 3. I motivi vanno congiuntamente esaminati perché relativi alla questione delle modalità di interpretazione e conseguente applicazione delle clausole di cui al piano di rientro del 4.9.2012. In particolare, pur essendo intrecciati a valutazioni fattuali quanto al contenuto delle clausole del contratto, vi è inserito anche il rilievo della non comprensibilità delle clausole così come interpretate dal giudice d’appello (si veda in particolare la pagina 12 del ricorso), per cui la ricorrente lamenta, in sostanza, una non corretta applicazione dell'art. 1362c.c. Riqualificate così le censure nella parte che le rende ammissibili, queste vanno accolte. Invero, la motivazione del giudice d’appello è tale da offrire soltanto asserti apodittici laddove tenta –apparentemente, quindi – di ricostruire il reale contenuto dell’“accordo di estinzione della debitoria”. La corte territoriale, infatti, dapprima asserisce che il primo giudice avrebbe “correttamente interpretato secondo i canoni” di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; poi evidenzia che all’art. 4 vi è riferimento al punto 4 , per definire, apoditticamente appunto, che ciò “è manifestamente frutto di un errore”, giacché il riferimento è al “punto 2” perché altrimenti “non avrebbe … alcun senso prima prevedere (all’art.1) il pagamento di interessi … e poi (all’art.4) prevederne lo storno …”. Tutto questo per concludere: “La statuizione di cui all’art. 4 dell’accordo appare pertanto chiara, nonostante l’erroneo richiamo del punto 4 anziché del punto 2” e “non può che interpretarsi”nel senso che le parti avrebbero fatto acquisti e storni ogni trimestre. Si tratta di affermazioni, appunto, evidentemente apodittiche, che tentano – a ben guardare – di ricostruire l’accordo in un certo predeterminato senso, anziché di evincerne, secondo i canoni ermeneutici, l’effettivo contenuto. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata,con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa sezione e diversa composizione , che provvederà anche in ordine al le spese processuali. P.Q.M Accogliendo il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvi a , anche pe
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