CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1025-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa 2022 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 804 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA Numero sezionale 804/2022 Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 4085/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/11/2018 R.G.N. 1361/2018; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 2 novembre 2018, la Corte d’appello di Roma ha rigettato i reclami riuniti di [OSCURATO:PERSONA] (S.A.I.) s.p.a. in a.s. (principale), di [OSCURATO:PERSONA] (C.A.I.) s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] (incidentali) avverso la sentenza di primo grado, che, in riforma dell’ordinanza dello stesso Tribunale, aveva dichiarato illegittimo, per violazione dei criteri di scelta, il licenziamento intimato al predetto e della relativa comunicazione ai sensi dell’art. 4, nono comma l. 223/1991, condannato [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. alla reintegrazione del lavoratore e, in solido con [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. in via preliminare, la Corte territoriale ha escluso la nullità (invece ritenuta dal Tribunale con ordinanza sul punto riformata) del licenziamento del lavoratore per non essere stato F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 il trasferimento d’azienda, sia pure funzionalmente Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] collegato con il licenziamento collettivo, ragione esclusiva del recesso della datrice [OSCURATO:SOCIETA]., effettivamente versante in una documentata condizione di grave crisi aziendale; 3. per quanto ancora rileva, essa ha quindi: a) disatteso l’eccepita incompatibilità con il rito Fornero delle domande del lavoratore nei confronti delle società, sull’assunto della soggezione ad esso anche dell’impugnazione di licenziamento nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, di cui si chieda l’accertamento dell’effettiva titolarità del rapporto; b) ritenuto tempestiva l’impugnazione del licenziamento del lavoratore anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., così disattendendone l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 32 l. 183/2010; c) ravvisato la violazione dei criteri di scelta previsti in base all’accordo sindacale 24 ottobre 2014 ed illegittima la loro applicazione, nella seconda procedura di mobilità avviata, per l’inquadramento formale (come operatore meccanico), anziché in base alle mansioni effettivamente svolte (come operatore elettrico) di [OSCURATO:PERSONA], così posto in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 comparazione con colleghi (meccanici) diversi da Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] quelli suoi propri (elettrici), tra l’altro attinti da meno esuberi e pure inserito nella cd. “area nihil”, relativa agli operatori privi di certificazioni o abilitazioni, avendone invece una non considerata siccome decaduta per non uso, contrariamente al trattamento riservato ai suoi colleghi per analoghe abilitazioni: con alterazione pertanto della comparazione, comportante violazione nell’attuazione dei criteri (in particolare della lettera c): “abilitazioni”), neppure indicati, come prescritto dall’art. 4, nono comma l. 223/1991, nella comunicazione finale in modo trasparente e specifico, pertanto illegittima; 4. per tale ragione, essa ha annullato il licenziamento siccome illegittimo e adottato la tutela reintegratoria e risarcitoria stabilita dal novellato testo dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970, applicabile ratione temporis, stimandone corretta la liquidazione dell’indennità, in misura di dodici mensilità, sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita; 4. la Corte capitolina ha quindi ravvisato, in conseguenza della disposta reintegrazione ex tunc del lavoratore, il suo trasferimento alla F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., così Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] ritenendola passivamente legittimata, in applicazione dell’art. 2112 c.c., “nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo” sindacale sul mantenimento, anche parziale dell’occupazione, a norma dell’art. 47, comma 4-bis, lett. a) l. 428/1990, in corretta applicazione della Direttiva 2001/23/CE come interpretata con la sentenza CGUE dell’11 giugno 2009, non essendo ad essa opponibile l’esclusione, nell’accordo di cessione di azienda, del lavoratore illegittimamente licenziato; 5. avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, con atto notificato il 21 dicembre 2018, ricorso per cassazione con quattro motivi e successivamente pure [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., con atto notificato il 27 dicembre 2018, ricorso per cassazione con due motivi (da qualificare pertanto incidentale); 6. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4, nono comma l. 223/1991, per avere la Corte territoriale F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 erroneamente ritenuto viziata la comunicazione Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] finale, in quanto – secondo la società ricorrente principoale – essa conteneva tutti gli elementi prescritti dalla legge ed in particolare la specifica indicazione delle concrete modalità di applicazione dei criteri di scelta. In ogni caso un’eventuale violazione sarebbe stata sanzionabile in via indennitaria e non con tutela reintegratoria, come invece la violazione dei criteri di scelta; 2. esso è infondato; 3. in tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui all'art. 4, nono comma l. 223/1991, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi: sicché, la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a far comprendere al lavoratore (anche qualora il criterio di scelta sia unico) per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter contestare il recesso datoriale (Cass. 26 agosto 2013, n. 19576; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25152; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31870): in applicazione F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 del consolidato principio di diritto, secondo cui Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività d'impresa, seppure il datore di lavoro non sia tenuto a specificare i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, le comunicazioni di cui all'art. 4, nono comma l. cit. devono comunque contenere, oltre la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, l'elenco dei lavoratori licenziati, al fine di consentire il controllo sindacale sulla corrispondenza all'intenzione emergente dalla comunicazione iniziale circa il coinvolgimento dell'intero organico nella chiusura dell'insediamento produttivo (Cass. 14 dicembre 2016, n. 25737; Cass. 25 luglio 2017, n. 18286; Cass. 14 ottobre 2019, n. 25807); 3.1. la Corte capitolina ha accertato in fatto una comunicazione finale carente dei requisiti prescritti dalla norma denunciata, in assenza della “puntuale indicazione” delle modalità applicative dei criteri di scelta e della violazione dei medesimi criteri (per le ragioni criticamente esposte dal quarto capoverso di pg. 11 al primo periodo di pg. 13 della sentenza): con un apprezzamento di (in)adeguatezza della F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 comunicazione spettante al giudice di merito, Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] insindacabile in sede di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia congruamente argomentato ed esente da vizi logici (Cass. 10 luglio 2002, n. 10058; Cass. 24 marzo 2004, n. 5942; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165; Cass. 24 agosto 2017, n. 20335, p.to 10 in motivazione); 3.2. essa ha pure esattamente applicato i principi di diritto regolanti la materia, posto che, in tema di licenziamenti collettivi, quando la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 sia carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta e si sia risolta nell'accertata illegittima applicazione di tali criteri, il licenziamento deve essere annullato, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell'art. 18, quarto comma l. 300/1970 nel testo novellato dall'art. 1, comma 42 l. 92/2012 (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2587; Cass.17 luglio 2018, n. 19010); 4. con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, terzo comma l. 223/1991, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 in riferimento all’art. 18, quarto e settimo comma Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] l. 300/1970, in combinato disposto degli artt. 414, 416 c.p.c., per mancata allegazione, necessaria in funzione della tutela reintegratoria, del risultato vantaggioso conseguibile (esclusione dal licenziamento) da parte del lavoratore, limitatosi ad una generica allegazione di una mancata comparazione con i colleghi, senza neppure dedure, tanto meno dimostrare che egli non sarebbe stato sicuramente licenziato, né in base a quali criteri; 5. esso è infondato; 6. in sede di impugnazione di licenziamento per riduzione di personale effettuato a norma dell'art. 4 l. 223/1991, ove venga contestata, da parte del lavoratore, la mancata osservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità, grava sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell'applicazione dei suddetti criteri (Cass.29 luglio 2003, n. 11651; Cass. 24 agosto 2004, n. 16680; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1550): ciò che si è verificato nel caso di specie, avendo la Corte d’appello ritenuto il lavoratore onerato della prova del possesso di maggiori certificazioni o abilitazioni rispetto ai colleghi (comportante la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 sua prevalenza su di loro), “solo nel caso in cui Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] il datore di lavoro avesse adeguatamente indicato le modalità di applicazione dei criteri di scelta” (così al terz’ultimo capoverso di pg. 13 della sentenza), come si è escluso per le ragioni esposte in riferimento al precedente motivo scrutinato; 7. con il terzo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di reclamo, lett. f), pg. 45, relativo al non avere la Corte capitolina nulla specificato in ordine ai criteri di determinazione dell’indennità risarcitoria, come fissati dall’art. 5 l. 223/1991 (rectius: dall’art. 18, quinto comma l. 300/1970 nel testo novellato dalla l. 92/2012), in relazione alla dimensione dell’attività economica dell’impresa al momento del licenziamento e del numero attuale dei suoi dipendenti (due), dell’anzianità (decennale) del lavoratore, percipiente un’indennità di mobilità (pari al’80% della retribuzione), con possibilità di ricerca di un nuovo lavoro; 8. anch’esso è infondato; 9. quand’anche sussistente la denunciata omissione di pronuncia, la questione può ben essere decisa, alla luce dei principi di economia processuale e F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 di ragionevole durata del processo come Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi (Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23876; Cass. 26 aprile 2021, n. 10999), in quanto infondata; 9.1. non è pertinente il riferimento ai criteri del quinto comma dell’art. 18 l. 300/1970 riformulato, per la diversità della tutela da esso stabilita, in caso di licenziamento illegittimo cui essa consegua, da quella del precedente quarto comma; non trova, infatti, applicazione (a differenza che in questa, in aggiunta alla reintegratoria cosiddetta “attenuata”) la detrazione dell'aliunde perceptum, in quanto tale ipotesi comporta comunque la cessazione del rapporto con effetto dalla data del recesso, sicché la corresponsione di un'indennità omnicomprensiva, che già tenga conto anche delle condizioni delle parti (e quindi presumibilmente pure della eventuale situazione lavorativa del dipendente dal punto di vista della collaborazione eventualmente prestata per la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 riduzione del danno), non può assumere Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] caratteristiche analoghe a quelle che caratterizzano la fattispecie del quarto comma: ciò rispecchiando la diversità delle situazioni, in una prospettiva sistematica di unitaria e coerente disciplina delle conseguenze sanzionatorie (Cass.6 agosto 2020, n. 16786: v. p.to 10 in motivazione); 9.2. d’altro canto, l'indennità risarcitoria, non associata alla reintegrazione, prevista dall'art. 18, quinto comma l. 300/1970 riformulato, in relazione alla sua funzione di riparazione per equivalente e la cui determinazione è improntata ad una valutazione equitativa, sia pure parametrata ai criteri in esso indicati, è onnicomprensiva, assorbendo qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ivi compreso quello previdenziale, fatta eccezione solo per i danni derivanti dal licenziamento ingiurioso o dal fatto costituente reato (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1507); 10. con il quarto, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quarto e quinto comma l. 300/1970 con riferimento alla definizione di “retribuzione globale di fatto” anche ai sensi dell’art. 32 [OSCURATO:SOCIETA]., per la sua F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 erronea determinazione (in misura di € 2.564,54 Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] anziché di € 2.303,21), comprensiva di voci ulteriori (rispetto a quelle spettanti (paga base, superminimo, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità), sulla base degli artt. 22,23, 24, 25 e 26 in riferimento all’art. 32 (Elementi e computo della retribuzione) del CCL denunciato, in assenza di prova della continuità di percezione; 11. esso è inammissibile; 12. il motivo non contiene la trascrizione, né specificamente indica la sede di produzione del [OSCURATO:PERSONA] aziendale di Lavoro oggetto di censura nella sua applicazione (tra le più recenti: Cass. 7 gennaio 2020, n. 112, con richiamo di precedenti in motivazione); 12.1. ma esso è pure generico, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354), per omessa confutazione delle ragioni esposte dalla Corte capitolina (dal quinto al penultimo capoverso di pg. 14 della sentenza) a giustificazione dell’importo riconosciuto già dal Tribunale, in base allo F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 statino della retribuzione dell’ultimo mese Numero di raccolta generale 15229/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] prodotto dal lavoratore in assenza di spiegazione dalla società datrice delle ragioni per le quali le voci aggiuntive (in particolare straordinario, indennità di turno e di campo) ivi esposte non dovrebbero essere comprese nell’ultima retribuzione globale di fatto; 13. venendo ora al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s., con il primo motivo essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 47 l. 92/2012, per l’esorbitanza dall’ambito di specialità circoscritta del “rito Fornero”, introdotto per la più celere trattazione delle controversie sui licenziamenti, della domanda del lavoratore, intesa alla prosecuzione del rapporto, a seguito del trasferimento d’azienda della datrice, alle dipendenze della cessionaria: connessa a quella di impugnazione del licenziamento della datrice medesima, ma basata su un fatto costitutivo diverso; 14. esso è infondato; 15. posto che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per cui, secondo giurisprudenza costante di questa F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Corte, l'inesattezza del rito non determina di per Numero sezionale 804/2022 Numero di raccolta generale 15229/2022 sé la nullità della sentenza (Cass. 13 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 12094), la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass.2015, n. 1448); sicché, per la rilevanza invalidante della violazione, occorre che la parte, che se ne dolga in sede di impugnazione, indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso; ciò perché l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 15.1. nel motivo in esame parte ricorrente non Numero sezionale 804/2022 Numero di raccolta generale 15229/2022 specifica adeguatamente il pregiudizio processuale [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] che avrebbe determinato l'adozione del rito ordinario rispetto a quello speciale; 16. con il secondo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bis l. 428/1990, per nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione denunciata; 17. esso è infondato; 18. la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto stabilito da questa Corte, secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c) della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo Numero sezionale 804/2022 Numero di raccolta generale 15229/2022 restando il trasferimento dei rapporti di lavoro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020; Cass.n. 17193, n. 17194, n. 17195, n. 17198, n. 17199, n. 17201 del 2020; da ultimo: Cass. n. 33154 del 2021); 19. entrambi i ricorsi devono pertanto essere rigettati per infondatezza, con la regolazione F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 delle spese del giudizio secondo il regime di Numero sezionale 804/2022 Numero di raccolta generale 15229/2022 soccombenza e distrazione in favore del difensore [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] antistatario in base alla sua richiesta, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna entrambe le società in solido alla rifusione, in favore del lavoratore, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 1025/2019 Numero sezionale 804/2022 Così deciso nell