CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 ottobre 1953
Cassazione n. 40479/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1953 avverso l'ordinanza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ingiusta detenzione subita dal 5/03/2013 al 17/06/2013, condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze e al pagamento della somma di euro 21.360,00 oltre alle spese processuali. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata per contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta assenza del contributo causale alla restrizione. L'Avvocatura Generale dello Stato sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nell'escludere il contributo colposo dell'indagato in presenza di pregressi elementi, seppure indiziari, nei quali il giudice per le indagini preliminari aveva identificato un precedente specifico (molestie) risalente nel tempo, seppure non sfociato in un procedimento penale. Si tratterebbe, in particolare, del dato risultante da un'informativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Tarquinia del 26/11/2002 da cui risultavano vari interventi presso l'abitazione del Sabbatini a causa delle frequenti liti con la convivente [OSCURATO:PERSONA], la quale lo accusava di avere un rapporto morboso con le due figlie, che le avrebbero visto nudo più volte. Secondo il Ministero ricorrente, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove la Corte territoriale ha accolto l'istanza riparatoria pur avendo l'autorità procedente rinvenuto una precedente denuncia per un reato della stessa indole di quello per cui stava indagando. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso è infondato. 6.1. Secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, la privazione della _.( 2 libertà personale aveva avuto origine da un'erronea valutazione delle j dichiarazioni rese dalla persona offesa, che il giudice penale ha definitivamente ritenuto non attendibile. 6.2. I giudici della riparazione hanno, quindi, considerato che il giudice per le indagini preliminari avesse fondato l'applicazione della misura cautelare esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, mediate da soggetti che ne avevano raccolto le confidenze, mentre non risultava accertato alcun seguito in merito alle dichiarazioni della Villani risalenti nel tempo. 7. Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, dunque, non è rilevabile alcuna contraddittorietà del ragionamento del giudice della riparazione, che ha logicamente escluso che l'istante avesse concorso con la sua condotta, in alcun caso accertata sia pure a livello indiziario, all'adozione della misura cautelare. Occorre, in proposito, ricordare che il vizio di contraddittorietà della motivazione deve essere interno al percorso giustificativo della decisione e ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento, ovvero si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); deve, dunque, escludersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione possa avere come termini di raffronto il provvedimento e i dati istruttori sulla base della loro asserita erronea interpretazione. 8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali. Segue, altresì, la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mille oltre accessori come per legge. Così deciso i