CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39595/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del GUP di Fermo che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di varie condotte delittuose quali furto con strappo, estorsione e rapina aggravata in danno di diverse persone offese ed in un ristretto arco di tempo per cui, ritenute la continuazione tra i diversi episodi e le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Medes lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. ed al principio del "ragionevole dubbio" e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ai capi e), f), g) e h): rileva che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver riconosciuto il Medles nelle foto che gli erano state sottoposte a giorni di distanza dalla prima ricognizione fotografica in cui aveva invece mostrato incertezza indicando anzi un soggetto diverso, circostanza di cui i giudici di merito non hanno tenuto conto, con conseguente violazione del principio stigmatizzato dall'art. 533 cod. proc. pen.; aggiunge che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, le incertezze comunque manifestate dalla persona offesa non potevano ritenersi superate da elementi esterni di riscontro come la descrizione dell'aggressore fornita dalla vittima e non corrispondente a quella del ricorrente ed a quella fornita dalle altre persone offese; 2.2 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. in relazione al capo I) e vizio di motivazione: rileva come la sentenza impugnata non si sia conformata alle linee interpretative dettate dalla giurisprudenza della S.C. quanto alla valutazione della idoneità della minaccia a determinare la coercizione della volontà della vittima in relazione all'episodio di cui al capo I); evidenzia il vizio di motivazione sul punto avendo la Corte omesso di confrontarsi con gli argomenti sviluppati dalla difesa che aveva sottolineato sia il contesto spaziotemporale in cui era accaduto l'episodio che la personalità e l'atteggiamento serbato dalla presunta vittima 2.3 difetto di motivazione quanto al capo o) ed in relazione al requisito della violenza fisica e/o della coercizione psicologica della vittima: rileva che la Corte di Appello ha omesso di confrontarsi con le considerazioni difensive sviluppate con l'atto di appello circa la implausibilità della ricostruzione operata dalla vittima che non ha riportato alcuna conseguenza fisica da quella che, secondo l'accusa, sarebbe stata la condotta descritta nella imputazione e recepita nella sentenza impugnata; 2.4 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56, 628 cod. pen. quanto alla qualificazione del fatto e travisamento della prova: segnala che, anche a voler ricondurre l'episodio nel paradigma delineato dall'art. 628 comma 2 cod. pen., la qualificazione in termini di delitto consumato anziché meramente tentato si fonda sull'utilizzo di una informazione in realtà non esistente nel materiale probatorio e rappresentata dalla circostanza secondo cui dal portafogli della vittima sarebbe stato sottratto denaro contante, elemento fattuale in realtà non risultante dagli atti e che, tuttavia, è stato tale da aver viziato la decisione; richiama, a tal fine, il racconto della vittima da cui, secondo la prospettiva difensiva, emergerebbe che costui non aveva mai perso contatto con i beni di sua proprietà; 3. Il ricorso è inammissibile. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello ed ai quali la Corte d'Appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). 3.1 Il primo motivo del ricorso replica infatti le considerazioni difensive sviluppate nel primo motivo di appello e compiutamente vagliate dalla Corte territoriale che non ha mancato, in via di premessa generale, di evidenziare la "serialità" dei diversi episodi (o della maggior parte di essi) con conseguente reciproca integrazione degli elementi di prova forniti dalle varie vittime per la identificazione dei loro protagonisti. Quanto, in particolare, all'episodio che aveva visto come vittima il Paniccià, la Corte ha evidenziato che il riconoscimento operato nella seconda occasione, a distanza di pochi giorni, doveva ritenersi pienamente affidabile in considerazione del non breve lasso di tempo nel quale la persona offesa era rimasta in contatto con il suo aggressore motivando, inoltre, in termini non manifestamente illogici o in diretta contraddizione con elementi fattuali acquisiti al processo, sulla solo apparente discrasia concernente la descrizione dell'abbigliamento. I giudici di appello, invero, hanno tuttavia fondato il loro convincimento anche sulla congruenza tra il riconoscimento operato dal Paniccià e le immagini del filmato estratto dal circuito di videosorveglianza che avevano attestato la presenza sul posto del Mendes proprio in corrispondenza dell'orario in cui era stata consumata la azione predatoria. La Corte di Appello non ha inoltre mancato di prendere in esame l'esito assolutorio con cui si era conclusa la diversa vicenda cui ha fatto cenno la difesa, rilevando tuttavia la sua eccentricità rispetto a quella in esame; ha sottolineato come la assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta in quanto l'imputato era stato riconosciuto da una soltanto delle quattro persone presenti laddove, nel caso di specie, e per quanto riguarda l'odierno ricorrente, oltre al riconoscimento operato dalla vittima, era stato possibile acquisire ulteriori elementi di riscontro quali la "compatibilità", con quelli utilizzati dai rapinatori, degli indumenti ed anche del mezzo che era stato rinvenuto nella disponibilità del coimputato anch'egli riconosciuto dal Guadagnino come uno dei due rapinatori che gli si erano avvicinati. In tal modo, i giudici di merito hanno esaustivamente motivato circa la affidabilità del riconoscimento operato dalla vittima in quanto, per l'appunto, corroborato e riscontrato da elementi di riscontro esterni di cui, peraltro, il ricorso non si occupa minimamente finendo in tal modo per articolare censure attinenti la valutazione delle prove e non già la congruità e la logicità della motivazione. D'altra parte, è pacifico che non sono consentite, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., _3 Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile). In particolare, le doglianze avanzate "sub specie" di violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). 3.2 Quanto all'episodio di cui al capo l), in danno di tale [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di appello erano state articolate censure anche in questo caso analoghe a quelle replicate in questa sede che, tuttavia, la Corte di Appello ha vagliato e motivatamente respinto sulla scorta del consolidato orientamento più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, ai fini della integrazione del delitto di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso ovvero che il male minacciato sia di consistenza tale da porre la vittima in una situazione di assoluta sudditanza rispetto alla richiesta dell'agente essendo invece sufficiente che, nella situazione data, la persona offesa sia stata posta nella alternativa di aderire a quanto preteso ovvero subire il disagio prospettato (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 19.6.2012 n. 36.698, D'Andrea; Cass. Pen., 2, 18.11.2015 n. 2.702, Nuti; Cass. Pen., 2, 16.6.2004 n. 37.526, Giorgetti ed altro). 3.3 Le censure articolate con il terzo ed il quarto motivo replicano, a loro volta, il quinto ed il sesto motivo di appello cui la Corte, anche in tal caso, ha fornito una risposta adeguata in punto di fatto come, in realtà, in punto di fatto sono le considerazioni reiterate in questa sede con riguardo alla dedotta "implausibilità" della ricostruzione dell'episodio che i giudici di secondo grado hanno invece compiutamente ed esaustivamente operato facendo riferimento non soltanto alle parole della persona offesa ma anche alla versione fornita dal teste oculare che, avendo assistito all'episodio, aveva reso dichiarazioni sovrapponibili a quelle del Salvatori e sulla scorta delle quali era intervenuta la qualificazione della vicenda in termini di rapina impropria consumata piuttosto che di furto ovvero, in alternativa, di rapina impropria tentata; a detta soluzione i giudici di merito sono pervenuti in forza e sulla scorta di una corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.305, Moretti, resa in un caso nel quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato; conf., Cass. Pen., 2, 22.10.2013 n. 5.512, Barbato che, in forza del medesimo principio, ha ritenuto consumata la rapina in banca commessa dall'imputato, che, dopo essersi impossessato del denaro, veniva bloccato all'interno dell'istituto dal sistema girevole di accesso e successivamente immobilizzato da una guardia giurata; cfr., ancora, Cass. Pen., 2. 20.11.2012 n. 5.663, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35.006, Pistola; Cass. Pen., 1, 11.2.2010 n. 8.073, Pallotta; Cass. Pen., 4, 6.2.2003 n. 20.031, Fusi). Quanto al pur dedotto "travisamento", è sufficiente rilevare che la contestazione mossa al Medes è quella di essersi impossessato, con violenza, del portafogli e delle chiavi della autovettura dello Sgariglia senza alcun cenno al denaro cui, infatti, né il Tribunale e nemmeno la Corte di Appello hanno fatto riferimento per ritenere integrata la ipotesi di reato contestata. Ed è che, perché possa ritenersi il vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore del