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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 30059/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con ordinanza del 17/9/2021, riget- tava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in quanto aveva espiato una pena superiore a quella inflitta nella misura di anni 2 e mesi 8, perché, con- dannato con distinte sentenze dalla Corte di Appello di Caltanissetta alla pena complessiva di anni 22 e mesi 10 di reclusione che aveva interamente espiato, con successiva ordinanza del 26/2/2020 la Corte di Appello di Caltanissetta, riunendo tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena complessiva in anni 20 e mesi 2 di reclusione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Ci si duole dell'illogicità del provvedimento impugnato, che, per rigettare l'istanza di riparazione, avrebbe fatto uso di principi giurisprudenziali ampiamente superati.

Si rileva che il diritto alla riparazione è configurabile anche quando l'ingiusta detenzione derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena.

Il ricorrente sottolinea che, nel caso che ci occupa, l'errore giudiziario appar- tiene unicamente all'autorità procedente senza il concorso di alcuna condotta do- losa o colposa del Gurgone.

Si ritiene che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione non possa essere limitato alla casistica espressamente indicata dall'art. 314 cod. proc. pen., ma debba comprendere la generalità dei casi in cui la detenzione possa definirsi ingiusta, spettando anche nel caso di ingiusta detenzione per erroneo ordine di esecuzione.

Si richiama sul punto la sentenza di questa Corte n. 48993 del 2017 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 310/1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. laddove non prevede il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita per erroneo or- dine di esecuzione.

Nonostante la decisione riguardasse un caso diverso, il ricor- rente ritiene, infatti, che il principio affermato possa ritenersi estensibile a tutte le ipotesi di provvedimenti illegittimi incidenti sulla restrizione della libertà personale.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 6/6/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inam- missibilità del proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo sopra illustrato è infondato in quanto il ricorrente ribadisce tout court le tesi che aveva proposto a sostegno della sua richiesta di indennizzo senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice della riparazione, con la quale le stesse erano state confutate.

Il proposto ricorso, pertanto, va rigettato.

2. Ed invero, diversamente da quanto si afferma in ricorso la Corte nissena non cita affatto giurisprudenza superata di questa Corte, bensì recenti pronunce quale quella con cui si è recentemente affermato che resta escluso il riconosci- mento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra de- tenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella applicata - consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena.

In tali casi, infatti, si produce una situazione diversa rispetto a quella che ha indotto il giudice delle leggi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. (così Sez. 4, n. 50453 del 3/12/2019, Nikolina, Rv. 277905 in un caso, analogo a quello in esame, in cui il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario della libe- razione anticipata, usufruendo in tal modo della riduzione della pena inflitta, così patendo una detenzione in custodia cautelare in carcere in eccesso sulla pena espiata; conf Sez. 4, n. 40949 del 23/4/2015, D'Agui, Rv. 264708).

Nel medesimo senso anche già in precedenza era stato affermato che il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguar- dano la determinazione della pena eseguibile (così Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016 dep. 2017, Riva, Rv. 268958, in una fattispecie, la pena inflitta al ricorrente era stata ridotta in sede esecutiva, in conseguenza della dichiarazione di incostituzio- nalità della disciplina sugli stupefacenti ad opera della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale).

3. Del resto, anche a voler aderire al più recente e condivisibile approdo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, va tenuto conto che, perché ciò accada, occorre che sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato con- causa dell'errore (così Sez. 4, n. 25092 del 25/5/2021, brio, Rv. 281735 che, in applicazione del principio, ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un errore dell'auto- rità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena in- flitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente con- cesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge; conf.

Sez. 4, n. 9721 del 1/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282857 e, in precedenza Sez. 4, n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689).

Corretto, pertanto, è che il giudice della riparazione abbia ritenuto l'inapplica- bilità dell'ulteriore sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 25 luglio 1996, che riguarda la carcerazione ingiustamente patita per effetto di un erroneo ordine di esecuzione, in quanto nel caso di specie il titolo era perfettamente legittimo, non risultando peraltro esservi stati ritardi nell'esecuzione del provvedimento di rideterminazione della pena.

La carcerazione subita in via cautelare è divenuta superiore a quella determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] della continuazione tra le sentenze pronunciate a carico del Gurgone, ma si tratta di un altro caso in cui l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, qual è quello che il giudice esercita, anche in executivis, al fine dell'unificazione quoad poenam delle pene irrogate sotto il vincolo della continuazione.

Immune da vizi di legittimità è anche la considerazione finale da parte della Corte nissena che, attraverso l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione - in quanto ancorato a coordinate normative ben determinate, pur fatte oggetto di interpretazione estensiva nel tempo, non risulta possibile fare valere eventuali "crediti detentivi" se la domanda risulta proposta al di fuori dei presupposti indicati dal legislatore.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con ordinanza del 17/9/2021, riget- tava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in quanto aveva espiato una pena superiore a quella inflitta nella misura di anni 2 e mesi 8, perché, con- dannato con distinte sentenze dalla Corte di Appello di Caltanissetta alla pena complessiva di anni 22 e mesi 10 di reclusione che aveva interamente espiato, con successiva ordinanza del 26/2/2020 la Corte di Appello di Caltanissetta, riunendo tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena complessiva in anni 20 e mesi 2 di reclusione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Ci si duole dell'illogicità del provvedimento impugnato, che, per rigettare l'istanza di riparazione, avrebbe fatto uso di principi giurisprudenziali ampiamente superati. Si rileva che il diritto alla riparazione è configurabile anche quando l'ingiusta detenzione derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena. Il ricorrente sottolinea che, nel caso che ci occupa, l'errore giudiziario appar- tiene unicamente all'autorità procedente senza il concorso di alcuna condotta do- losa o colposa del Gurgone. Si ritiene che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione non possa essere limitato alla casistica espressamente indicata dall'art. 314 cod. proc. pen., ma debba comprendere la generalità dei casi in cui la detenzione possa definirsi ingiusta, spettando anche nel caso di ingiusta detenzione per erroneo ordine di esecuzione. Si richiama sul punto la sentenza di questa Corte n. 48993 del 2017 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 310/1996, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. laddove non prevede il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente patita per erroneo or- dine di esecuzione. Nonostante la decisione riguardasse un caso diverso, il ricor- rente ritiene, infatti, che il principio affermato possa ritenersi estensibile a tutte le ipotesi di provvedimenti illegittimi incidenti sulla restrizione della libertà personale. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 6/6/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inam- missibilità del proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo sopra illustrato è infondato in quanto il ricorrente ribadisce tout court le tesi che aveva proposto a sostegno della sua richiesta di indennizzo senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice della riparazione, con la quale le stesse erano state confutate. Il proposto ricorso, pertanto, va rigettato. 2. Ed invero, diversamente da quanto si afferma in ricorso la Corte nissena non cita affatto giurisprudenza superata di questa Corte, bensì recenti pronunce quale quella con cui si è recentemente affermato che resta escluso il riconosci- mento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra de- tenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella applicata - consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena. In tali casi, infatti, si produce una situazione diversa rispetto a quella che ha indotto il giudice delle leggi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. (così Sez. 4, n. 50453 del 3/12/2019, Nikolina, Rv. 277905 in un caso, analogo a quello in esame, in cui il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario della libe- razione anticipata, usufruendo in tal modo della riduzione della pena inflitta, così patendo una detenzione in custodia cautelare in carcere in eccesso sulla pena espiata; conf Sez. 4, n. 40949 del 23/4/2015, D'Agui, Rv. 264708). Nel medesimo senso anche già in precedenza era stato affermato che il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguar- dano la determinazione della pena eseguibile (così Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016 dep. 2017, Riva, Rv. 268958, in una fattispecie, la pena inflitta al ricorrente era stata ridotta in sede esecutiva, in conseguenza della dichiarazione di incostituzio- nalità della disciplina sugli stupefacenti ad opera della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale). 3. Del resto, anche a voler aderire al più recente e condivisibile approdo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, va tenuto conto che, perché ciò accada, occorre che sussista un errore dell'autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato con- causa dell'errore (così Sez. 4, n. 25092 del 25/5/2021, brio, Rv. 281735 che, in applicazione del principio, ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un errore dell'auto- rità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena in- flitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente con- cesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge; conf. Sez. 4, n. 9721 del 1/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282857 e, in precedenza Sez. 4, n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689). Corretto, pertanto, è che il giudice della riparazione abbia ritenuto l'inapplica- bilità dell'ulteriore sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 25 luglio 1996, che riguarda la carcerazione ingiustamente patita per effetto di un erroneo ordine di esecuzione, in quanto nel caso di specie il titolo era perfettamente legittimo, non risultando peraltro esservi stati ritardi nell'esecuzione del provvedimento di rideterminazione della pena. La carcerazione subita in via cautelare è divenuta superiore a quella determi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] della continuazione tra le sentenze pronunciate a carico del Gurgone, ma si tratta di un altro caso in cui l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, qual è quello che il giudice esercita, anche in executivis, al fine dell'unificazione quoad poenam delle pene irrogate sotto il vincolo della continuazione. Immune da vizi di legittimità è anche la considerazione finale da parte della Corte nissena che, attraverso l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione - in quanto ancorato a coordinate normative ben determinate, pur fatte oggetto di interpretazione estensiva nel tempo, non risulta possibile fare valere eventuali "crediti detentivi" se la domanda risulta proposta al di fuori dei presupposti indicati dal legislatore. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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