Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:618
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0026(01)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
27 luglio 2023 (
*1
)
«Impugnazione – Iniziativa dei cittadini “
Minority SafePack
” – Istanza di intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione»
Nella causa C‑26/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 gennaio 2023,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] «
Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
», rappresentato da T. Hieber, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea
, rappresentata da I. Rubene, E.A. Stamate e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Ungheria
, rappresentata da M.Z. Feher e K. Szíjjártó, in qualità di agenti,
Repubblica ellenica,
Repubblica slovacca,
intervenienti in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
vista la proposta di S. Rodin, giudice relatore
sentito l’avvocato generale A.M. Collins
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] «
Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
» (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 novembre 2022, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Commissione (
T‑158/21
,
EU:T:2022:696
), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della comunicazione C(2021) 171 final della Commissione, del 14 gennaio 2021, relativa all’iniziativa dei cittadini europei intitolata «
Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
» (in prosieguo: la «comunicazione controversa»).
2
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 17 aprile 2023, la [OSCURATO:PERSONA] (Comunità germanofona del Belgio) ha chiesto, sulla base dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di essere ammessa ad intervenire nella presente impugnazione a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].
3
A seguito della notifica alle parti effettuata dal cancelliere della Corte, conformemente all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dell’istanza di intervento, il [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea hanno presentato le loro osservazioni scritte su tale istanza entro il termine impartito. Solo la Commissione ha chiesto il rigetto di detta istanza.
Sull’istanza di intervento
4
L’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Ai sensi della prima frase del secondo comma di tale articolo, uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte.
5
Va constatato, anzitutto, che un ente infrastatale di uno Stato membro può quindi intervenire nelle controversie allo stesso modo di qualsiasi altra persona, ma che esso, a differenza dello Stato membro a cui appartiene, deve dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte.
6
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «interesse alla soluzione di una controversia», ai sensi di detta disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto della controversia e va intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse relativo ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte del 5 luglio 2018, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA,
C‑515/17 P e C‑561/17 P
,
EU:C:2018:553
, punto
7
).
7
In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può ritenersi sufficientemente diretto soltanto nei limiti in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del soggetto che ha chiesto di intervenire (ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2020, Commissione/HSBC Holdings e a.,
C‑806/19 P
,
EU:C:2020:364
, punto
8
e giurisprudenza ivi citata).
8
Tuttavia, occorre rilevare che gli enti infrastatali degli Stati membri, a differenza delle persone fisiche e giuridiche, possono chiedere di intervenire nelle controversie sottoposte alla Corte non già per difendere interessi privati, bensì per far valere il loro punto di vista nell’ambito di controversie che possono avere una notevole incidenza sull’esercizio delle competenze loro attribuite dalla Costituzione o dalla legislazione degli Stati membri a cui essi appartengono.
9
Pertanto, per quanto riguarda le istanze di intervento degli enti infrastatali degli Stati membri, occorre applicare la condizione relativa all’esistenza di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia in modo tale da tenere conto di siffatta peculiarità (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 17 settembre 2021, Germania/[OSCURATO:PERSONA] e Commissione,
C‑6/21 P e C‑16/21 P
,
EU:C:2021:756
, punto
11
).
10
Infatti, è già stato dichiarato, per quanto riguarda le istanze di intervento presentate da organizzazioni per la tutela dell’ambiente, che il requisito di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia pendente dinanzi alla Corte presuppone, da un lato, che il campo di azione di tali organizzazioni, quale deriva dall’oggetto di queste ultime, eventualmente sancito nel loro statuto, presenti un nesso diretto con l’oggetto di detta controversia e, dall’altro, che quest’ultima sollevi questioni di principio tali da incidere sugli interessi difesi dalle organizzazioni di cui trattasi [ordinanza del presidente della Corte del 7 febbraio 2019, Bayer CropScience e Bayer/Commissione,
C‑499/18 P
,
EU:C:2019:107
, punto
6
e giurisprudenza ivi citata]. Pur tenendo conto delle peculiarità della situazione degli enti infrastatali degli Stati membri derivanti dal fatto che le loro competenze sono costituzionalmente riconosciute nell’ordinamento di questi ultimi, occorre applicare in sostanza i medesimi criteri per valutare la sussistenza di un interesse alla soluzione della controversia in loro capo, mutatis mutandis.
11
Pertanto, al fine di dimostrare di avere un interesse alla soluzione di una controversia dinanzi alla Corte della quale esso non è parte, un ente infrastatale di uno Stato membro deve dimostrare, da un lato, che l’oggetto della controversia rientri nell’ambito delle competenze che gli sono attribuite dal diritto nazionale e, dall’altro, che detta controversia sollevi questioni di principio tali da incidere sui suoi propri interessi. Infatti, a quest’ultimo riguardo, l’interesse invocato da tale ente non deve coincidere completamente con quello dello Stato membro a cui esso appartiene, il quale avrebbe potuto comunque intervenire nella controversia.
12
Nel caso di specie, dalla presente istanza di intervento risulta, in sostanza, che la Comunità germanofona del Belgio è una delle tre comunità previste dal quadro costituzionale del Regno del Belgio e che essa gode di uno status di autonomia conferito in particolare dagli articoli 2, 115 e 121 della Costituzione belga nonché di una competenza sulle questioni connesse alla salvaguardia dell’identità culturale e linguistica della minoranza germanofona derivante da tale Costituzione. Ai sensi dell’articolo 130 di detta Costituzione, la Comunità germanofona del Belgio è competente, in particolare, in materia di protezione e di illustrazione della lingua tedesca e dispone di ampie competenze nei settori dell’istruzione e della ricerca.
13
Pertanto, occorre constatare che l’oggetto della controversia dinanzi alla Corte rientra nell’ambito delle competenze proprie della Comunità germanofona del Belgio, quali risultano dalla Costituzione belga. Infatti, tale controversia verte su un’iniziativa dei cittadini avente l’obiettivo, secondo la comunicazione controversa, di migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e di rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione.
14
Peraltro, detta controversia solleva questioni di principio idonee ad incidere sugli interessi propri di tale ente. Infatti, la comunicazione controversa enuncia che «l’[Unione] non dispone di una competenza generale che le permetta di legiferare specificamente in materia di protezione delle minoranze nazionali», che «[l]’Unione non ha competenza legislativa su questioni quali l’uso delle lingue regionali o minoritarie nell’istruzione pubblica o in altri contesti» e che «[t]ali questioni rientrano nella competenza degli Stati membri». Quindi, la presente controversia solleva una questione relativa alla portata della competenza dell’Unione ad adottare misure in un settore che rientra nella competenza della Comunità germanofona del Belgio.
15
In tali circostanze, tenuto conto del carattere fondamentale di detta questione di competenza, e del fatto che la risposta a tale questione può essere determinante per il contenuto di qualsiasi ulteriore comunicazione della Commissione nel medesimo settore, invano la Commissione sostiene che la Comunità germanofona del Belgio ha soltanto un interesse indiretto e incerto ad intervenire nel caso di specie, rilevando che la comunicazione controversa o qualsiasi ulteriore comunicazione della Commissione di tale natura costituisce soltanto una tappa in una serie di atti e di eventi futuri. Dev’essere parimenti respinto, in quanto irrilevante ai fini della valutazione nel caso di specie dell’interesse della Comunità germanofona del Belgio alla soluzione della controversia, l’argomento della Commissione secondo cui tale comunità o qualsiasi altro gruppo di organizzatori dispone sempre della facoltà di presentare una nuova iniziativa dei cittadini europei contenente proposte identiche o analoghe all’iniziativa controversa, che la Commissione valuterà poi sulla base del suo proprio contenuto nel caso in cui ottenga il sostegno necessario.
16
Pertanto, si deve ritenere che la Comunità germanofona del Belgio dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
17
Di conseguenza, l’istanza di intervento presentata dalla Comunità germanofona del Belgio a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta.
Sui diritti processuali dell’interveniente
18
Essendo accolta l’istanza di intervento, la Comunità germanofona del Belgio riceverà comunicazione, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di tale regolamento, di tutti gli atti processuali notificati alle parti, in assenza di domanda di queste ultime diretta ad escludere determinati atti o documenti da detta comunicazione.
19
Poiché tale istanza è stata presentata entro il termine previsto all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, prorogato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, conformemente all’articolo 51 di tale regolamento, la Comunità germanofona del Belgio potrà presentare, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, del medesimo regolamento, una memoria di intervento nel termine di un mese, prorogato dell’anzidetto termine forfettario in ragione della distanza, decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente.
20
Infine, la Comunità germanofona del Belgio potrà presentare osservazioni orali qualora venga fissata un’udienza di discussione.
Sulle spese
21
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.
22
Nel caso di specie, poiché l’istanza di intervento della Comunità germanofona del Belgio è accolta, occorre riservare le spese connesse al suo intervento.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
1)
[OSCURATO:PERSONA] (Comunità germanofona del Belgio) è ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]
«Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe».
2)
Una copia di tutti gli atti processuali sarà notificata alla [OSCURATO:PERSONA] (Comunità germanofona del Belgio) a cura del cancelliere.
3)
[OSCURATO:PERSONA] (Comunità germanofona del Belgio) dispone di un termine di un mese, decorrente dalla data della notifica di cui al punto 2 del presente dispositivo, per presentare una memoria di intervento.
4)
Le spese connesse all’intervento della [OSCURATO:PERSONA] (Comunità germanofona del Belgio) sono riservate.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.