CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 settembre 1966; nonché dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 23 novembre 1976; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 agosto 1997; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'8 agosto 1997; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 settembre 1970; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 dicembre 1967; [OSCURATO:PERSONA], nata il 21 febbraio 1971; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 settembre 1966; avverso la sentenza del 16 marzo 2021, dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte depositate il 6 settembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato; lette le note d'udienza e le conclusioni depositate il 19 settembre 2021 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di omicidio preterintenzionale aggravato (perché, con atti diretti a commettere, per futili motivi, il reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], colpendolo con un coltello, ne avrebbe provocato la morte) e di minaccia pluriaggravata commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima. All'esito del giudizio, celebrato con le forme del rito abbreviato, l'imputato è stato ritenuto responsabile di entrambi i reati contestati e condannato alla pena di anni nove, mesi quattro e giorni venti di reclusione, nonché al risarcimento dei danni causati alle parti civili. La corte d'appello, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato, in parziale riforma della decisione assunta in primo grado, lo ha assolto dal reato di minaccia, confermando, però, la condanna per il reato di omicidio. Avverso questa decisione propongono ricorso per cassazione tanto l'imputato, quanto le parti civili costituite. 2. L'imputato articola tre motivi di censura, tutti formulati sotto il profilo della violazione di legge e del connesso difetto di motivazione (in relazione ai rispettivi motivi formulati in appello). Il primo attiene alla ritenuta responsabilità per il reato di omicidio. La corte territoriale, sostiene la difesa, ritenendo sufficiente il dolo di percosse, avrebbe presunto la necessaria prevedibilità dell'evento morte, così violando i principi dettati dalla Corte Costituzionale in tema di responsabilità oggettiva ed imputando l'evento più grave solo in ragione del semplice nesso di causalità. In concreto, invece, essendo stato il colpo inferto in un punto non vitale, l'evento morte non sarebbe stato effettivamente prevedibile e, quindi, non potrebbe essere imputato al Grillo. Il secondo motivo di ricorso attiene, invece, alla ritenuta inapplicabilità della legittima difesa, quanto meno nei limiti della scriminante putativa. La condotta, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stata necessitata dalla precedente aggressione della vittima (riscontrata dall'esistenza di ecchimosi sul torace del Grillo), a fronte della quale il ricorrente si sarebbe limitato a reagire, utilizzando il coltello, al solo al fine di evitare il successivo evolversi dell'aggressione stessa. Il terzo motivo, in ultimo, attiene al profilo sanzionatorio ed è diretto a censurare il mancato riconoscimento della provocazione (art. 62 n. 4 cod. pen) e delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), escluse nonostante la grave concitazione del momento (pur riconosciuto dai giudici di merito) e la collaborazione offerta dal Grillo nella ricostruzione dei fatti. 3. Le parti civili articolano, invece, due motivi d'impugnazione deducendo, con il primo (formulato sotto i profili della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale), la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., avendo la corte territoriale assolto l'imputato per il reato di minaccia pur in assenza di uno specifico motivo di censura formulato, in relazione a tale capo, dall'imputato; con il secondo, invece, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del connesso difetto di motivazione, l'utilizzazione della denuncia resa da [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno 1998, una prova mai utilizzata in primo grado, mai conosciuta dalle parti, né citata dall'appellante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dell'imputato. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 584 cod. pen., chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. La norma è volta a presidiare, con una sanzione specifica e particolarmente severa, quelle fattispecie che si caratterizzino per la commissione di atti di diretta aggressione all'integrità fisica del soggetto passivo, che, per loro intrinseca natura, esprimono più di ogni altra il pericolo che vengano innescati processi causali in grado di degenerare nell'uccisione di colui che le subisce (Sez. 5, n. 5515 del 18/01/2019, Battimelli, non massimata; Sez. 5, n. 35015 del 03/05/2016, Baciu, Rv. 267549). Cosicché la fattispecie, sotto il profilo soggettivo, è costruita sulla sola volontà di infliggere percosse o provocare lesioni (Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552; Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386: Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Rv. 283016). In questi termini, la previsione non viola, come sostenuto dal ricorrente, i principi delineati dalla Corte Costituzionale nelle note sentenze n. 42 del 1965 e 1085 del 1988, perché la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento (da cui dipende l'esistenza del delitto di omicidio preterintenzionale), pur essendo intrinseca nella stessa previsione normativa (fondata sul presupposto per cui è assolutamente probabile che da un'azione violenta contro la persona possa derivare la morte della stessa) deve comunque essere verificata, in concreto, alla luce della collocazione dell'evento realizzatosi nell'area di rischio innescata dalla condotta lesiva (Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Rv. 283016, in motivazione). Verifica che non attiene solo al profilo oggettivo della fattispecie, in termini di corretto decorso del processo causale, ma anche a quello soggettivo, in termini di effettiva prevedibilità dell'evento, che potrà essere imputato all'agente, solo ove sia il prevedibile prodotto della specifica situazione di pericolo generata con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona. Cosicché, se la morte della vittima è del tutto estranea all'area del rischio attivato con la condotta iniziale, intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni, ed è, invece, conseguenza di un comportamento successivo, l'evento mortale non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di percosse o lesioni dolose (Sez. 5, n. 3946 del 03/12/2002 - dep. 28/01/2003, Belquacem, Rv. 224903). Ciò considerato, secondo quanto ricostruito dalla corte territoriale, il Grillo ha colpito il Coco senza la volontà di ucciderlo (neanche sotto il profilo del dolo eventuale): ha impugnato l'arma con il braccio basso e proiettato in avanti, colpendo la coscia sinistra, dalla radice verso la zona inguinale. Ma, pur non volendolo, ha reciso l'arteria femorale ed ha provocato la morte, per dissanguamento, della vittima In concreto, quindi, per quanto la coscia non sia, di per sé, un punto vitale, l'arma utilizzata (un coltello munito di una lama non inferiore a 8,2 cm) e, soprattutto, la collocazione specifica del colpo inferto (verso la zona inguinale) impongono di ritenere che la recisione dell'arteria femorale e la conseguente morte della vittima per dissanguamento sia uno sviluppo prevedibile della condotta lesiva e il prodotto della specifica situazione di pericolo generata con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere. 1.2. Il secondo ed il terzo motivo (intimamente connessi tra loro) sono, invece, inammissibili in quanto propongono censure già analiticamente vagliate dalla corte d'appello, senza confrontarsi con le relative argomentazioni e, comunque, postulando una inammissibile rivalutazione degli elementi probatori acquisiti nel merito. Secondo la ricostruzione offerta dalla corte territoriale, il Grillo, a fronte di una spinta eventualmente ricevuta, si sarebbe rialzato da terra ed avrebbe deliberatamente estratto il coltello, colpendo il suo interlocutore. Nel momento dell'aggressione, quindi, il Grillo non si trovava in una posizione di minorata difesa, non era sottomesso all'altro, ma, per sua stessa ammissione, si era rialzato da terra, in piedi, ponendosi di fronte al suo antagonista che, a mani nude, si era limitato a spintonarlo. Ben avrebbe potuto allontanarsi o chiedere aiuto ad un passante. La reazione, quindi, non sarebbe stata esclusivamente difensiva, ma aggressiva: il Grillo non ha contrapposto a quella del Coco un'altra azione uguale e contraria, ma ha inferto una coltellata, ponendo in essere un'azione di gran lunga più incisiva. È evidente che tanto presuppone una corretta ricostruzione della dinamica dei fatti in contestazione, ma questa Corte ha già avuto modo di precisare come la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). Sotto questo profilo, quindi, le censure sollevate si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. . Tanto rileva sia per l'invocata legittima difesa, sia per la provocazione (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823: la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira). Quanto alle generiche, è sufficiente ribadire che il giudice, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle sue modalità di esecuzione può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). E la corte territoriale ha unitariamente evidenziato gli elementi attraverso i quali ha valutato insussistenti le circostanze attenuanti generiche, richiamando, a tal fine, la molteplicità di versioni fornite dal ricorrente (che, tra l'altro, non ha consentito il rinvenimento dell'arma) e l'irrilevanza della spontanea presentazione al commissariato, tenuto conto delle dichiarazioni rese in quella sede, successivamente smentite dallo stesso imputato.conto delle dichiarazioni rese in quella sede, successivamente smentite dallo stesso imputato. 2. Il ricorso delle parti civili. 2.1. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile. È inammissibile in quanto l'unico danneggiato dal reato di minaccia è [OSCURATO:PERSONA]: tutte le altri parti civili (costituite in relazione all'omicidio), non avendone interesse, non sono legittimate a contraddire ed il relativo motivo proposto da queste è, pertanto, inammissibile. Ma la censura (proposta anche dall'effettivo danneggiato), è anche manifestamente infondata. L'imputato, infatti, con il primo motivo di ricorso, ha contestato l'esatta ricostruzione di tutti i fatti oggetto d'imputazione (e, quindi, anche del reato di minaccia), nella loro genesi e nella la loro successiva dinamica; ha indicato le fonti di prova che, secondo la prospettazione difensiva, si sarebbero dovute valorizzare (l'attestazione del sanitario del carcere, le dichiarazioni del teste Parlascino e gli esiti della stessa consulenza consulente del pubblico ministero). Così prospettando un'inidoneità probatoria degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria a fondare legittimamente un accertamento di responsabilità. Prospettazione accolta dalla corte territoriale, alla luce, appunto, di una rilevata divergenza tra gli elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria. 2.2. Il secondo motivo, in ultimo, è inammissibile. Il ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe tenuto conto di una prova mai utilizzata in primo grado, mai conosciuta dalle parti, né citata dall'appellante. La deduzione è inconferente. Il ricorrente nulla dice in ordine ad un'eventuale illegittima acquisizione della stessa o alle ragioni di una sua eventuale inutilizzabilità: che la prova non sia stata utilizzata in primo grado o che non sia conosciuta dal ricorrente o menzionata dall'appellante, non esclude che essa sia stata legittimamente acquisita al fascicolo ed utilizzata per la decisione, tanto più che il giudizio si è celebrato secondo le forme del giudizio abbreviato. 3. Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e cond