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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 28040/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, diretta a contestare la adeguatezza della motivazione quanto all'aumento per la continuazione disposto per le lesioni arrecate agli operanti ( 45 giorni per ciascuna delle due condotte contestate) è manifestamente infondata atteso che sul punto la sentenza impugnata non merita censure perchè adeguatamente argomentata anche considerando il portato minimale dell'aumento decretato e il rilievo formulato sul punto con l'appello, indistintamente riferito alla complessiva determinazione del trattamento punitivo, senza dare specifico rilievo alla quota di pena riferita ai detti aumenti per la continuazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, diretta a contestare la adeguatezza della motivazione quanto all'aumento per la continuazione disposto per le lesioni arrecate agli operanti ( 45 giorni per ciascuna delle due condotte contestate) è manifestamente infondata atteso che sul punto la sentenza impugnata non merita censure perchè adeguatamente argomentata anche considerando il portato minimale dell'aumento decretato e il rilievo formulato sul punto con l'appello, indistintamente riferito alla complessiva determinazione del trattamento punitivo, senza dare specifico rilievo alla quota di pena riferita ai detti aumenti per la continuazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 28040/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris