CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 24791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28825/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – avverso la sentenza n. 10381/2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso; Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi depositati. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’autorizzazione NCC rilasciata dal Comune di Campli e relativa all’autoveicolo [OSCURATO:TARGA], ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 10381/18 del Tribunale di Roma che, confermando la sentenza del Giudice di Pace cittadino, ha rigettato l’opposizione da questi proposta avverso dieci verbali di accertamento coi quali gli erano state contestate diverse violazioni del codice della strada, tutte rilevate nel mese di luglio 2015, concernenti la circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici e l’accesso nella zona a traffico limitato senza la comunicazione preventiva di cui all’art. 5 bis l. 21/1992. 2.Per quanto rileva in questo giudizio di legittimità, il Tribunale ha rigettato l’appello con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che la sentenza del TAR Lazio n. 11636/2015 – annullando le delibere di [OSCURATO:PERSONA] n. 379/2014 e 79/2015 –avrebbe, da un lato, fatto riacquisire efficacia all’autorizzazione all’accesso revocata il 2 marzo 2015 e, d’ altro lato, fatto venir meno l’obbligo di comunicare preventivamente l’accesso delle vetture all’interno del territorio comunale. 2.1. Il Tribunale ha preliminarmente osservato come il ricorrente avesse tardivamente prodotto nel giudizio d’appello l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 11636/2015 del TAR, sicché nel giudizio d’appello non poteva esser fatta valere l’autorità di giudicato della stessa (pag. 6 righi 3-4 della sentenza). Nel merito, il Tribunale ha interpretato la sentenza del TAR nel senso che essa avesse annullato solo parzialmente le citate delibere di [OSCURATO:PERSONA], non avendo quindi fatto venir meno l’obbligo di comunicazione dell’accesso. 2.2.Il giudice del gravame, inoltre, ha ritenuto che ai fatti ascritti all’opponente, risalenti al 2015, fosse pienamente applicabile l’art. 5 bis della l. 21/1992, dovendosi escludere che la sospensione dell’efficacia di tale disposizione recata dall’articolo 1, comma 1136, lettera b, l. 205/2017 avesse efficacia retroattiva. 2.3. Di nessun rilievo è stata poi ritenuta la tesi difensiva inerente alla riviviscenza dell’efficacia dell’autorizzazione all’accesso che l’appellante aveva fatto discendere dalla sentenza n. 11636/2016 del TAR, poiché l’assenza di autorizzazione non era stata posta a fondamento dei verbali di contestazione (pag. 12 della sentenza gravata). 3.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La causa - inizialmente fissata per l’adunanza camerale del 23 novembre 2021, per la quale il ricorrente aveva depositato una memoria scritta - è stata chiamata alla pubblica udienza del 1° marzo 2022, per la quale il ricorrente ha depositato una seconda memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come riportato in epigrafe. 5. Osserva il Collegio che le questioni di diritto sollevate nel presente ricorso sono già state rimesse alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con l'ordinanza n. 6781 del 2022, depositata il 1° Marzo 2022. È pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo nell'attesa che le Sezioni Unite si pronuncin