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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1973

ECLI:EU:C:1973:29
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0051

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 14 MARZO 1973 (

1 )

[OSCURATO:PERSONA]

, I — Gli antefatti La sig.ra Noé, assunta dal [OSCURATO:PERSONA] europeo come ausiliaria nel febbraio 1963, veniva nominata in ruolo come segretaria stenodattilografa di grado C 3 alcuni mesi dopo.

Per tre anni pare che il suo rendimento sia stato soddisfacente, tanto che il 17 novembre 1966 venne promossa al grado C

2. Dal 1967 però le sue assenze per malattia divennero sempre più frequenti, e l'inattività della ricorrente si protrasse per oltre trenta mesi complessivi.

Il 4 agosto 1969, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] decideva di sottoporre il caso alla commissione di invalidità che avrebbe dovuto pronunciarsi sulle condizioni di salute della dipendente e quindi stabilire se essa era in grado o meno di svolgere il proprio lavoro.

La commissione ritenne che l'affezione osteoarticolare da cui era affetta la Noé, se non sopraggiungevano complicazioni, non era tale da giustificare un collocamento a riposo per invalidità; il 29 dicembre 1969 la commissione, della quale faceva parte anche il medico designato dalla ricorrente, stabiliva all'unanimità che la Noé non era colpita da invalidità permanente che le impedisse di svolgere le sue mansioni di stenodattilografa.

Sentito il responso, l'amministrazione scriveva alla Noè il 26 gennaio 1970, invitandola a riprendere il servizio.

L'interessata si rifiutava; ritenendo erroneo il giudizio della commissione di invalidità, chiedeva di esser sottoposta alla diagnosi presso una clinica universitaria tedesca. [OSCURATO:PERSONA] non aderiva alla richiesta e ordinava alla Noè di riprésentarsi in ufficio entro il 2 febbraio 1970; se entro questa data essa non avesse ripreso il servizio, sarebbe stata ritenuta assente ingiustificata e come tale passibile delle sanzioni previste dall'art. 60 dello statuto, che prevede in questi casi la perdita dello stipendio.

L'intimazione rimaneva lettera morta.

L'interessata ribadiva di non essere in grado di lavorare e, il 2 febbraio inviava al [OSCURATO:PERSONA] un certificato medico del proprio sanitario, il dr.

Marx-Molitor, che dichiarava che la sua paziente non era in grado di riprendere il servizio.

L'amministrazione, per cui faceva fede anzitutto il parere della commissione d'invalidità, ignorava il nuovo certificato medico e comunicava all'interessata che non avrebbe tenuto conto nemmeno di ulteriori certificati relativi alla stessa malattia.

Se, inoltre, la Noè non avesse ripreso il servizio entro il 26 febbraio, da quel giorno non le sarebbe più stato versato lo stipendio.

Il 26 febbraio la Noè — da Colonia — inviava un certificato firmato da un certo dr.

Remmlinger, che le prescriveva 15 giorni di riposo per influenza.

Per questo motivo essa chiedeva di poter rimanere a Colonia fino alla guarigione.

L'autorizzazione veniva negata, anzi la dipendente veniva invitata a rientrare a Lussemburgo.

Comunque, durante il periodo di assenza per attacco influenzale, la sospensione dello stipendio non sarebbe stata ancora effettuata.

Il 16 marzo, scaduto il periodo fissato dal dr.

Remmlinger, la Noè dichiarava che appena possibile avrebbe ripreso il servizio, ma l'assenza si prolungò.

Il dr.

Dennewald, consulente sanitario del [OSCURATO:PERSONA] europeo, invitava il direttore del servizio sanitario della città di Colonia ad effettuare una visita di controllo, ma da Colonia veniva risposto che la paziente era rientrata a Lussemburgo prima della data fissata per la visi-ria medica.

Nonostante il ritorno a Lussemburgo, la Noé non riprendeva il servizio.

Essa si presentava al consulente sanitario del [OSCURATO:PERSONA] per una visita di controllo il 16 aprile 1970: dalla visita risultava che la guarigione non era completa, ma in ogni caso dal 1 o maggio la Noè sarebbe stata in grado si svolgere un lavoro leggero, non troppo faticoso.

Il primo giorno lavorativo successivo al 1 o maggio, cioè il 4 maggio, la Noè riprendeva servizio, ma il giorno successivo essa si assentava nuovamente senza dare notizie di sé.

Il 15 maggio l'amministrazione chiedeva invano spiegazioni.

Solo il 7 giugno, in risposta ad una nuova intimazione di riprendere il lavoro, l'interessata dichiarava di non essere in grado di svolgere nemmeno un lavoro leggero.

Inoltre essa chiedeva un permesso di 4 giorni per potersi recare a Colonia a consultare uno specialista.

Con lettera 18 giugno 1970, il direttore generale dell'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo comunicava alla Noé che la sua richiesta era stata respinta e i quattro giorni dall'8 al 12 giugno sarebbero stati automaticamente detratti dalle ferie annuali, usufruite quindi per intero dal 13 giugno; dal 15 giugno e per tutta la durata dell'assenza lo stipendio non sarebbe più stato versato.

Prima che tale lettera le venisse recapitata, la ricorrente era partita da Lussemburgo, ma non per Colonia, ove aveva dichiarato di volersi recare, bensì per la Spagna.

Essa abitava presso parenti nelle vicinanze di Madrid e il 16 giugno la cognata — da Madrid — informava il [OSCURATO:PERSONA] che la sig.ra Noé, nuovamente ammalata, ora si trattava di crisi depressive, sarebbe rimasta presso i parenti sino al completo ristabilimento.

Dopo questa comunicazione l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], con telegramma del 22 giugno, invitava la Noé a tornare al Lussemburgo per una visita di controllo.

Invece di tornare a Lussemburgo, l'interessata proponeva di farsi esaminare dal medico di fiducia dell'ambasciata tedesca a Madrid.

Il 9 luglio il [OSCURATO:PERSONA] confermava che la Noè era considerata assente ingiustificata, a norma dell'art. 60 dello statuto e quindi lo stipendio non le sarebbe più stato versato finché la sua posizione non fosse stata chiarita, conformemente a quanto aveva preannunciato il direttore generale dell'amministrazione.

Da questo momento l'amministrazione assumeva un atteggiamento rigido: né i reclami della Noé, né le sue richieste di versamento dello stipendio, né i certificati medici spediti successivamente riuscirono a mutare la linea di condotta dell' amministrazione.

Solo nell'autunno successivo la Noé, tornata a Lussemburgo, acconsentiva a sottoporsi ad una visita medica effettuata dal dr.

Dennewald.

Consultato un collega, il consulente sanitario giungeva alla conclusione che l'interessata era affetta di un'invalidità parziale del 30 % ed era in grado di eseguire leggeri, lavori d'ufficio.

La nuova diagnosi confermava sostanzialmente la precedente; persistendo perciò nel proprio atteggiamento, il 18 novembre l'amministrazione avvertiva per iscritto l'interessata che la sua situazione continuava ad essere irregolare e lo stipendio sarebbe rimasto in sospeso sino alla ripresa del servizio. [OSCURATO:PERSONA] rifiutava anche questa volta di tornare al lavoro, giacché era convinta di non essere in grado di svolgere alcuna attività professionale.

Tale affermazione veniva corroborata da due certificati medici inviati al [OSCURATO:PERSONA] il 3 febbraio 1971: uno era datato 12 dicembre 1970, striato dal dr.

Collier, che dichiarava la paziente inabile al. lavoro a tempo indeterminato; il secondo, firmato dal dr.

Schumacher, del 6 gennaio 1971, che dichiarava un'incapacità lavorativa del 60 %.

Dal parere della commissione d'invalidità — riunitasi nel 1969 — era dunque trascorso più di un anno.

L'amministrazione e la Noé, solidamente arroccati nelle loro posizioni, erano in chiara posizione di stallo.

Si doveva trovare la mossa chiave per un brillante finale.

Il direttore generale dell'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] decise di deferire il caso per la seconda volta alla commissione d'invalidità, che avrebbe dovuto pronunciarsi in base ai due ultimi certificati medici prodotti.

La procedura ebbe inizio l'11 febbraio 1971: dopo alcune difficoltà sulla designazione dei membri della commissione, il 6 settembre 1971 veniva emanato un giudizio basato sui risultati di un esame clinico e sui documenti medici inclusi nel fascicolo: la Noé era affetta da invalidità totale e permanente.

Con decisione del 17 settembre, conforme al parere della commissione d'invalidità, la Noé veniva collocata a riposo con effetto dal 1 o ottobre 1971, cioè dal primo giorno utile del mese successivo alla constatazione dell'invalidità, come prescrive l'art. 14 dell'allegato VIII dello statuto.

La decisione veniva notificata alla ricorrente l'11 ottobre e l'amministrazione precisava nel contempo che le sarebbero stati versati gli stipendi dal 6 settembre 1971, data in cui la commissione d'invalidità si era pronunciata, fino al 1 o ottobre successivo, data del collocamento a riposo. [OSCURATO:PERSONA] veniva inoltre comunicato che, a norma dell'art. 8 dell'allegato II dello statuto, avrebbe dovuto accollarsi la differenza tra gli onorari del dr.

Schumacher (medico di Colonia designato dalla Noè come membro della commissione d'invalidità) e gli onorari degli altri due medici lussemburghesi che componevano la commissione.

Con lettera del 22 ottobre 1971, l'amministrazione riconosceva che, per il versamento dello stipendio, la situazione della ricorrente doveva considerarsi regolarizzata retroattivamente dal 12 dicembre 1970, data in cui era stata dichiarata totalmente inabile al lavoro dal dr.

Collier, con un certificato che l'amministrazione non aveva contestato.

In sostanza la Noè non ha percepito stipendio soltanto nel periodo 15 giugno — 12 dicembre 1970.

Tuttavia essa non intendeva accettare questa sanzione e con un reclamo del 7 dicembre 1971 chiedeva al direttore generale dell'amministrazione: — il versamento dello stipendio non percepito, — il rimborso delle spese sanitarie sostenute nel periodo in questione, — l'addebito all'amministrazione di tutte le spese relative agli onorari del dr.

Schumacher.

Tutte le richieste venivano respinte dal direttore generale dell'amministrazione con lettera del 7 gennaio 1972.

Il 23 marzo, vale a dire meno di tre mesi dopo, l'avvocato della Noè scriveva al direttore generale, pregandolo di modificare la propria decisione sulle richieste della cliente concernenti il versamento dello stipendio e il rimborso delle spese di malattia.

Anzi, l'amministrazione avrebbe dovuto addirittura intervenire con un sussidio, poiché il costo delle cure era stato molto superiore alle possibilità finanziarie della paziente.

Il direttore generale dell'amministrazione rispondeva il 19 maggio, obiettando che non vi era alcun motivo per modificare il provvedimento adottato nei confronti della Noè il 7 gennaio; inoltre sottolineava che la decisione di sospendere il versamento dello stipendio era del 18 giugno 1970.

II — [OSCURATO:PERSONA] ricorso del 17 luglio 1972 distinguo quattro categorie di domande: — quelle tendenti a far riconoscere il buon diritto allo stipendio nel periodo 15 giugno — 12 dicembre 1970; — quelle tendenti a far riconoscere il buon diritto al rimborso delle spese mediche sostenute nello stesso periodo; — quelle tendenti а far sancire una violazione dell'art. 76 dello statuto, che impone all'amministrazione l'obbligo di aiutare i dipendenti in condizioni precarie, specie se per causa di malattie gravi o prolungate; — quelle tendenti ad addebitare all'amministrazione tutti gli onorari del dr.

Schumacher, alle quali però la parte ha rinunciato in corso di causa.

1. Versamento dello stipendio relativo al periodo 15 giugno — 12 dicembre 1970 Il problema riguarda in questo caso soprattutto la ricevibilità.

La ricorrente afferma che la lettera del direttore generale dell'amministrazione del 18 giugno 1970 ha essenzialmente carattere informativo, cioè non costituisce un atto lesivo ai sensi dello statuto.

Nella lettera non sono indicati i motivi per cui è stato sospeso il versamento dello stipendio, inoltre l'atto sarebbe stato adottato da un'autorità incompetente, giacché il regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] ha conferito al direttore generale dell'amministrazione competenze puramente amministrative che non consentono di prendere una decisione di tal gravità, sia per natura che per conseguenze, giacché il dipendente non percepisce più stipendio.

Infine la notifica per mezzo di lettera semplice — e non mediante raccomandata con ricevuta di ritorno — sarebbe irregolare.

L'amministrazione ribatte invece che si trattava di una vera decisione, motivata in quanto menzionava i fatti per cui si era deciso di sospendere il versamento dello stipendio.

D'altra parte l'art. 60 dello statuto collega automaticamente questa conseguenza all'assenza ingiustificata del dipendente e nella fattispecie la Noé si era volontariamente astenuta dalla ripresa del servizio.

Il direttore generale aveva semplicemente rilevato l'assenza, senza commettere alcun abuso di competenza; infine per la comunicazione di una decisione adottata a norma dell' art. 60 non è prescritta alcuna particolare formalità.

Negli argomenti della ricorrente non vi è una chiara distinzione tra ricevibilità e merito: — anzitutto vediamo la natura della lettera del 18 giugno 1970.

Se è un atto lesivo — e non è stato tempestivamente impugnato — è divenuto esecutivo e quindi si devono respingere tutte le domande relative.

Se invece la lettera ha semplice carattere informativo, è un atto preliminare, non ha fatto scattare il termine di impugnazione, ma allora resta da vedere qual è l'atto che ha effettivamente bloccato il versamento dello stipendio: è stata la lettera del direttore generale del 22 ottobre 1971, che, disponendo che lo stipendio fosse nuovamente versato, ma solo dal 12 dicembre 1970, ha confermato gli effetti della sospensione 15 giugno — 12 dicembre, oppure l'atto sostanziale è costituito dal rifiuto del 7 dicembre 1971? — altro punto riguardante la ricevibilità sono le condizioni di notifica. — la questione sulla competenza del direttore generale ad adottare la decisione e la presunta motivazione difettosa o carente sono invece elementi che potrebbero influire sulla legittimità della decisione, quindi il loro esame è subordinato alla soluzione del problema di ricevibilità.

La lettera del direttore generale contiene elementi lesivi per la ricorrente e può quindi costituire un atto impugnabile ai sensi della vostra giurisprudenza? L'aspetto formale dell'atto è irrilevante sotto questo profilo, se ne devono analizzare il contenuto oggettivo e gli effetti pratici.

Nella sentenza dell'8 febbraio 1973 (causa 56-72 — Goeth) la Seconda Sezione ha affermato che «dichiarando nella nota che … l'indennità di espatrio … viene a cessare … il capo divisione ha infatti adottato, in termini chiari ed incondizionati, un provvedimento che reca pregiudizio alla ricorrente».

Non si tratta infatti di una semplice informazione, ma di una decisione che ha ripercussioni sullo stato giuridico del dipendente interessato.

Nella fattispecie i termini sono abbastanza «chiari ed incondizionati»: dopo aver ricordato che la Noé non aveva ottemperato all'invito dell'amministrazione di riprendere il servizio l'8 giugno 1970, si dichiara che i giorni dall'8 al 12 giugno, per i quali la ricorrente aveva chiesto un permesso, sarebbero stati defalcati dalle ferie annuali, che al 13 giugno sarebbero quindi state interamente usufruite.

Questo è un chiaro riferimento all'art. 60 dello statuto, in virtù del quale «ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato».

Nella frase successiva vi è il logico corollario del principio precedente, cioè «il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente», cioè per il periodo d'assenza irregolare che non può venir defalcato dalle ferie annuali.

Il direttore generale così conclude «Quindi da lunedi 15 giugno non Le sarà più versato stipendio fino alla ripresa del servizio».

Non si tratta di un avvertimento o di una messa in mora, ma di un vero e proprio provvedimento che si ripercuote sul diritto allo stipendio spettante in virtù dello stato giuridico della dipendente.

La decisione non era stata presa repentinamente, ma era stata preceduta da due inviti a ripresentarsi al lavoro, prima il 2, poi il 26 febbraio 1970.

In caso di mancata riassunzione del servizio si comminava la sospensione dello stipendio.

La lettera del 18 giugno per contro ha carattere di decisione: non ha importanza il fatto che non si faccia menzione e-splicita dell'art. 60 dello statuto, giacché è evidente che si intendeva applicare detta disposizione.

La decisione per di più è stata messa in atto, poiché gli stipendi non sono più stati versati.

L'amministrazione ha poi constatato con lettera del 9 luglio l'assenza ingiustificata della Noé, il che implicava la messa in atto delle misure preannunciate nella lettera del 18 giugno.

Per far scattare il termine di impugnazione è per di più necessaria una notifica regolare: la destinataria non contesta di aver ricevuto la lettera, in risposta alla quale faceva inviare vari reclami da Madrid.

La lettera non poteva venir fraintesa, né nel suo tenore, né nel suo contenuto.

L'art. 25 dello statuto stabilisce che «ogni decisione individuale … deve immediatamente venir comunicata per iscritto al funzionario interessato», ma questo non costituisce affatto una prescrizione formale essenziale, come l'invio dell'atto tramite raccomandata.

È giocoforza ammettere che l'interessata ha avuto notizia della decisione al massimo ai primi di luglio del 1970, ma il ricorso giurisdizionale è del 17 luglio 1972, quindi ha circa due anni di ritardo sul termine ordinario.

Né la lettera al direttore generale dell' amministrazione del 7 dicembre 1971, né tanto meno la lettera dell'avvocato del 23 marzo 1972 allo stesso direttore possono costituire reclami ai sensi dell'art. 90 dello statuto, quindi è esclusa ogni eventuale rimessione in termini dell'interessata.

È quindi innegabile che il ricorso è tardivo e perciò irricevibile.

2. Rimborso delle spese mediche La conclusione è diversa per quel che riguarda la domanda di rimborso delle spese mediche nel periodo in cui la Noé non ha percepito stipendio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il rimborso delle spese mediche sia un diritto inscindibile dal diritto allo stipendio, giacché l'assicurazione contro le malattie ha carattere contributivo.

L'art. 72 dello statuto stabilisce infatti che «il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del funzionario; la sua quota non può tuttavia superare il 2 % dello stipendio base».

Se quindi un dipendente, per effetto dell' art. 60 è privato dello stipendio, non sarà nemmeno possibile fargli versare i contributi assicurativi, quindi il dipendente cessa di essere affiliato al sistema previdenziale e — nel periodo di sospensione — non avrebbe più diritto al rimborso delle spese mediche.

La ricevibilità in questo caso è connessa al merito.

Accogliendo la tesi dell amministrazio-ne, la decisione del 18 giugno 1970 che ha sospeso il versamento dello stipendio, implicherebbe anche la fine dell'affiliazione al sistema previdenziale e — di conseguenza — la cessazione del diritto a prestazioni.

Poiché la decisione non è stata impugnata ed è divenuta esecutiva, la ricorrente non può ora avanzare pretese circa il rimborso delle spese di malattia sostenute in questo periodo.

Non mi pare però che questo atteggiamento si possa condividere: l'art. 60 non dispone expressis verbis che un dipendente assente ingiustificato non può nemmeno fruire delle prestazioni previdenziali.

L'art. 72, che disciplina tale garanzia, si limita a sancirne il principio e stabilisce che i dipendenti devono contribuire al fondo, ma nulla si dice circa le conseguenze di un'eventuale sospensione del versamento dello stipendio, per qualsiasi motivo.

La soluzione va ricercata nella disciplina previdenziale contro le malattie a favore dei dipendenti comunitari, elaborata di conserva dalle istituzioni, sentito il parere del comitato dello statuto, cui fa rinvio esplicito l'art. 72.

L'art. 3 di detta disciplina conferma il diritto alle prestazioni in vari casi in cui il dipendente non riscuote più stipendio: — in caso di disponibilità (art. 41 dello statuto) fino al momento delle dimissioni d'ufficio; — in caso di servizio militare obbligatorio (art. 42, 2 o comma, dello statuto) a favore delle persone a carico; — in caso di comando senza stipendio (art. 39 d) dello statuto) fino al momento delle dimissioni d'ufficio.

Analoga disciplina vale per il dipendente sospeso in attesa di procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti per gravi motivi.

È vero che in questo caso il dipendente ha diritto a riscuotere una parte dello stipendio.

Nelle ipotesi di cui sopra i contributi previdenziali si continuano a versare, salvo in caso di servizio militare.

L'unica eccezione è il dipendente in aspettativa per motivi personali (art. 40 dello statuto), che non deve più versare i contributi e che non ha più diritto a prestazioni in forza dell'art. 3 a) del regolamento interno.

Per contro detto regolamento interno non ha affatto previsto la situazione di cui all'art. 60 dello statuto.

L'ipotesi dovrebbe venir assimilata al caso di aspettativa, come vorrebbe il [OSCURATO:PERSONA]? Direi di no, un provvedimento di tale gravità da privare l'interessato di ogni tutela contro i rischi di malattia deve essere esplicitamente disciplinato e non può presumersi legittimo nel silenzio della legge.

La sola assenza ingiustificata non è una base sufficiente per una simile decisione: d'altronde la situazione è provvisoria e si risolve o con la ripresa del servizio, o con il licenziamento per motivi disciplinari o con le dimissioni accettate dall' amministrazione.

Anche se assente, il dipendente non perde il suo stato giuridico e la tesi del [OSCURATO:PERSONA] equivarrebbe ad annettere all'art. 60 una conseguenza che non si era voluto attribuirgli, cioè il mancato versamento dello stipendio sospende anche il diritto alle prestazioni previdenziali contro le malattie.

Il sistema è imperniato sul contributo finanziario degli affiliati, però l'impossibilità di effettuare trattenute se non è versato lo stipendio non mi pare un argomento atto a corroborare la pretesa di annullare radicalmente il diritto a prestazioni dei dipendenti.

La trattenuta è un sistema di rimborso e non può venir considerata come condizione essenziale per l'esercizio del diritto.

In questo caso spetta all'amministrazione avvertire il dipendente affinché continui a versare i contributi previdenziali durante la sua assenza, l'amministrazione può decidere di prelevarli globalmente sugli stipendi che saranno versati alla ripresa del servizio oppure, come soluzione estrema, ottenere il rimborso ricorrendo ai mezzi concessi dalla legge.

In ogni caso, il dipendente colpito dalle sanzioni dell'art. 60 dello statuto deve venire informato che i contributi previdenziali vanno versati anche durante l'assenza onde poter fruire del rimborso delle spese di malattia.

Ammetto che tale interpretazione è piuttosto liberale, ma è l'unica accettabile, specie dal momento che l'invalidità permanente dell'interessata è stata riconosciuta ed essa continua a fruire delle prestazioni previdenziali anche dopo il suo collocamento a riposo per invalidità, come dispone il n. 2 dell'art. 72 dello statuto.

Se siete d'accordo con me, ammetterete che la ricorrente chiede legittimamente il rimborso delle spese mediche sostenute tra il 15 giugno e il 12 dicembre 1970.

Con quale provvedimento questo rimborso le è stato negato? Non è stato con la lettera del 18 giugno 1970, come afferma l'amministrazione, né con la lettera del direttore generale dell'amministrazione del 22 ottobre 1971 che stabiliva che la Noé avrebbe nuovamente riscosso lo stipendio dal 12 dicembre 1970, documento che tace assolutamente sulle spese di malattia.

Solo nella lettera del 7 gennaio 1972 il direttore generale dell'amministrazione, dopo aver dichiarato che per il versamento dello stipendio sarebbe stato seguito il criterio già esposto nella lettera del 22 ottobre 1971, ha stabilito che le spese mediche sostenute dalla ricorrente dopo il 12 dicembre 1970 le sarebbero state «naturalmente» rimborsate per effetto della corresponsione dello stipendio, il che lascia comprendere con altrettanta naturalezza che quelle anteriori non sarebbero state rimborsate.

Questo elemento mette in luce il vincolo che l'amministrazione stabilisce tra il versamento dello stipendio e il diritto a fruire delle prestazioni previdenziali.

Per l'amministrazione questa costituisce la conferma pura e semplice di quanto era implicitamente, ma inevitabilmente, contenuto nella lettera del 18 giugno 1970 relativa allo stipendio.

Io sono di parere contrario.

Il 18 giugno 1971, in una lettera raccomandata, personale e riservata al presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, la ricorrente si lagnava della condotta tenuta dall'amministrazione nei suoi confronti e chiedeva l'intervento personale del presidente onde uscire da questa penosa situazione, cioè onde convincere l'amministrazione a riconoscere le decisioni dell' Ufficio federale tedesco delle assicurazioni a favore degli impiegati del 1 o ottobre 1969 e del 1 o marzo 1971 che stabilivano l'invalidità della ricorrente, di modo che le venisse versato lo stipendio per il periodo successivo al 15 giugno 1970 e le venissero rimborsate al più presto le spese mediche sostenute in questo periodo, giacché essa si trovava in ristrettezze economiche.

A questa lettera, che costituiva l'allegato V alla replica, facevano corona nove documenti (che in realtà sono stati dimenticati), tra cui una lettera del 25 gennaio 1971 della Cassa di malattia con cui si negava il rimborso delle spese mediche.

Il risultato fu che il 6 settembre 1971 la seconda commissione di invalidità dichiarò all'unanimità l'invalidità totale e permanente della Noè.

Si dovrebbe allora trarre la conclusione che — se non erano atti lesivi la decisione del 18 giugno 1970 e la lettera del 22 ottobre 1971 — è la decisione della Cassa di malattia che ha soppresso il diritto della ricorrente alle prestazioni previdenziali? Io esito a proporvi questa soluzione.

Tutto sommato non è necessario richiedere la produzione di questa lettera, poiché non la si può certo considerare una decisione ai sensi dell'art. 15 della disciplina previdenziale contro le malattie, che quindi può essere impugnata, mentre va considerata una semplice applicazione del principio: senza contributi non si ottengono prestazioni.

Ma ritorna cosi a galla il problema di merito.

In effetti la soluzione definitiva del problema della ricorrente si è avuta solo con la lettera del direttore generale dell'amministrazione del 7 gennaio 1972.

Il 23 marzo, il patrono della Noé chiedeva la modifica della decisione; pur se questo intervento non costituiva — a detta dello stesso avvocato — un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto, in base alla vostra giurisprudenza si può considerare tale.

Si voleva far abrogare la decisione e la richiesta era indirizzata all'autore del provvedimento.

Mi pare logico che un dipendente faccia redigere dal proprio avvocato un reclamo che costituisce il prologo di un ricorso.

Quindi il ricorso della Noè, che lo ha promosso entro i tre mesi dalla reiezione del reclamo da parte del direttore generale, mi pare ricevibile e fondato.

Il terzo punto è fondato sulla violazione dell'art. 76 che prevede aiuti ai dipendenti in ristrettezze economiche a seguito di malattie gravi o prolungate.

La disposizione non conferisce alcun diritto ai dipendenti.

La vostra sentenza del 16 giugno 1971 ( 63 — 65-70, Bode, Racc. 1971, pag. 555 ) stabilisce che le autorità comunitarie non sono soggette ad alcun vincolo sotto questo aspetto, ma hanno semplicemente la facoltà di venir incontro ai dipendenti se ciò è necessario.

Più che un potere discrezionale è una forma di assistenza, cioè spetta all'amministrazione stabilire se in una determinata situazione sia opportuno intervenire.

La Corte ha deciso che non si deve seguire un criterio automatico, ma ogni caso va considerato a sé stante.

Secondo questo criterio la censura va respinta.

La censura di violazione dell'art. 24, che prevede assistenza ai dipendenti esposti a minacce, oltraggi e ingiurie o altri pericoli a causa della loro attività esula completamente dal quadro della controversia.

Propongo perciò di dichiarare: — che la ricorrente ha diritto al rimborso delle spese mediche sostenute tra il 15 giugno e il 12 dicembre 1970; — di respingere ogni altra domanda; — di porre le spese a carico del [OSCURATO:PERSONA] europeo. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0051 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 14 MARZO 1973 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] , I — Gli antefatti La sig.ra Noé, assunta dal [OSCURATO:PERSONA] europeo come ausiliaria nel febbraio 1963, veniva nominata in ruolo come segretaria stenodattilografa di grado C 3 alcuni mesi dopo. Per tre anni pare che il suo rendimento sia stato soddisfacente, tanto che il 17 novembre 1966 venne promossa al grado C 2. Dal 1967 però le sue assenze per malattia divennero sempre più frequenti, e l'inattività della ricorrente si protrasse per oltre trenta mesi complessivi. Il 4 agosto 1969, il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] decideva di sottoporre il caso alla commissione di invalidità che avrebbe dovuto pronunciarsi sulle condizioni di salute della dipendente e quindi stabilire se essa era in grado o meno di svolgere il proprio lavoro. La commissione ritenne che l'affezione osteoarticolare da cui era affetta la Noé, se non sopraggiungevano complicazioni, non era tale da giustificare un collocamento a riposo per invalidità; il 29 dicembre 1969 la commissione, della quale faceva parte anche il medico designato dalla ricorrente, stabiliva all'unanimità che la Noé non era colpita da invalidità permanente che le impedisse di svolgere le sue mansioni di stenodattilografa. Sentito il responso, l'amministrazione scriveva alla Noè il 26 gennaio 1970, invitandola a riprendere il servizio. L'interessata si rifiutava; ritenendo erroneo il giudizio della commissione di invalidità, chiedeva di esser sottoposta alla diagnosi presso una clinica universitaria tedesca. [OSCURATO:PERSONA] non aderiva alla richiesta e ordinava alla Noè di riprésentarsi in ufficio entro il 2 febbraio 1970; se entro questa data essa non avesse ripreso il servizio, sarebbe stata ritenuta assente ingiustificata e come tale passibile delle sanzioni previste dall'art. 60 dello statuto, che prevede in questi casi la perdita dello stipendio. L'intimazione rimaneva lettera morta. L'interessata ribadiva di non essere in grado di lavorare e, il 2 febbraio inviava al [OSCURATO:PERSONA] un certificato medico del proprio sanitario, il dr. Marx-Molitor, che dichiarava che la sua paziente non era in grado di riprendere il servizio. L'amministrazione, per cui faceva fede anzitutto il parere della commissione d'invalidità, ignorava il nuovo certificato medico e comunicava all'interessata che non avrebbe tenuto conto nemmeno di ulteriori certificati relativi alla stessa malattia. Se, inoltre, la Noè non avesse ripreso il servizio entro il 26 febbraio, da quel giorno non le sarebbe più stato versato lo stipendio. Il 26 febbraio la Noè — da Colonia — inviava un certificato firmato da un certo dr. Remmlinger, che le prescriveva 15 giorni di riposo per influenza. Per questo motivo essa chiedeva di poter rimanere a Colonia fino alla guarigione. L'autorizzazione veniva negata, anzi la dipendente veniva invitata a rientrare a Lussemburgo. Comunque, durante il periodo di assenza per attacco influenzale, la sospensione dello stipendio non sarebbe stata ancora effettuata. Il 16 marzo, scaduto il periodo fissato dal dr. Remmlinger, la Noè dichiarava che appena possibile avrebbe ripreso il servizio, ma l'assenza si prolungò. Il dr. Dennewald, consulente sanitario del [OSCURATO:PERSONA] europeo, invitava il direttore del servizio sanitario della città di Colonia ad effettuare una visita di controllo, ma da Colonia veniva risposto che la paziente era rientrata a Lussemburgo prima della data fissata per la visi-ria medica. Nonostante il ritorno a Lussemburgo, la Noé non riprendeva il servizio. Essa si presentava al consulente sanitario del [OSCURATO:PERSONA] per una visita di controllo il 16 aprile 1970: dalla visita risultava che la guarigione non era completa, ma in ogni caso dal 1 o maggio la Noè sarebbe stata in grado si svolgere un lavoro leggero, non troppo faticoso. Il primo giorno lavorativo successivo al 1 o maggio, cioè il 4 maggio, la Noè riprendeva servizio, ma il giorno successivo essa si assentava nuovamente senza dare notizie di sé. Il 15 maggio l'amministrazione chiedeva invano spiegazioni. Solo il 7 giugno, in risposta ad una nuova intimazione di riprendere il lavoro, l'interessata dichiarava di non essere in grado di svolgere nemmeno un lavoro leggero. Inoltre essa chiedeva un permesso di 4 giorni per potersi recare a Colonia a consultare uno specialista. Con lettera 18 giugno 1970, il direttore generale dell'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo comunicava alla Noé che la sua richiesta era stata respinta e i quattro giorni dall'8 al 12 giugno sarebbero stati automaticamente detratti dalle ferie annuali, usufruite quindi per intero dal 13 giugno; dal 15 giugno e per tutta la durata dell'assenza lo stipendio non sarebbe più stato versato. Prima che tale lettera le venisse recapitata, la ricorrente era partita da Lussemburgo, ma non per Colonia, ove aveva dichiarato di volersi recare, bensì per la Spagna. Essa abitava presso parenti nelle vicinanze di Madrid e il 16 giugno la cognata — da Madrid — informava il [OSCURATO:PERSONA] che la sig.ra Noé, nuovamente ammalata, ora si trattava di crisi depressive, sarebbe rimasta presso i parenti sino al completo ristabilimento. Dopo questa comunicazione l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], con telegramma del 22 giugno, invitava la Noé a tornare al Lussemburgo per una visita di controllo. Invece di tornare a Lussemburgo, l'interessata proponeva di farsi esaminare dal medico di fiducia dell'ambasciata tedesca a Madrid. Il 9 luglio il [OSCURATO:PERSONA] confermava che la Noè era considerata assente ingiustificata, a norma dell'art. 60 dello statuto e quindi lo stipendio non le sarebbe più stato versato finché la sua posizione non fosse stata chiarita, conformemente a quanto aveva preannunciato il direttore generale dell'amministrazione. Da questo momento l'amministrazione assumeva un atteggiamento rigido: né i reclami della Noé, né le sue richieste di versamento dello stipendio, né i certificati medici spediti successivamente riuscirono a mutare la linea di condotta dell' amministrazione. Solo nell'autunno successivo la Noé, tornata a Lussemburgo, acconsentiva a sottoporsi ad una visita medica effettuata dal dr. Dennewald. Consultato un collega, il consulente sanitario giungeva alla conclusione che l'interessata era affetta di un'invalidità parziale del 30 % ed era in grado di eseguire leggeri, lavori d'ufficio. La nuova diagnosi confermava sostanzialmente la precedente; persistendo perciò nel proprio atteggiamento, il 18 novembre l'amministrazione avvertiva per iscritto l'interessata che la sua situazione continuava ad essere irregolare e lo stipendio sarebbe rimasto in sospeso sino alla ripresa del servizio. [OSCURATO:PERSONA] rifiutava anche questa volta di tornare al lavoro, giacché era convinta di non essere in grado di svolgere alcuna attività professionale. Tale affermazione veniva corroborata da due certificati medici inviati al [OSCURATO:PERSONA] il 3 febbraio 1971: uno era datato 12 dicembre 1970, striato dal dr. Collier, che dichiarava la paziente inabile al. lavoro a tempo indeterminato; il secondo, firmato dal dr. Schumacher, del 6 gennaio 1971, che dichiarava un'incapacità lavorativa del 60 %. Dal parere della commissione d'invalidità — riunitasi nel 1969 — era dunque trascorso più di un anno. L'amministrazione e la Noé, solidamente arroccati nelle loro posizioni, erano in chiara posizione di stallo. Si doveva trovare la mossa chiave per un brillante finale. Il direttore generale dell'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] decise di deferire il caso per la seconda volta alla commissione d'invalidità, che avrebbe dovuto pronunciarsi in base ai due ultimi certificati medici prodotti. La procedura ebbe inizio l'11 febbraio 1971: dopo alcune difficoltà sulla designazione dei membri della commissione, il 6 settembre 1971 veniva emanato un giudizio basato sui risultati di un esame clinico e sui documenti medici inclusi nel fascicolo: la Noé era affetta da invalidità totale e permanente. Con decisione del 17 settembre, conforme al parere della commissione d'invalidità, la Noé veniva collocata a riposo con effetto dal 1 o ottobre 1971, cioè dal primo giorno utile del mese successivo alla constatazione dell'invalidità, come prescrive l'art. 14 dell'allegato VIII dello statuto. La decisione veniva notificata alla ricorrente l'11 ottobre e l'amministrazione precisava nel contempo che le sarebbero stati versati gli stipendi dal 6 settembre 1971, data in cui la commissione d'invalidità si era pronunciata, fino al 1 o ottobre successivo, data del collocamento a riposo. [OSCURATO:PERSONA] veniva inoltre comunicato che, a norma dell'art. 8 dell'allegato II dello statuto, avrebbe dovuto accollarsi la differenza tra gli onorari del dr. Schumacher (medico di Colonia designato dalla Noè come membro della commissione d'invalidità) e gli onorari degli altri due medici lussemburghesi che componevano la commissione. Con lettera del 22 ottobre 1971, l'amministrazione riconosceva che, per il versamento dello stipendio, la situazione della ricorrente doveva considerarsi regolarizzata retroattivamente dal 12 dicembre 1970, data in cui era stata dichiarata totalmente inabile al lavoro dal dr. Collier, con un certificato che l'amministrazione non aveva contestato. In sostanza la Noè non ha percepito stipendio soltanto nel periodo 15 giugno — 12 dicembre 1970. Tuttavia essa non intendeva accettare questa sanzione e con un reclamo del 7 dicembre 1971 chiedeva al direttore generale dell'amministrazione: — il versamento dello stipendio non percepito, — il rimborso delle spese sanitarie sostenute nel periodo in questione, — l'addebito all'amministrazione di tutte le spese relative agli onorari del dr. Schumacher. Tutte le richieste venivano respinte dal direttore generale dell'amministrazione con lettera del 7 gennaio 1972. Il 23 marzo, vale a dire meno di tre mesi dopo, l'avvocato della Noè scriveva al direttore generale, pregandolo di modificare la propria decisione sulle richieste della cliente concernenti il versamento dello stipendio e il rimborso delle spese di malattia. Anzi, l'amministrazione avrebbe dovuto addirittura intervenire con un sussidio, poiché il costo delle cure era stato molto superiore alle possibilità finanziarie della paziente. Il direttore generale dell'amministrazione rispondeva il 19 maggio, obiettando che non vi era alcun motivo per modificare il provvedimento adottato nei confronti della Noè il 7 gennaio; inoltre sottolineava che la decisione di sospendere il versamento dello stipendio era del 18 giugno 1970. II — [OSCURATO:PERSONA] ricorso del 17 luglio 1972 distinguo quattro categorie di domande: — quelle tendenti a far riconoscere il buon diritto allo stipendio nel periodo 15 giugno — 12 dicembre 1970; — quelle tendenti a far riconoscere il buon diritto al rimborso delle spese mediche sostenute nello stesso periodo; — quelle tendenti а far sancire una violazione dell'art. 76 dello statuto, che impone all'amministrazione l'obbligo di aiutare i dipendenti in condizioni precarie, specie se per causa di malattie gravi o prolungate; — quelle tendenti ad addebitare all'amministrazione tutti gli onorari del dr. Schumacher, alle quali però la parte ha rinunciato in corso di causa. 1. Versamento dello stipendio relativo al periodo 15 giugno — 12 dicembre 1970 Il problema riguarda in questo caso soprattutto la ricevibilità. La ricorrente afferma che la lettera del direttore generale dell'amministrazione del 18 giugno 1970 ha essenzialmente carattere informativo, cioè non costituisce un atto lesivo ai sensi dello statuto. Nella lettera non sono indicati i motivi per cui è stato sospeso il versamento dello stipendio, inoltre l'atto sarebbe stato adottato da un'autorità incompetente, giacché il regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] ha conferito al direttore generale dell'amministrazione competenze puramente amministrative che non consentono di prendere una decisione di tal gravità, sia per natura che per conseguenze, giacché il dipendente non percepisce più stipendio. Infine la notifica per mezzo di lettera semplice — e non mediante raccomandata con ricevuta di ritorno — sarebbe irregolare. L'amministrazione ribatte invece che si trattava di una vera decisione, motivata in quanto menzionava i fatti per cui si era deciso di sospendere il versamento dello stipendio. D'altra parte l'art. 60 dello statuto collega automaticamente questa conseguenza all'assenza ingiustificata del dipendente e nella fattispecie la Noé si era volontariamente astenuta dalla ripresa del servizio. Il direttore generale aveva semplicemente rilevato l'assenza, senza commettere alcun abuso di competenza; infine per la comunicazione di una decisione adottata a norma dell' art. 60 non è prescritta alcuna particolare formalità. Negli argomenti della ricorrente non vi è una chiara distinzione tra ricevibilità e merito: — anzitutto vediamo la natura della lettera del 18 giugno 1970. Se è un atto lesivo — e non è stato tempestivamente impugnato — è divenuto esecutivo e quindi si devono respingere tutte le domande relative. Se invece la lettera ha semplice carattere informativo, è un atto preliminare, non ha fatto scattare il termine di impugnazione, ma allora resta da vedere qual è l'atto che ha effettivamente bloccato il versamento dello stipendio: è stata la lettera del direttore generale del 22 ottobre 1971, che, disponendo che lo stipendio fosse nuovamente versato, ma solo dal 12 dicembre 1970, ha confermato gli effetti della sospensione 15 giugno — 12 dicembre, oppure l'atto sostanziale è costituito dal rifiuto del 7 dicembre 1971? — altro punto riguardante la ricevibilità sono le condizioni di notifica. — la questione sulla competenza del direttore generale ad adottare la decisione e la presunta motivazione difettosa o carente sono invece elementi che potrebbero influire sulla legittimità della decisione, quindi il loro esame è subordinato alla soluzione del problema di ricevibilità. La lettera del direttore generale contiene elementi lesivi per la ricorrente e può quindi costituire un atto impugnabile ai sensi della vostra giurisprudenza? L'aspetto formale dell'atto è irrilevante sotto questo profilo, se ne devono analizzare il contenuto oggettivo e gli effetti pratici. Nella sentenza dell'8 febbraio 1973 (causa 56-72 — Goeth) la Seconda Sezione ha affermato che «dichiarando nella nota che … l'indennità di espatrio … viene a cessare … il capo divisione ha infatti adottato, in termini chiari ed incondizionati, un provvedimento che reca pregiudizio alla ricorrente». Non si tratta infatti di una semplice informazione, ma di una decisione che ha ripercussioni sullo stato giuridico del dipendente interessato. Nella fattispecie i termini sono abbastanza «chiari ed incondizionati»: dopo aver ricordato che la Noé non aveva ottemperato all'invito dell'amministrazione di riprendere il servizio l'8 giugno 1970, si dichiara che i giorni dall'8 al 12 giugno, per i quali la ricorrente aveva chiesto un permesso, sarebbero stati defalcati dalle ferie annuali, che al 13 giugno sarebbero quindi state interamente usufruite. Questo è un chiaro riferimento all'art. 60 dello statuto, in virtù del quale «ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato». Nella frase successiva vi è il logico corollario del principio precedente, cioè «il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente», cioè per il periodo d'assenza irregolare che non può venir defalcato dalle ferie annuali. Il direttore generale così conclude «Quindi da lunedi 15 giugno non Le sarà più versato stipendio fino alla ripresa del servizio». Non si tratta di un avvertimento o di una messa in mora, ma di un vero e proprio provvedimento che si ripercuote sul diritto allo stipendio spettante in virtù dello stato giuridico della dipendente. La decisione non era stata presa repentinamente, ma era stata preceduta da due inviti a ripresentarsi al lavoro, prima il 2, poi il 26 febbraio 1970. In caso di mancata riassunzione del servizio si comminava la sospensione dello stipendio. La lettera del 18 giugno per contro ha carattere di decisione: non ha importanza il fatto che non si faccia menzione e-splicita dell'art. 60 dello statuto, giacché è evidente che si intendeva applicare detta disposizione. La decisione per di più è stata messa in atto, poiché gli stipendi non sono più stati versati. L'amministrazione ha poi constatato con lettera del 9 luglio l'assenza ingiustificata della Noé, il che implicava la messa in atto delle misure preannunciate nella lettera del 18 giugno. Per far scattare il termine di impugnazione è per di più necessaria una notifica regolare: la destinataria non contesta di aver ricevuto la lettera, in risposta alla quale faceva inviare vari reclami da Madrid. La lettera non poteva venir fraintesa, né nel suo tenore, né nel suo contenuto. L'art. 25 dello statuto stabilisce che «ogni decisione individuale … deve immediatamente venir comunicata per iscritto al funzionario interessato», ma questo non costituisce affatto una prescrizione formale essenziale, come l'invio dell'atto tramite raccomandata. È giocoforza ammettere che l'interessata ha avuto notizia della decisione al massimo ai primi di luglio del 1970, ma il ricorso giurisdizionale è del 17 luglio 1972, quindi ha circa due anni di ritardo sul termine ordinario. Né la lettera al direttore generale dell' amministrazione del 7 dicembre 1971, né tanto meno la lettera dell'avvocato del 23 marzo 1972 allo stesso direttore possono costituire reclami ai sensi dell'art. 90 dello statuto, quindi è esclusa ogni eventuale rimessione in termini dell'interessata. È quindi innegabile che il ricorso è tardivo e perciò irricevibile. 2. Rimborso delle spese mediche La conclusione è diversa per quel che riguarda la domanda di rimborso delle spese mediche nel periodo in cui la Noé non ha percepito stipendio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il rimborso delle spese mediche sia un diritto inscindibile dal diritto allo stipendio, giacché l'assicurazione contro le malattie ha carattere contributivo. L'art. 72 dello statuto stabilisce infatti che «il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del funzionario; la sua quota non può tuttavia superare il 2 % dello stipendio base». Se quindi un dipendente, per effetto dell' art. 60 è privato dello stipendio, non sarà nemmeno possibile fargli versare i contributi assicurativi, quindi il dipendente cessa di essere affiliato al sistema previdenziale e — nel periodo di sospensione — non avrebbe più diritto al rimborso delle spese mediche. La ricevibilità in questo caso è connessa al merito. Accogliendo la tesi dell amministrazio-ne, la decisione del 18 giugno 1970 che ha sospeso il versamento dello stipendio, implicherebbe anche la fine dell'affiliazione al sistema previdenziale e — di conseguenza — la cessazione del diritto a prestazioni. Poiché la decisione non è stata impugnata ed è divenuta esecutiva, la ricorrente non può ora avanzare pretese circa il rimborso delle spese di malattia sostenute in questo periodo. Non mi pare però che questo atteggiamento si possa condividere: l'art. 60 non dispone expressis verbis che un dipendente assente ingiustificato non può nemmeno fruire delle prestazioni previdenziali. L'art. 72, che disciplina tale garanzia, si limita a sancirne il principio e stabilisce che i dipendenti devono contribuire al fondo, ma nulla si dice circa le conseguenze di un'eventuale sospensione del versamento dello stipendio, per qualsiasi motivo. La soluzione va ricercata nella disciplina previdenziale contro le malattie a favore dei dipendenti comunitari, elaborata di conserva dalle istituzioni, sentito il parere del comitato dello statuto, cui fa rinvio esplicito l'art. 72. L'art. 3 di detta disciplina conferma il diritto alle prestazioni in vari casi in cui il dipendente non riscuote più stipendio: — in caso di disponibilità (art. 41 dello statuto) fino al momento delle dimissioni d'ufficio; — in caso di servizio militare obbligatorio (art. 42, 2 o comma, dello statuto) a favore delle persone a carico; — in caso di comando senza stipendio (art. 39 d) dello statuto) fino al momento delle dimissioni d'ufficio. Analoga disciplina vale per il dipendente sospeso in attesa di procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti per gravi motivi. È vero che in questo caso il dipendente ha diritto a riscuotere una parte dello stipendio. Nelle ipotesi di cui sopra i contributi previdenziali si continuano a versare, salvo in caso di servizio militare. L'unica eccezione è il dipendente in aspettativa per motivi personali (art. 40 dello statuto), che non deve più versare i contributi e che non ha più diritto a prestazioni in forza dell'art. 3 a) del regolamento interno. Per contro detto regolamento interno non ha affatto previsto la situazione di cui all'art. 60 dello statuto. L'ipotesi dovrebbe venir assimilata al caso di aspettativa, come vorrebbe il [OSCURATO:PERSONA]? Direi di no, un provvedimento di tale gravità da privare l'interessato di ogni tutela contro i rischi di malattia deve essere esplicitamente disciplinato e non può presumersi legittimo nel silenzio della legge. La sola assenza ingiustificata non è una base sufficiente per una simile decisione: d'altronde la situazione è provvisoria e si risolve o con la ripresa del servizio, o con il licenziamento per motivi disciplinari o con le dimissioni accettate dall' amministrazione. Anche se assente, il dipendente non perde il suo stato giuridico e la tesi del [OSCURATO:PERSONA] equivarrebbe ad annettere all'art. 60 una conseguenza che non si era voluto attribuirgli, cioè il mancato versamento dello stipendio sospende anche il diritto alle prestazioni previdenziali contro le malattie. Il sistema è imperniato sul contributo finanziario degli affiliati, però l'impossibilità di effettuare trattenute se non è versato lo stipendio non mi pare un argomento atto a corroborare la pretesa di annullare radicalmente il diritto a prestazioni dei dipendenti. La trattenuta è un sistema di rimborso e non può venir considerata come condizione essenziale per l'esercizio del diritto. In questo caso spetta all'amministrazione avvertire il dipendente affinché continui a versare i contributi previdenziali durante la sua assenza, l'amministrazione può decidere di prelevarli globalmente sugli stipendi che saranno versati alla ripresa del servizio oppure, come soluzione estrema, ottenere il rimborso ricorrendo ai mezzi concessi dalla legge. In ogni caso, il dipendente colpito dalle sanzioni dell'art. 60 dello statuto deve venire informato che i contributi previdenziali vanno versati anche durante l'assenza onde poter fruire del rimborso delle spese di malattia. Ammetto che tale interpretazione è piuttosto liberale, ma è l'unica accettabile, specie dal momento che l'invalidità permanente dell'interessata è stata riconosciuta ed essa continua a fruire delle prestazioni previdenziali anche dopo il suo collocamento a riposo per invalidità, come dispone il n. 2 dell'art. 72 dello statuto. Se siete d'accordo con me, ammetterete che la ricorrente chiede legittimamente il rimborso delle spese mediche sostenute tra il 15 giugno e il 12 dicembre 1970. Con quale provvedimento questo rimborso le è stato negato? Non è stato con la lettera del 18 giugno 1970, come afferma l'amministrazione, né con la lettera del direttore generale dell'amministrazione del 22 ottobre 1971 che stabiliva che la Noé avrebbe nuovamente riscosso lo stipendio dal 12 dicembre 1970, documento che tace assolutamente sulle spese di malattia. Solo nella lettera del 7 gennaio 1972 il direttore generale dell'amministrazione, dopo aver dichiarato che per il versamento dello stipendio sarebbe stato seguito il criterio già esposto nella lettera del 22 ottobre 1971, ha stabilito che le spese mediche sostenute dalla ricorrente dopo il 12 dicembre 1970 le sarebbero state «naturalmente» rimborsate per effetto della corresponsione dello stipendio, il che lascia comprendere con altrettanta naturalezza che quelle anteriori non sarebbero state rimborsate. Questo elemento mette in luce il vincolo che l'amministrazione stabilisce tra il versamento dello stipendio e il diritto a fruire delle prestazioni previdenziali. Per l'amministrazione questa costituisce la conferma pura e semplice di quanto era implicitamente, ma inevitabilmente, contenuto nella lettera del 18 giugno 1970 relativa allo stipendio. Io sono di parere contrario. Il 18 giugno 1971, in una lettera raccomandata, personale e riservata al presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, la ricorrente si lagnava della condotta tenuta dall'amministrazione nei suoi confronti e chiedeva l'intervento personale del presidente onde uscire da questa penosa situazione, cioè onde convincere l'amministrazione a riconoscere le decisioni dell' Ufficio federale tedesco delle assicurazioni a favore degli impiegati del 1 o ottobre 1969 e del 1 o marzo 1971 che stabilivano l'invalidità della ricorrente, di modo che le venisse versato lo stipendio per il periodo successivo al 15 giugno 1970 e le venissero rimborsate al più presto le spese mediche sostenute in questo periodo, giacché essa si trovava in ristrettezze economiche. A questa lettera, che costituiva l'allegato V alla replica, facevano corona nove documenti (che in realtà sono stati dimenticati), tra cui una lettera del 25 gennaio 1971 della Cassa di malattia con cui si negava il rimborso delle spese mediche. Il risultato fu che il 6 settembre 1971 la seconda commissione di invalidità dichiarò all'unanimità l'invalidità totale e permanente della Noè. Si dovrebbe allora trarre la conclusione che — se non erano atti lesivi la decisione del 18 giugno 1970 e la lettera del 22 ottobre 1971 — è la decisione della Cassa di malattia che ha soppresso il diritto della ricorrente alle prestazioni previdenziali? Io esito a proporvi questa soluzione. Tutto sommato non è necessario richiedere la produzione di questa lettera, poiché non la si può certo considerare una decisione ai sensi dell'art. 15 della disciplina previdenziale contro le malattie, che quindi può essere impugnata, mentre va considerata una semplice applicazione del principio: senza contributi non si ottengono prestazioni. Ma ritorna cosi a galla il problema di merito. In effetti la soluzione definitiva del problema della ricorrente si è avuta solo con la lettera del direttore generale dell'amministrazione del 7 gennaio 1972. Il 23 marzo, il patrono della Noé chiedeva la modifica della decisione; pur se questo intervento non costituiva — a detta dello stesso avvocato — un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto, in base alla vostra giurisprudenza si può considerare tale. Si voleva far abrogare la decisione e la richiesta era indirizzata all'autore del provvedimento. Mi pare logico che un dipendente faccia redigere dal proprio avvocato un reclamo che costituisce il prologo di un ricorso. Quindi il ricorso della Noè, che lo ha promosso entro i tre mesi dalla reiezione del reclamo da parte del direttore generale, mi pare ricevibile e fondato. Il terzo punto è fondato sulla violazione dell'art. 76 che prevede aiuti ai dipendenti in ristrettezze economiche a seguito di malattie gravi o prolungate. La disposizione non conferisce alcun diritto ai dipendenti. La vostra sentenza del 16 giugno 1971 ( 63 — 65-70, Bode, Racc. 1971, pag. 555 ) stabilisce che le autorità comunitarie non sono soggette ad alcun vincolo sotto questo aspetto, ma hanno semplicemente la facoltà di venir incontro ai dipendenti se ciò è necessario. Più che un potere discrezionale è una forma di assistenza, cioè spetta all'amministrazione stabilire se in una determinata situazione sia opportuno intervenire. La Corte ha deciso che non si deve seguire un criterio automatico, ma ogni caso va considerato a sé stante. Secondo questo criterio la censura va respinta. La censura di violazione dell'art. 24, che prevede assistenza ai dipendenti esposti a minacce, oltraggi e ingiurie o altri pericoli a causa della loro attività esula completamente dal quadro della controversia. Propongo perciò di dichiarare: — che la ricorrente ha diritto al rimborso delle spese mediche sostenute tra il 15 giugno e il 12 dicembre 1970; — di respingere ogni altra domanda; — di porre le spese a carico del [OSCURATO:PERSONA] europeo. ( 1 ) Traduzione dal francese.