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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 37289/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 21/07/2021 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecco, previa riqualificazione ex art. 496 cod. pen., ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, e 495 cod. pen., applicando la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Secondo il capo d'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva «attestato falsamente ai pubblici ufficiali in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lecco, che stavano procedendo alla sua identificazione, di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso il Tribunale di Lecco, Dott. [OSCURATO:PERSONA], eccependo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 131-bis e 133 cod. pen., nonché illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per avere il Tribunale reso una decisione contrastante con i parametri normativi di cui all'art. 133 cod. pen.

Poiché l'imputato è gravato da una «recidiva, anche specifica», la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto ritenersi non applicabile, visto il giudizio di particolare intensità sul grado di colpevolezza del reo che la recidiva reiterata specifica implica.

Considerato in diritto.

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Come osservato dal Tribunale, se «è vero che l'imputato è gravato da alcuni precedenti penali che hanno giustificato la corretta contestazione dell'aggravante della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.» è anche vero che «tali precedenti riguardano reati contro il patrimonio e non appaiono quindi rilevanti in merito all'odierna imputazione».

E, con riguardo all'unico precedente omogeneo rispetto al reato in contestazione, il Giudice monocratico ne ha sottolineato sia il suo esser remoto nel tempo (2005) sia l'unicità, giungendo quindi alla plausibile conclusione che detto precedente, proprio a cagione delle evidenziate specificità, impedisce, «specie in assenza di altri elementi, di affermare che il comportamento [dell'imputato sia] abituale ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis cod. pen».

In tema di causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen., e di "particolare tenuità del fatto", questa Corte, rievocando l'insegnamento delle Sezioni Unite, ha statuito che, ai fini della configurabilità di tale causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, cit. in Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01).r(5 Corroborata da un accurata disamina del fatto giudicato, e della dinamica che lo ha caratterizzato («all'identificazione dell'imputato, i Carabinieri», scrive il Giudice di Lecco, «procedettero mediante documento di identità da costui esibito nell'immediatezza proprio su richiesta degli operanti [...] La certa attribuzione ad Alcani delle sue esatte generalità avvenne nello stesso posto e non richiese alcuna attività di PG...»), la motivazione dell'impugnata sentenza soddisfa i canoni di giudizio fin qui enunciati, sviluppando argomenti logici e giungendo a una conclusione immune da erronea interpretazione della legge penale. [OSCURATO:PERSONA] di Lecco ha infatti escluso la condanna dell'imputato sulla base della «inoffensività in concreto della condotta giudicata» e ha ritenuto che il precedente penale, «per la sua unicità» e «distanza nel tempo rispetto al fatto oggi giudicato», non ha consentito di affermare che il comportamento dell'imputato fosse abituale ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis cod. pen.

In tal modo, la pronuncia in esame appare coerente con la ratio di tale norma, sulla quale le S. U. son tornate di recente a riflettere, ribadendo che «la particolare tenuità dell'offesa, desunta dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, e non abitualità del comportamento, costituiscono i parametri fondamentali ai quali il giudizio discrezionale dell'autorità giudiziaria deve fare riferimento al fine di ritenere applicabile o meno al caso concreto la causa di non punibilità in esame» (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, punto 3 del cons. in diritto; in precedenza, sempre a proposito della ratio che ha ispirato l'introduzione dell'art. 131-bis cod. pen., v. la già citata Sez.

U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj).

La «inoffensività in concreto della condotta giudicata», di cui scrive il Tribunale, lungi dal presupporre un giudizio di inoffensività tout court, e cioè astratto, della condotta descritta in motivazione è, invece, una valutazione che vuol radicarsi nella concretezza del fatto oggetto del giudizio.

E, rispetto a tale concretezza, il Giudice ha ritenuto che la condotta dell'imputato non fosse abituale, prospettando ragionevoli argomenti a supporto di tale suo discrezionale giudizio.

Ciò che rende compatibile la decisione impugnata sia con lo spirito della novella legislativa che ha introdotto l'art. 131-bis cod. pen. sia con la lettura di recente fornitane dalle Sezioni Unite («il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen.[...] non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa»: Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, p. 12, già citata, cors.nostri).

3. A parere di questo Collegio, l'impugnata sentenza è dunque immune da censure e il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 21/07/2021 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecco, previa riqualificazione ex art. 496 cod. pen., ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, e 495 cod. pen., applicando la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Secondo il capo d'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva «attestato falsamente ai pubblici ufficiali in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lecco, che stavano procedendo alla sua identificazione, di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso il Tribunale di Lecco, Dott. [OSCURATO:PERSONA], eccependo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 131-bis e 133 cod. pen., nonché illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), per avere il Tribunale reso una decisione contrastante con i parametri normativi di cui all'art. 133 cod. pen. Poiché l'imputato è gravato da una «recidiva, anche specifica», la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto ritenersi non applicabile, visto il giudizio di particolare intensità sul grado di colpevolezza del reo che la recidiva reiterata specifica implica. Considerato in diritto. 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Come osservato dal Tribunale, se «è vero che l'imputato è gravato da alcuni precedenti penali che hanno giustificato la corretta contestazione dell'aggravante della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.» è anche vero che «tali precedenti riguardano reati contro il patrimonio e non appaiono quindi rilevanti in merito all'odierna imputazione». E, con riguardo all'unico precedente omogeneo rispetto al reato in contestazione, il Giudice monocratico ne ha sottolineato sia il suo esser remoto nel tempo (2005) sia l'unicità, giungendo quindi alla plausibile conclusione che detto precedente, proprio a cagione delle evidenziate specificità, impedisce, «specie in assenza di altri elementi, di affermare che il comportamento [dell'imputato sia] abituale ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis cod. pen». In tema di causa di non punibilità ex art. 131 bis, cod. pen., e di "particolare tenuità del fatto", questa Corte, rievocando l'insegnamento delle Sezioni Unite, ha statuito che, ai fini della configurabilità di tale causa di esclusione della punibilità, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, cit. in Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01).r(5 Corroborata da un accurata disamina del fatto giudicato, e della dinamica che lo ha caratterizzato («all'identificazione dell'imputato, i Carabinieri», scrive il Giudice di Lecco, «procedettero mediante documento di identità da costui esibito nell'immediatezza proprio su richiesta degli operanti [...] La certa attribuzione ad Alcani delle sue esatte generalità avvenne nello stesso posto e non richiese alcuna attività di PG...»), la motivazione dell'impugnata sentenza soddisfa i canoni di giudizio fin qui enunciati, sviluppando argomenti logici e giungendo a una conclusione immune da erronea interpretazione della legge penale. [OSCURATO:PERSONA] di Lecco ha infatti escluso la condanna dell'imputato sulla base della «inoffensività in concreto della condotta giudicata» e ha ritenuto che il precedente penale, «per la sua unicità» e «distanza nel tempo rispetto al fatto oggi giudicato», non ha consentito di affermare che il comportamento dell'imputato fosse abituale ai sensi e per gli effetti dell'art. 131-bis cod. pen. In tal modo, la pronuncia in esame appare coerente con la ratio di tale norma, sulla quale le S. U. son tornate di recente a riflettere, ribadendo che «la particolare tenuità dell'offesa, desunta dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, e non abitualità del comportamento, costituiscono i parametri fondamentali ai quali il giudizio discrezionale dell'autorità giudiziaria deve fare riferimento al fine di ritenere applicabile o meno al caso concreto la causa di non punibilità in esame» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, punto 3 del cons. in diritto; in precedenza, sempre a proposito della ratio che ha ispirato l'introduzione dell'art. 131-bis cod. pen., v. la già citata Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj). La «inoffensività in concreto della condotta giudicata», di cui scrive il Tribunale, lungi dal presupporre un giudizio di inoffensività tout court, e cioè astratto, della condotta descritta in motivazione è, invece, una valutazione che vuol radicarsi nella concretezza del fatto oggetto del giudizio. E, rispetto a tale concretezza, il Giudice ha ritenuto che la condotta dell'imputato non fosse abituale, prospettando ragionevoli argomenti a supporto di tale suo discrezionale giudizio. Ciò che rende compatibile la decisione impugnata sia con lo spirito della novella legislativa che ha introdotto l'art. 131-bis cod. pen. sia con la lettura di recente fornitane dalle Sezioni Unite («il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen.[...] non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa»: Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, p. 12, già citata, cors.nostri). 3. A parere di questo Collegio, l'impugnata sentenza è dunque immune da censure e il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricor
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