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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37559/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12018/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Oriolo ed ivi residente, al Vico I [OSCURATO:PERSONA] n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio, in Oriolo alla [OSCURATO:PERSONA] n. 37, è elettivamente domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Cosentino; [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); Compensazione spese processuali – Gravi ed eccezionali ragioni -intimati - -avverso la sentenza n. 2870/01/2020 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale della Calabria il 02 / 11 /20 20 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] appellava la sentenza n. 4565/02/2019 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, pur accogliendo il suo ricorso in materia di contributi consortili, aveva compensato le spese di lite stante “la natura della vertenza”.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, ritenendo, quanto alla compensazione delle spese, che si fosse in presenza di un potere discrezionale affidato al giudice e che il suo esercizio fosse giustificato dalla circostanza che il giudice tributario aveva inteso decidere la lite in via formale, senzadisporre l’istruttoria sull’esistenza o meno del presupposto d’imposta controverso.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) non hanno svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 15 d.Lgs. n. 546/1992 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto legittima la compensazione delle spese operata dal giudice di primo grado, nonostante difettassero “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” e si fosse in presenza di una soccombenza totale delle controparti.

1.1. Il motivo èfondato.Premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 del d.

L gs. n. 546 del 1992, il quale, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.Lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.

Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca —il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. Sez. 6-5, ord.n. 16518 del 2019).

Nel caso di specie, la CTR ha rigettato il motivo di gravame concernente la compensazione delle spese del processo di prime cure, oltre che sostenendo che si sia in presenza di un potere discrezionale affidato al giudice, affermando che il suo esercizio era, nella specie, giustificato dalla circostanza che il giudice tributario aveva inteso decidere la lite in via formale, senza disporre l’istruttoria sull’esistenza o meno del presupposto d’imposta controverso.

Tali ragioni risultano incongrue.

Invero, in tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis, modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della L. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti ( Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018).

In particolare, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della vertenza") inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017;Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011).

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in differ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12018/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Oriolo ed ivi residente, al Vico I [OSCURATO:PERSONA] n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio, in Oriolo alla [OSCURATO:PERSONA] n. 37, è elettivamente domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Cosentino; [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); Compensazione spese processuali – Gravi ed eccezionali ragioni -intimati - -avverso la sentenza n. 2870/01/2020 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale della Calabria il 02 / 11 /20 20 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] appellava la sentenza n. 4565/02/2019 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, pur accogliendo il suo ricorso in materia di contributi consortili, aveva compensato le spese di lite stante “la natura della vertenza”. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, ritenendo, quanto alla compensazione delle spese, che si fosse in presenza di un potere discrezionale affidato al giudice e che il suo esercizio fosse giustificato dalla circostanza che il giudice tributario aveva inteso decidere la lite in via formale, senzadisporre l’istruttoria sull’esistenza o meno del presupposto d’imposta controverso. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) non hanno svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 15 d.Lgs. n. 546/1992 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto legittima la compensazione delle spese operata dal giudice di primo grado, nonostante difettassero “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” e si fosse in presenza di una soccombenza totale delle controparti. 1.1. Il motivo èfondato.Premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 del d. L gs. n. 546 del 1992, il quale, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d.Lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali — o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca —il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e, comunque, devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. Sez. 6-5, ord.n. 16518 del 2019). Nel caso di specie, la CTR ha rigettato il motivo di gravame concernente la compensazione delle spese del processo di prime cure, oltre che sostenendo che si sia in presenza di un potere discrezionale affidato al giudice, affermando che il suo esercizio era, nella specie, giustificato dalla circostanza che il giudice tributario aveva inteso decidere la lite in via formale, senza disporre l’istruttoria sull’esistenza o meno del presupposto d’imposta controverso. Tali ragioni risultano incongrue. Invero, in tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis, modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della L. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti ( Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018). In particolare, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della vertenza") inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017;Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in differ
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