CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30943/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3501-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma , viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , piazzale Clodio n. 56, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difendeunitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata e difesa ut supra; Oggetto Lavoro pubblico Regione Valle d’Aosta anzianità docenti precari titolo abilitante R.G.N.3501/2022 Cron. Rep. Ud.17/10/2023 CC -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 428/2021della Corted’appello di Torino , depositata il 27/07/2021r.g.n. 151/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Torinoha accolto parzialmente il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta avverso la sentenza con cui era stata condannata a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] –docente alle dipendenze della Regione in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato –le differenze retributive spettanti per effetto della progressione stipendiale stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria, riformando la decisione del giudice di prima istanza unicamente nella parte in cui aveva riconosciuto alla docente anche le differenzeretributive maturate nel periodo successivo all’immissione in ruolo, durante il periodo di prova; 2. nei limiti di rilevanza nella presente sede, la Corte territoriale, premesso che al personale scolastico ha richiamato i principi sul divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE, siccome interpretati anche da questa Corte con specifico riferimento al settore scolastico, per concludere che non ricorrevanoprofili distintivi, per contenuto e livello qualitativo o funzione, tra la prestazione resa dai docenti supplenti e quelli assunti a tempo indeterminato, aggiungendo che la mancanza del titolo di abilitazione e l’espletamento di supplenze brevi non potevano assurgere ad element i idoneia delineare caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, tali da legittimare la disparità di trattamento, rimanendo identiche le attività, con o senza abilitazione, per contenuto e modalità di svolgimento, rispetto a quelle espletate dal personale in ruolo; 2.1. quanto alle modalità di calcolo dei periodi di servizio rilevanti ai fini della maturazione della progressione stipendiale per anzianità, i giudici torinesi, rivedendo il proprio orientamento, hanno attribuito rilievo alla stretta proporzionalità tra l’anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, sì da accantonare il criterio dei “180 giorni” (di cui all’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, previsto per la diversa situazione della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo) per valorizzare invece il criterio della prestazione effettiva, con conseguente computo dei periodi lavorati nei termini sopra specificati; 2.2. quanto, invece, al motivo di appello relativo al riconoscimento alla Scalise delle differenze retributive maturate durante il periodo di prova, la Corte di merito ha reputato fondata la censura, sul rilievo che la causa petendi della domanda di condanna avanzata dalla docente era rappresentata dalla disparità di trattamento tra docente precario e docente a tempo indeterminato in violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro, cit., mentre il periodo di prova, ai sensi degli artt. 437 ss. del d.lgs. n.297 del 1994, inizia a decorrere dall’immissione in ruolo e presuppone l’esistenza del contratto a tempo indeterminato, circostanza che rende inapplicabile l’invocata normativa e u rounitaria , restando preclusa l’eventuale modifica della causa petendi originariamente prospettata; 3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta per due motivi, cui resiste la Scalise concontroricorso, proponendo a suavolta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo , al quale oppone difese la Regione con controricorso;4. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ritenuto che: 1. con il primo motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente principale deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297del 1994, nonché della clausola 4, [OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva CE 70/1999, con riferimento ai periodi di servizio prestati in assenza di valido titolo di idoneità all’insegnamento, tali da escludere la paventata discriminazione e giustificare la diversità di trattamento; in particolare, l a censura è sviluppata sostenendo che l’ odiern a controricorrente aveva prestato s upplenze su class i di concorso senza il relativo titolo di abilitazione, così da trovarsi in una situazione non comparabile rispetto a quella dei docenti di ruolo, necessariamente muniti di titolo e dunque differenziati sotto il profilo delle condizioni di formazione; 1.1. il motivo è infondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672), cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendonela motivazione, qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 1.2. in sintesi, questa Corte ha già ritenuto che nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558); 1.3. alla medesima conclusione occorre pervenire anche in riferimento alla specifica questione concernente la valenza del titolo abilitante, addotto dalla Regione quale elemento oggettivo che giustificherebbe la diversità di trattamento, dal momento cheper il computo de ll’anzianità di servizio a fini retributivi (divergente dalla diversa situazione della ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo) ciò che rileva, sul piano comparativo, è la sostanziale identità della mansione svolta, che non può essere ritenuta differente per la sola circostanza della precarietà, per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra molte, Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C ‑ 302/11- C ‑ 305/11, Valenza, in particolare punto 51 ) , considerato che, come ampiamente illustrato nel richiamato precedente di questa S.C., il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo non possono che essere tra loro accomunati; ne consegue l’impossibilità che, «nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragione oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l’incremento dell’apporto della prestazione derivante dal maturare dell’esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l’organizzazione (su un tale fondamento degli istituti dell’anzianità a fini retributivi, v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7379; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095)» (Cass. Sez. L, n. 8672 del 2023, cit.);2.con il secondo motivo, pure prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente principale deduce la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4, [OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva CE 70/1999, con riferimento alla non comparabilità dei periodi di servizio prestati su supplenze saltuarie; 2.1. il motivo è infondato, in quanto, in coerenza con l’assunto sviluppato in riferimento al primo motivo, l’elemento distintivo, che vale a giustificare il diverso trattamento, non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, bensì unicamente nelle caratteristiche e qualità della prestazione, rispetto alla quale non può che predicarsi l a completa assimilazione (e conseguente comparabilità) fra supplenti e docenti di ruolo, come già ritenuto nel richiamato precedente; ne consegue che, correttamente, la Corte torinese ha valorizzato il periodo di effettivo servizio per il computo dell’anzianità di servizio ai fini retributivi del docente precario, questione –come più volte ripetuto –del tutto diversa da quella della ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo; 3. con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa della clausola 4, [OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva CE 70/1999, nella parte in cui non è stata accertata la disparità di trattamento della docente nel corso dell’anno di prova, per la quale, alla medesima, sottoposta ancora alla condizione del superamento della prova e quindi retribuita con la paga base, non è stata riconosciuta la retribuzione legata all’anzianità di servizio maturata con tutti i periodi a tempo determinato lavorati;3.1. il motivo è infondato in quanto, come già ritenuto dalla Corte d’appello, la disciplina eurounitaria trova applicazione unicamente nell’ipotesi di lamentate discriminazioni fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, mentre, nella specie, con il controricorso incidentale si intende far vale la disparità di trattamento subita dal docente, anche nel corso dell’anno di prova, rispetto a docenti a tempo indeterminato confermati dopo l’anno di prova (p. 29 ricorso incidentale), sicché, a ben vedere, si intende far valere una discriminazione fra categorie di lavoratori assunti a tempo indeterminato –tale dovendo reputarsi anche il docente immesso in ruolo durante il periodo di prova– discriminazione che non può trovare tutela nell’invocata clausola 4 dell’Accordo quadro cit., che si applica all’insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro e non già a lavoratori assunti sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (in tal senso, di recente, Corte di giustizia UE 3 giugno 2021, C ‑ 942/19, [OSCURATO:PERSONA] de Salud, pp. 32-37); 4. vanno dunque respinti sia il ricorso principale che quello incidentale; 5. la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di litefra le parti; 6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q